Il comune di Villa D'Ogna (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 1. di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni d'imposta: a) Euro 150,00 per l'unita' immobiliare: adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede; appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari; b) Euro 150,00 per l'unita' immobiliare: locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; concessa in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che altrove, ed a condizione che, al 1 gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 6, sesto comma del regolamento); 3. di stabilire a Euro 250,00 la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti: A) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti: I - possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprieta' immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell'abitazione principale (cft. art. 6, quinto comma del regolamento) e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti); II - il compimento del 65o anno d'eta' al 1 gennaio 2003; III - l'esistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi cioe' dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto I); IV - reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore comunque a Euro 10.000,00 annui; V - l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6. B) anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: I - l'unita' immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale; II - il reddito del contribuente non risulti superiore a Euro 15.000,00 annui; 4. di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate del comma 5 dell'art. 6, quella quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; 5. di fissare il versamento minimo annuo in Euro 10,00. (Omissis). |