Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VILLA D'OGNA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villa D'Ogna (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1. di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del 6 per mille;
2. di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti detrazioni d'imposta:
a) Euro 150,00 per l'unita' immobiliare:
adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede;
appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari;
b) Euro 150,00 per l'unita' immobiliare:
locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
concessa in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che altrove, ed a condizione che, al 1 gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 6, sesto comma del regolamento);
3. di stabilire a Euro 250,00 la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:
A) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti:
I - possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprieta' immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell'abitazione principale (cft. art. 6, quinto comma del regolamento) e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti);
II - il compimento del 65o anno d'eta' al 1 gennaio 2003;
III - l'esistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi cioe' dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto I);
IV - reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore comunque a Euro 10.000,00 annui;
V - l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6.
B) anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
I - l'unita' immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale;
II - il reddito del contribuente non risulti superiore a Euro 15.000,00 annui;
4. di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate del comma 5 dell'art. 6, quella quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale;
5. di fissare il versamento minimo annuo in Euro 10,00.
(Omissis).
 
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