Il comune di Marmirolo (provincia di Mantova) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) Di stabilire per l'anno 2003 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con le seguenti modalita': di determinare l'aliquota principale che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; di determinare l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate, ai locali sfitti uso negozio (cat. catastale C/1) ed alle aree edificabili nella misura del 7 per mille; di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 determinando in Euro 104 la detrazione ordinaria per abitazione principale aumentando da Euro 104 a Euro 156 tale detrazione per l'anno 2003 per i proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che: l'immobile sia destinato da abitazione principale; il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare non superi il limite massimo di L. 27.000.000 (Euro 13.944,34) comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennita' di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di L. 1.500.000 (Euro 774,69) per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungera' la cifra di L. 3.000.000 (Euro 1.549,37) qualora la persona a carico sia portatore di handicap; i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate: a) pensionati; b) coniugi a carico di pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi, nell'anno 2002; condizione imprescindibile per la fruizione della maggiore detrazione e' il non possesso, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da parte dei componenti il nucleo famigliare, compreso il richiedente, di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale; di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2003 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine e' da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 2003. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2003, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre 2003, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione possono essere inoltrate a mezzo raccomandata; di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica; (Omissis). |