Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BINAGO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Binago (provincia di Como) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;
3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;
5. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. L'inagibilita' o l'inabitabilita' sono accertate dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
(Omissis).
 
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