Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 |
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 42; Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione dell'11 dicembre 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e della salute; EMANA il seguente decreto legislatico:
Articolo 1 (Finalita)
1. Per conseguire le finalita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il piu' possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonche' i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. 2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria 2001". - L'art. 42, cosi' recita: "Art. 42 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo art. 2. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'art. 2, comma 1, lettera d). - La direttiva 1999/31/CE e' pubblicata in GUCE n. L 182 del 16 luglio 1999. - Il decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/1962/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". - La direttiva 91/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 078 del 26 marzo 1991. - La direttiva 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 377 del 31 dicembre 1991. - La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365 del 31 dicembre 1994.
Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 2, cosi' recita: "Art. 2 (Finalita). - La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. 4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.". - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: Norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti".
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| Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c); e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e sotterranee; f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavita' geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale; g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza; i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone; l) "gas di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica; m) "percolato"; liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi; n) "eluato"; liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5; o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto puo' variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica; p) "detentore"; il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne e' in possesso; q) "richiedente"; il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica; r) "rifiuti liquidi"; qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi; s) "autorita' territoriale competente"; l'autorita' responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto; t) "centro abitato"; insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 1, lettera a), cosi' recita: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;". - L'art. 7, commi 2 e 4, del citato decreto, cosi' recita: "Art. 7 (Classficazione). - 1. (Omissis). 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimila ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. (Omissis). 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.".
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| Articolo 3 (Ambito d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g). 2. Il presente decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti; b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche; c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente; d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonche' dall'esercizio di cave.
3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonche' dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4.
Note all'art. 3: - Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 reca: "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".
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| Articolo 4 (Classificazione delle discariche)
1. Ciascuna discarica e' classificata in una delle seguenti categorie:
) discarica per rifiuti inerti; b) discarica per rifiuti non pericolosi; c) discarica per rifiuti pericolosi. |
| Articolo 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia. 3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio. 4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.
Note all'art. 5: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 22, cosi' recita: "Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti. 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia; h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare. 4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati. 5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA; b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti. c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali. 7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti. 8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale. 9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati. 10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a: a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori; d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi; e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. 11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti; b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33; c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente; d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.".
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| Art. 6 Rifiuti non ammessi in discarica
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti; a) rifiuti allo stato liquido; b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997; c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%; d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%; e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219; f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantita' superiore a 50 ppm; l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto; n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti; o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007. 2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'allegato I, cosi' recita:
"Allegato I
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo : sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene; H2 "Comburente : sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile : sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose; H3-B "Infiammabile : sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H4 "Irritante : sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata; H6 "Tossico : sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H8 "Corrosivo : sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo : sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori dell'ambiente.
Note. 1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico (e "molto tossico ), "nocivo , "corrosivo e "irritante e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio. 2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno , "teratogeno e "mutageno e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova. I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato 1. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, reca: "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'allegato G1, cosi' recita:
"Allegato G-1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in: 1) sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attivita' mediche; 2) prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari; 3) prodotti per la protezione del legno; 4) biocidi e prodotti fitosanitari; 5) residui di prodotti utilizzati come solventi; 6) sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti; 7) sali per rinvenimento contenenti cianuri; 8) oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.); 9) miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni; 10) sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici ecc.); 11) sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione; 12) inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici; 13) resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi; 14) sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.); 15) prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive; 16) prodotti di laboratori fotografici; 17) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati; 18) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.". - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". - Il decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, reca: "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili". - Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE". - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 reca: "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili".
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| Articolo 7 (Rifiuti ammessi in discarica)
1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. 3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente. 5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. |
| Articolo 8 (Domanda di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica e' presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresi' contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
a) l'identita' del richiedente e del gestore, se sono diversi; b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti; c) l'indicazione della capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas; d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988; e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera c); f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti; g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita' di chiusura della stessa; h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura; i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attivita' di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2; l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalita' e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa; m)il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonche' quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura; o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14.
Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Gli articoli 27 e 28 cosi' recitano: "Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale. 4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5. 8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.". "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) il luogo di smaltimento; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni; g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie finanziarie; i) l'idoneita' del soggetto richiedente. 2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. 4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata. 5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m). 6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio, di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti. 7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.". - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, reca: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". - Il regolamento (CE) n. 761/2001 reca: "regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Gazzetta Ufficiale n. L 114 del 24 aprile 2001)".
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| Articolo 9 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni;
a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2; b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica; c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'articolo 14; e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente; f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura; g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorita' territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. 3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio. 4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonche' ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con disposizioni regionali.
Note all'art. 9: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per l'art. 22, vedi note all'art. 5.
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| Art. 10 Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni. 2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno: a) l'ubicazione della discarica, nonche' la delimitazione dell'area interessata; b) la categoria della discarica; c) la capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti; d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia; e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l); f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati; g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti; h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura; i) la durata della gestione post-operativa e le modalita' di chiusura al termine della gestione operativa; l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa; m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalita' previste nell'allegato 2; n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m); o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. 3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica e' rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati. 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici, dall'ente competente per territorio all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio (APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni 8 anni. 6. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per gli articoli 27 e 28, vedi note all'art. 8. - Il decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, reca "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti". - L'art. 2, comma 1, lettera b) cosi' recita: "1. La base informativa del Catasto dei rifiuti e' attuata e aggiornata con periodicita' tipicamente pari all'annualita', attraverso: a) omissis; b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61.". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per l'art. 28, comma 3, vedi note all'art. 8. - Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 8.
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| Articolo 11 (Procedure di ammissione)
1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacita' di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. 2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto e' conforme ai criteri di ammissibilita' previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore. 3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:
a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea; b) verificare la conformita' delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilita' previsti dal presente decreto; c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformita' del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998; d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso; e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati; f) effettuare le verifiche analitiche della conformita' del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilita', come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorita' territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorita' territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi; g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo n. 22, del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 15, cosi' recita: "Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi. 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.". - Il regolamento (CEE) n. 259/1993 reca: "Regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, reca: "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". L'allegato B cosi' recita:
"Allegato B
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 15) Serie e numero: .. del ..../.../.... Numero registro ... [1] Produttore/Detentore: .... .... unita' locale: .... C. fisc: .... N. Aut/Albo ....del .../..../..... [2] Destinatario: .... .... Luogo di destinazione: .... .... C. fisc: .... N. Aut/Albo .... del .../../.... [3] Trasportatore del rifiuto: .... .... C. fisc: .... N. Aut/Albo: .... del ../../.... Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di .... .... .... Annotazioni: ..... .... .... .... .... .... .... [4] Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: .... Codice Europeo: ..../ ... Stato fisico: .... [1] [2] [3][4]. Caratteristiche di pericolo: .... N. Colli/contenitori: .... [5] Rifiuto destinato a: .... (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche: .... [6] Quantita': .... (-) kg o litri P. lordo: .... Tara: .... (-) Peso da verificarsi a destino. [7] Percorso (se diverso dal piu' breve): .... [8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO] .... [9] Firme: Firma del produttore/detentotore:* .... * Firma del trasportatore : * .... * [10] Cognome e nome conducente .... Targa automezzo: ....................... Targa rimorchio: ........................ Data/ora inizio trasporto: .... del ..../..../.... [11] - Riservato al destinatario - Si dichiara che il carico e' stato: (-) accettato per intero (-) accettato per la seguente quantita' (kg o litri): .... (-) respinto per le seguenti motivazioni: .. .... Data .... Firma del destinatario: * .... * - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 12, comma 1, lettera d) e comma 2, cosi' recita: "1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: a) - c) (omissis); d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato.". - Per il regolamento (CEE) n. 259/1993 vedi note all'art. 11.
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| Articolo 12 (Procedura di chiusura)
1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa e' avviata:
a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio; c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.
2. La procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata solo dopo la verifica della conformita' della morfologia della discarica e, in particolare, della capacita' di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e). 3. La discarica, o una parte della stessa, e' considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilita' per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore e' responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica puo' comportare rischi per l'ambiente. |
| Articolo 13 (Gestione operativa e post-operativa)
1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalita', i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonche' le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrita' degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. 2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. 3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee. 4. Il gestore della discarica e' responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Al fine di dimostrare la conformita' della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente, secondo le modalita' fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonche' dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) quantita' e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; b) prezzi di conferimento; c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento; d) quantita' di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; e) volume occupato e capacita' residua nominale della discarica; f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilita' in discarica, nonche' sulle matrici ambientali.
6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorita' competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorita' competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. |
| Articolo 14 (Garanzie finanziarie)
1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacita' autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia puo' essere prestata per lotti. 2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed e' commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura puo' essere prestata per lotti. 3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorita' competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente;
a) la garanzia di cui al comma 1 e' trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3; b) la garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi. 5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente decreto, l'80% della capacita' autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti e' ridotto nella misura del 40%. 6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalita' previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti. 7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalita' di cui all'articolo 15.
Note all'art. 14: - La legge 10 giugno 1982, n. 348, reca: "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici. L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successice modificazioni; b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.". - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario. L'art. 2, cosi' recita: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.".
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| Articolo 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i). |
| Articolo 16 (Sanzioni)
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11. 2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 5, e' punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Nota all'art. 16: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1977, vedi note alle premesse. L'art. 51, commi 3 e 5 cosi' recita: "3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni, e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. (Omissis). 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).".
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| Articolo 17 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate. 2. Fino al 16 luglio 2005 e' consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilita' previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonche' dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente: a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorita' competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. 4. Con motivato provvedimento l'autorita' competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo' in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorita' competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria. 5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c). 6. Sono abrogati: a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilita' previsti dalla deliberazione; b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. 7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 17: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, reca: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". L'art. 6, cosi' recita: "Art. 6 (Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto). - 1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato. 2. Lo smaltimento puo' avvenire in impianti gia' esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a cio' esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilita' di messa in circolo di fibre di amianto. 3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, e' consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purche' tali rifiuti provengano esclusivamente da attivita' di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141, reca: " Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 5, commi 6 e 6-bis cosi' recita: "6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia. 6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessita', con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonche' alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.". - Per l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note all'art. 8.
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| ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 (articolo 3, comma 3) (articolo 9, comma 1)
CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA
1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
1.1. UBICAZIONE
Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183; - aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; - aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; - territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le discariche non devono essere normalmente localizzate:
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; - in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita' della discarica; - in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'Autorita' di bacino laddove costituita; - aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3,della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al comma precedente. La discarica puo' essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico. Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
- distanza dai centri abitati; - fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.
1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
1.2.1. Criteri generali
L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali. Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove cio' sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente. La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la fase post-operativa. Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento.
1.2.2. Barriera geologica
La barriera geologica e' determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prosssimita' di una discarica tali da assicurare una capacita' di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilita' e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: - conducibilita' idraulica k minore o uguale a 1 x 10 alla -7 m/s; - spessore maggiore o uguale a 1 m. Le caratteristiche di permeabilita' della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, puo' essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri. La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri.
1.2.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; - minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; - riduzione al minimo della necessita' di manutenzione; - minimizzazione dei fenomeni di erosione; - resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4); 3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0.5 m e di bassa conducibilita' idraulica; 4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante.
13. CONTROLLO DELLE ACQUE
In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:
- limitare la quantita' di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica; - impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica.
Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorita' competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
1.4. STABILITA'
Nella fase di caratterizzazione del sito e' necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonche' delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione della discarica. Deve essere, altresi', verificata in corso d'opera la stabilita' del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilita' dell'insieme terreno di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilita' dei pendii e delle coperture, anche a i sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988. Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, cosi' come elencati nei decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984, le analisi di stabilita' devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di piu' alta intensita' prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
1.5. DISTURBI E RISCHI
Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
- emissione di odori e polvere; - materiali trasportati dal vento; - uccelli parassiti ed insetti; - rumore e traffico; - incendi.
1.6. BARRIERE
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi. I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.
1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
Gli impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in regime di qualita' secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.
1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al piu' presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o di modalita' di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilita' della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilita'.
IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI 2.1. UBICAZIONE
Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183; - aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; - territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; - aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; - aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Gli impianti non vanno ubicati di norma:
- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1^ categoria cosi' come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attivita' vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensita' potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti; - in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; - in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita' della discarica e delle opere ad essa connesse; - in aree soggette ad attivita' di tipo idrotermale; - in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorita' di bacino laddove costituita.
Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti. La discarica puo' essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico. Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione a:
- distanza dai centri abitati; - collocazione in aree a rischio sismico di 2^ categoria cosi' come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi; - collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91; - presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.
Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice e' stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.
2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici;
- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali; - impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica; - impianto di raccolta e gestione del percolato; - impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili); - sistema di copertura superficiale finale della discarica.
Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrita' dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.
2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO
Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti. Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravita', anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge piu' intense con tempo di ritorno di 10 anni. Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto. Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:
- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione; - prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto; - resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; - sopportare i carichi previsti.
Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato puo' essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato puo' rimanere confinato all'interno della discarica.
2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
2.4.1. Criteri generali
L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato. La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche mediante copertura della parte superiore.
2.4.2. Barriera geologica
Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilita' e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:
- discarica per rifiuti non pericolosi: k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e s maggiore o uguale a 1 m; - discarica per rifiuti pericolosi: k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e s maggiore o uguale a 5 m;
La continuita' e le caratteristiche di permeabilita' della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche. La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, puo' essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica. Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m. Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilita' idraulica k minore o uguale a 10 alla -7 cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana. L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilita' del sistema barriera di confinamento. Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica. Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore maggiore o uguale a 0,5 m. Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.
2.4.3. Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; - minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; - riduzione al minimo della necessita' di manutenzione; - minimizzazione dei fenomeni di erosione; - resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4); 3. strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilita' idraulica di maggiore o uguale a 10 alla -8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi; 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0.5 m; 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.
Poiche' la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovra' tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale. La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento. La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio puo' essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura puo' essere piu' semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica. La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.
2.5. CONTROLLO DEI GAS
Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo e' quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. Poiche' il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati puo' danneggiare il sistema di estrazione del biogas, e' indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile. E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalita', anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa. Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa puo' essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica. Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Nel caso di impraticabilita' del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T>850, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s. Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica e' presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2.
2.6. DISTURBI E RISCHI
Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
- emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica; - produzione di polvere; - materiali trasportati dal vento; - rumore e traffico; - uccelli, parassiti ed insetti; - formazione di aerosol; incendi.
2.7. STABILITA'
Nella fase di caratterizzazione del sito e' necessario accertarsi a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonche' delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica. Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilita' del fronte dei rifiuti scaricati, come al successivo punto 2.10, e la stabilita' dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilita' dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.
2.8. PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica. La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.
2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto. La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovra' utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
2.10. MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE
E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalita' di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilita' della massa di rifiuti e delle strutture collegate. I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%. La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica. L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilita'. Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti. I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al piu' presto ricoperti con strati di materiali adeguati; e' richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera puo' essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori. Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, e' posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione. Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate.
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DEI RIFIUTI.
Il deposito sotterraneo dei rifiuti puo' essere realizzato per lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
- rifiuti inerti; - rifiuti non pericolosi; - rifiuti pericolosi.
3.1. Protezione delle matrici ambientali
3.1.1 Criteri generali
Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei i rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavita', e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti. Deve essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo termine nei confronti delle matrici ambientali.
3.1.2 Barriera geologica e stabilita'
Deve essere effettuata un indagine di dettaglio della struttura geologica di un sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito e' adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarita' o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attivita' sismica su tali strutture. La stabilita' delle cavita' deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.
E' necessario accertare che:
a) durante e dopo la formazione delle cavita', ne' nella cavita' stessa ne' sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalita' del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera; b) la capacita' di carico della cavita' e' sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo; c) il materiale depositato deve avere la stabilita' necessaria ad assicurarne la compatibilita' con le proprieta' geomeccaniche della roccia ospitante;
E' indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonche' una descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilita' sul sistema geochimico. Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti deve rivestire un duplice ruolo:
a) roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti; b) strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite), che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e che impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica e' attraversata da pozzi e perforazioni e' necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attivita' del deposito sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attivita' della discarica, dopo la cessazione delle attivita' di questa e' indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondita', in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento.
Nelle miniere di salgemma il sale e' considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). Non esistono probabilita' molto elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli. Per stoccaggio in profondita' nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondita' di parecchie centinaia di metri; la roccia dura puo' essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si puo' servire di una miniera non piu' sfruttata per le attivita' estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo. Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non e' possibile il contenimento totale e quindi e' necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far si' che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo cosi' effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilita' di una fuga da una struttura di questo tipo. Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantita' o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. E' necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilita' sul sistema idrogeologico. Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali puo' portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.
3.1.3 Valutazione idrogeologica
Deve essere condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttivita' idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.
3.1.4 Valutazione dell'impatto sulla biosfera
E' indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.
3.1.5 Valutazione della fase operativa
Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:
a) la stabilita' delle cavita'; b) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera; c) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio dell'impianto.
L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di attivita'. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini dell'articolo 6 e del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, non e' consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste (temperatura, umidita), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata. Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza. |
| ALLEGATO 2 (articolo 8, comma 1) (articolo 9, comma 1)
PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, FINANZIARIO
1. Principi generali
Il presente allegato stabilisce le modalita' di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive. Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo. Definisce inoltre le modalita' per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15. I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'autorita' responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:
- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione; - la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente; - il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attivita'.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorita' procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinche':
- i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformita' ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica; - i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente; - i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci; - le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate; - il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilita'; - il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.
Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicita' almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorita' di controllo i risultati complessivi dell'attivita' della discarica con riferimento ai seguenti dati:
- quantita' e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti; - volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle; - volume finale disponibile; - produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento; - quantita' di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d'energia (kWh/anno); - risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.
2. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
Il piano di gestione operativa individua le modalita' e le procedure necessarie a garantire che le attivita' operative della discarica siano condotte in conformita' con i principi, le modalita' e le prescrizioni del presente decreto e dell'autorizzazione.
2.1 Elementi del piano
Il piano riporta la descrizione di:
- modalita' di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento; - procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalita' di campionamento ed analisi); - modalita' e criteri di deposito in singole celle; - criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato; - procedura di chiusura; - piano di intervento per condizioni straordinarie quali: - allagamenti; - incendi; - esplosioni; - raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione; - dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente;
3. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa. Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:
- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti; - dell'eventuale formazione di percolato e di biogas; - del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa; - della necessita' di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa.
3.1 Elementi del piano
Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale;
- il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici; - le analisi del paesaggio e della qualita' dell'ambiente; - gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta; - la destinazione d'uso dell'area; - i tempi e le modalita' di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale; - la documentazione cartografica ed eventuali analisi.
Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti procedure;
- la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento della fertilita' deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualita' come ammendante; - sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo; - nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo; - durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare e' necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessita', si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le piu' favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.
4. PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA
Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalita' e condizioni della fase di gestione post-operative della discarica e le attivita' che devono essere poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attivita' di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.
4.1 Elementi del piano
Il piano deve riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti - prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si puo' considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente. Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a:
- manutenzione per mantenere in buona efficienza; - recinzione e cancelli di accesso; - rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche; - viabilita' interna ed esterna; - sistema di drenaggio del percolato; - rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas; - sistema di impermeabilizzazione sommitale; - copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte; - pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee; - modalita' e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.
5. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
Il piano di sorveglianza e controllo di cui alla lettera i) dell'articolo 8, comma 1, deve essere costituito da un documento unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo a tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Il piano e' finalizzato a garantire che:
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste; b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione; c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione; e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonche' ai risultati delle campagne di monitoraggio.
Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicita' riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato su:
- acque sotterranee; - percolato; - acque di drenaggio superficiale; - gas di discarica; - qualita' dell'aria; - parametri meteoclimatici; - stato del corpo della discarica. I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.
5.1 Acque sotterranee
Obiettivo del monitoraggio e' quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive. Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda. Nei punti di monito raggio individuati deve essere rilevato il livello di falda. E' opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta soggiacenza della falda. Il piano di monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali, contrassegnati con l'asterisco, riportati nella tabella 1 del presente Allegato; per un monitoraggio significativo e' importante effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui alla citata tabella 1, in particolare in presenza di valori anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta l'anno. I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualita' delle acque freatiche. In particolare, in funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni idrogeologiche specifiche del sito e della qualita' delle acque sotterranee dovra' essere individuato il livello di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad analisi. In caso di raggiungimento del livello di guardia e' necessario adottare il piano d'intervento prestabilito, cosi' come individuato nell'autorizzazione; e' necessario altresi' ripetere al piu' presto il campionamento per verificare la significativita' i dati.
5.2 Acque meteoriche di ruscellamento
In situazioni di particolare vulnerabilita' ambientale il piano provvedera' ad individuare i parametri e la frequenza di analisi relativi alle acque di drenaggio superficiale.
5.3 Percolato
In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Il controllo delle acque superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica. Il controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in caso di contatto fra le due matrici, deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo della composizione media. Deve essere misurata la quantita' di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato. I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati in discarica; vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto, e devono tenere conto dei criteri di ammissibilita' di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 5.
5.4 Emissioni gassose e qualita' dell'aria
Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve esser previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa. A tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonche' contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi. I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4, CO2, O2, con regolarita' mensile, altri parametri quali; H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica. La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'Autorita' di controllo. L'autorita' di controllo stabilira' anche eventuali misure per l'identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo. La valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere effettuata con modalita' e periodicita' da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla topografia dell'area da monitorare. Di norma e' opportuno prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica."
5.5 Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto
Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo e' la concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle misure viene fissata all'interno del piano di sorveglianza e controllo. Per la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanita' in data 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF.
5.6 Parametri meteoclimatici
La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici. La tipologia delle misure meteoclimatiche e' quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'autorita' di controllo, che potra' anche imporre per casi particolari la rilevazione in continuo, definendo altresi' la modalita', la tipologia di misure, nonche' la modalita' della loro trasmissione.
5.7 Morfologia della discarica
La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali. Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas. In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessita' di conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicita' minima prevista in tabella 2.
Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee
==================================================================== Parametri * = Parametri fondamentali -------------------------------------------------------------------- *pH -------------------------------------------------------------------- *temperatura -------------------------------------------------------------------- *Conducibilita' elettrica -------------------------------------------------------------------- *Ossidabiiita' Kübel -------------------------------------------------------------------- BOD5 -------------------------------------------------------------------- TOC -------------------------------------------------------------------- Ca, Na, K -------------------------------------------------------------------- *Cloruri -------------------------------------------------------------------- *Solfati -------------------------------------------------------------------- Fluoruri -------------------------------------------------------------------- IPA -------------------------------------------------------------------- *Metalli: Fe, Mn, -------------------------------------------------------------------- Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn -------------------------------------------------------------------- Cianuri -------------------------------------------------------------------- *Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico -------------------------------------------------------------------- Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) -------------------------------------------------------------------- Fenoli -------------------------------------------------------------------- Pesticidi fosforati e totali -------------------------------------------------------------------- Solventi organici aromatici -------------------------------------------------------------------- Solventi organici azotati -------------------------------------------------------------------- Solventi clorurati --------------------------------------------------------------------
Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza minima delle misure*
==================================================================== Parametro Frequenza Frequenza Misure Misure gestione gestione operativa post- operativa -------------------------------------------------------------------- Percolato Volume Mensile Semestrale Composizione Trimestrale Semestrale -------------------------------------------------------------------- Acque superficiali di drenaggio Composizione Trimestrale Semestrale -------------------------------------------------------------------- Qualita' dell'aria Immissioni gassose potenziali e pressione atmosferica Mensile Semestrale -------------------------------------------------------------------- Gas di discarica Composizione Mensile Semestrale -------------------------------------------------------------------- Acque sotterranee Livello di falda Mensile Semestrale Composizione Trimestrale Semestrale -------------------------------------------------------------------- precipitazioni Giornaliera Giornaliera sommati ai valori mensili
Temperatura (min max, 14 h CET) Giornaliera Media mensile
Dati meteoclimatici Direzione e velocita' del vento Giornaliera non richiesta
Evaporazione Giornaliera Giornaliera, sommati ai valori mensili
Umidita' atmosferica (14 h CET) Giornaliera Media mensile -------------------------------------------------------------------- Topografia Struttura dell'area e composizione della discarica Annualmente
Comportamento d'assestamento del corpo della discarica Semestrale Semestrale per i primi 3 anni quindi annuale -------------------------------------------------------------------- *Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1.
PIANO FINANZIARIO
La garanzia che il prezzo minimo di cui al punto 1 copra realmente tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura, e' assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario che deve tenere conto dei seguenti fattori:
1. il costo industriale predisposto in funzione di:
- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale; - spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati; - spese generali e tecniche; - spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;
2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
Con frequenza annuale potra' essere presentata all'ente competente una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:
a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione; b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; c) nuove perizie di variante.
7. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
7.1 L'autorita' competente provvede ad approvare i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, nonche' il piano finanziario di cui all'articolo 8, predisposti secondo quanto previsto dall'allegato 2. In particolare l'approvazione del piano di sorveglianza e controllo, che deve prevedere l'assenso degli Enti addetti al controllo, comporta anche l'individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto gestore per le varie matrici ambientali, la loro periodicita' e le modalita' di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni, in modo che tutti i soggetti coinvolti adottino procedure uniformi ed omogenee. 7.2 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorita' competente deve provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e verificare che siano state condotte le attivita' preliminari di seguito specificate:
- individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle stesse, che possono essere interessate dalle attivita' della discarica; - Ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle risorse idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei principali parametri idrogeologici, definizione dell'escursione stagionale del livello piezometrico, valutazione della qualita' delle acque sotterranee, a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve fissare almeno un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo conto della necessita' di individuare con tempestivita' l'immissione accidentale di percolato. Questo numero puo' essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessita' di individuare con tempestivita' l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee; - Conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui al comma precedente. |
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