Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 13 gennaio 2003 |
Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"; Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; Visto, in particolare, l'art. 13 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato; Considerato che dette certificazioni, ai sensi del comma 1, dell'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonche' le conoscenze, le competenze e le capacita' anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame; Visto l'art. 12 del sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, avente ad oggetto i crediti formativi; Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 2l della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 8, che prevede la definizione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; Valutata l'opportunita' di confermare per l'anno scolastico 2002-2003 i modelli del diploma e delle relative certificazioni integrative; Decreta: Art. 1.
1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, attestano: a) l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata; b) la votazione complessiva assegnata, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati; c) le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo. |
| Art. 2.
1. Gli elementi di cui all'art. 1, lettera a), del presente decreto, nonche', per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall'istituto sede di esami. |
| Art. 3.
1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi rispettivamente agli allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento. 2. I modelli delle certificazioni integrative del diploma si intendono adottati per l'anno scolastico 2002-2003. Il presente decreto e' soggetto ai controlli di legge. Roma, 13 gennaio 2003 Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 69 |
| Allegato A
----> Vedere Allegato a pag. 35 della G.U. <---- |
| Allegato B
----> Vedere Allegato alle pagg. 36 - 37 della G.U. <---- |
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