Il comune di Morimondo (provincia di Milano) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2003 le seguenti aliquote di riferimento dell'imposta comunale immobiliare: aliquota ordinaria: sei per mille; abitazione principale, come definita dall'art. 22 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999: quattro per mille; pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale di cui all'art. 22, lettera e) del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999: quattro per mille; terreni agricoli ed edificabili: sei per mille; fabbricati gruppo C che non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale: C/1 negozi e botteghe (pubblici esercizi): sette per mille; C/2 magazzini e locali deposito: sette per mille; C/3 laboratori e locali deposito: sette per mille; C/4 fabbricati per arti e mestieri: sette per mille Per le categorie C/1 e C/2 se gli stessi immobili non sono utilizzati dai titolari di licenza di pubblico esercizio sei per mille; fabbricati gruppo D: tutte le categorie comprese da D/1 A D/12: sette per mille. Il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, di cui all'art. 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2003: per aree residenziali: euro 76 al metro quadrato; per aree insediamenti: euro 58 al metro quadrato. La detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per unita' immobiliare in ragione annua e in rapporto alla quota di possesso art. 23 Regolamento I.C.I. euro 124. (Omissis). |