Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attivita' giudiziarie dei magistrati onorari di tribunale sottoscritto dalla Federazione magistrati onorari di tribunale, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/34 del 20 febbraio 2003.

1. Il diritto dei magistrati onorari di tribunale di proclamare l'astensione totale o parziale dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
2. La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sara' comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con l'indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.
Le stesse autorita' saranno avvisate di un'eventuale revoca spontanea almeno sette giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'astensione. La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le autorita' sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta da parte della Commissione di garanzia sara' immediatamente comunicata.
3. L'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i cinque giorni consecutivi. Non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi almeno trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.
4. Non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita' giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
5. I magistrati onorari di tribunale che siano titolari di un ruolo o che svolgano in via esclusiva determinate attivita' giurisdizionali si impegnano ad assicurare i "servizi essenziali" ad essi delegati.
Per la definizione di "servizi essenziali" si rimanda al punto 4 del codice di autoregolamentazione predisposto per i magistrati ordinari professionali, che dunque si intende in questa sede integralmente riportato*.
Il punto n. 4) del codice di autoregolamentazione del 16 giugno 2001.
* "Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attivita' investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione e' limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
b) in materia penale l'astensione non e' consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non e' altresi' consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 del codice di procedura penale, o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui e' imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;
c) in materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attivita' non aventi carattere processuale;
d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
e) debbono altresi' essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.".
 
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