Il comune di Osimo (Ancona) ha adottato il 10 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 6,4 per mille; b) aliquota ridotta: 4,5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, alle unita' immobiliari assimilate alle abitazioni principali ed alle pertinenze ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.; c) aliquota particolare: 6 per mille da applicarsi ai terreni agricoli; d) aliquota agevolata: 4 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari ad uso abitativo per le quali sono stati stipulati contratti di locazione a canone controllato, ai sensi della legge n. 431/1998 e della deliberazione della giunta comunale n. 475 del 5 ottobre 1999, dato atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio; e) aliquota maggiorata: 9 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non locati per quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1 gennaio 2003; (Omissis). 3. di determinare le detrazioni annuali dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure: i) detrazione di Euro 103,29 da applicarsi alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e a quelle assimilate ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.; ii) detrazione di Euro 129,11 da applicarsi all'abitazione principale posseduta da anziani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' prima del 1 gennaio 2003, a condizione che vivano soli o in coppia, che siano proprietari della sola abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che abbiano conseguito nel 2002 un reddito ai fini IRPEF non superiore ad Euro 7.230,40 se vivono soli e ad Euro 10.845,59 complessivi se vivono in coppia; iii) detrazione di Euro 129,11 da applicarsi all'abitazione principale posseduta da portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi della legge n. 142/1992 o da soggetti che ricevono l'indennita' di accompagno ai sensi della legge n. 18/1980; (Omissis). |