Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI OSIMO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Osimo (Ancona) ha adottato il 10 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria: 6,4 per mille;
b) aliquota ridotta: 4,5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, alle unita' immobiliari assimilate alle abitazioni principali ed alle pertinenze ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.;
c) aliquota particolare: 6 per mille da applicarsi ai terreni agricoli;
d) aliquota agevolata: 4 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari ad uso abitativo per le quali sono stati stipulati contratti di locazione a canone controllato, ai sensi della legge n. 431/1998 e della deliberazione della giunta comunale n. 475 del 5 ottobre 1999, dato atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio;
e) aliquota maggiorata: 9 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non locati per quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1 gennaio 2003;
(Omissis).
3. di determinare le detrazioni annuali dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
i) detrazione di Euro 103,29 da applicarsi alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e a quelle assimilate ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.;
ii) detrazione di Euro 129,11 da applicarsi all'abitazione principale posseduta da anziani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' prima del 1 gennaio 2003, a condizione che vivano soli o in coppia, che siano proprietari della sola abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che abbiano conseguito nel 2002 un reddito ai fini IRPEF non superiore ad Euro 7.230,40 se vivono soli e ad Euro 10.845,59 complessivi se vivono in coppia;
iii) detrazione di Euro 129,11 da applicarsi all'abitazione principale posseduta da portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi della legge n. 142/1992 o da soggetti che ricevono l'indennita' di accompagno ai sensi della legge n. 18/1980;
(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone