Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 5 marzo 2003
Definizione delle modalita' di comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessazione attivita' ai fini della chiusura delle partite IVA inattive.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Soggetti interessati.
1.1. I soggetti titolari di partita IVA, che nell'anno 2002 non hanno effettuato alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarita' derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonche' le violazioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con il versamento dell'importo di Euro 100,00 e la presentazione di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate di cessazione attivita'.

2. Modalita' di versamento.
2.1. L'importo da versare di cui all'articolo precedente e' unico indipendentemente dalle annualita' da regolarizzare.
2.2. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 aprile 2003, mediante la presentazione del modello F24 indicando nel quadro SEZIONE ERARIO i seguenti elementi:
nel campo codice tributo, il codice 8007;
nel campo anno di riferimento, l'anno in corso;
nel campo importi a debito versati, la somma di Euro 100,00.

3. Modalita' e termini di presentazione della comunicazione di cessazione attivita'.
3.1. La comunicazione di cessazione attivita' deve essere effettuata a partire dal 15 aprile 2003 ed entro il 31 luglio 2003, utilizzando i modelli AA7/7 o AA9/7, previsti per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA ed approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, secondo le modalita' di presentazione previste per tali dichiarazioni dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
3.2. I soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA7/7 ed indicare tutti i dati richiesti per l'ipotesi di cessazione attivita'. Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/7 ed indicare tutti i dati richiesti per l'ipotesi di cessazione attivita'. Per data di cessazione deve intendersi quella di effettiva chiusura dell'attivita', oltre la quale non e' stata posta in essere alcuna operazione imponibile e non imponibile, ne' sono state presentate dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, se non quelle relative al periodo antecedente la cessazione dell'attivita'. Nel riquadro "Allegati" del predetto modello devono essere indicati gli estremi identificativi del soggetto presso il quale e' avvenuto il versamento (azienda, cab/sportello) e la relativa data, riportando a fianco la seguente motivazione: "Chiusura partita IVA inattiva ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 282/2002".

4. Modalita' per la presentazione telematica della comunicazione di cessazione attivita'.
4.1. I soggetti che presentano la comunicazione di cui al punto 3.1 in via telematica secondo le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 35 del decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati ivi contenuti secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato "C" al presente provvedimento.
4.2. L'allegato di cui al punto 4.1. sostituisce, a partire dal 15 aprile 2003, il precedente allegato "C" al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2002, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA.

Motivazioni.
Il decreto-legge del 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita', disciplina all'art. 5 le modalita' per effettuare la chiusura delle partite IVA cosiddette inattive, per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione attivita', nonostante sia venuto meno il suo esercizio.
Il comma 2 del citato art. 5 fa rinvio ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalita' per la comunicazione all'Agenzia della data di cessazione dell'attivita' e degli estremi dell'avvenuto versamento.
Il presente provvedimento definisce le modalita' e i termini di presentazione di detta comunicazione.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.
Decreto-legge del 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2002, concernente l'approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 27 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000 e decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni comprese le amministrazioni dello Stato.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2003
Il direttore: Ferrara
 
Allegato C

----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 40 della G.U. <----
 
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