Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 febbraio 2003 |
Piano riassicurativo agricolo 2003. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata; Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; Visto l'art. 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che destina al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002; Vista la legge 13 novembre 2002, n. 256, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici"; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002, che stabilisce le modalita' operative del fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, prevedendo, tra l'altro, l'approvazione del piano riassicurativo agricolo annuale; Ritenuto di approvare il piano riassicurativo agricolo per il 2003, concordato con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista l'intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003; Decreta: Art. 1. Definizioni
1. Per "Cedente" si intende la compagnia assicurativa che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo. 2. Per "Trattato" si intende il contratto di riassicurazioni stipulato tra la Cedente e il Fondo di riassicurazione. 3. Per "premi" si intendono i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura. 4. Per "sinistri" o "perdite" si intendono le indennita' che la Cedente e' tenuta a pagare agli assicurati durante la campagna, aumentate delle spese di liquidazione e diminuite degli eventuali recuperi netti ancorche' derivanti da trattati di riassicurazioni stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per "spese di liquidazione" si intendono le sole spese sostenute per l'acquisizione della perizia necessaria alla verifica e alla quantificazione del danno subito. 5. Per rapporto sinistri/premi o "loss ratio" si intende il rapporto, espresso m percentuale, tra l'insieme delle perdite ed i premi emessi dalla cedente durante la campagna. 6. Per "Campagna assicurativa" si intende: a) per le produzioni primaverili-estive, l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre); b) per le produzioni autunno-vernine, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. 7. Per retrocessione si intende la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi. |
| Art. 2. Finalita'
1. Il Piano riassicurativo agricolo annuale, di seguito Piano, stabilisce le modalita' operative del Fondo di riassicurazione, di seguito Fondo, in conformita' a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002. 2. Le linee assicurative agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono: a) polizze sui rischi combinati o pluririschio: i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da piu' eventi dannosi a carico di una o piu' coltura. b) polizze sui rischi produttivi o multirischio, i contratti assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurato come quantita' prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualita'. |
| Art. 3. Polizze pluririschio o combinate
1. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene quando l'ammontare dei sinistri e' compreso tra il limite minimo del 90% e il limite massimo 160% del loss ratio per ogni trattato di riassicurazione. La copertura del sinistro rientrante in tale intervallo e' del 100%. 2. La percentuale dei premi raccolti che le Cedenti sono tenute a corrispondere al Fondo, ai fini della copertura riassicurativa, deve essere compresa tra l'8% ed il 14% calcolata sull'intero monte premi relativo ai rischi ceduti. 3. Il Fondo potra' retrocedere fino al 70% dei rischi assunti. Il premio di retrocessione potra' essere fino al 70% del premio di riassicurazione. |
| Art. 4. Polizze multirischio
1. La ripartizione dei rischi tra Cedente e Fondo verra' effettuata in quota pura sull'intera produzione assunta. 2. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene sull'intero ammontare dei rischi assunti dalle Cedenti. 3. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi ceduti. 4. Il Fondo potra' retrocedere una percentuale di rischi assunti fino al 50%. |
| Art. 5. Modalita' di sottoscrizione regolazione dei premi e dei risarcimenti
1. Le Cedenti, entro trenta giorni dall'approvazione del Piano, dovranno comunicare al Fondo una stima dei premi relativi alla proprie sottoscrizioni dei rischi ricadenti nelle diverse tipologie di polizze oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento. 2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicurera' l'intervento per singola cedente, tenendo conto dei seguenti parametri: a) la media dei valori assicurati e dei premi complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni; b) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per specifica tipologia di polizza nell'anno precedente; c) le condizioni dei contratti assicurativi praticati nell'anno precedente; d) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento; e) qualsiasi altra valutazione tecnica che il fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalita' stabilite; f) priorita' eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Una quota pari ad almeno il 10% dei premi riassicurabili e' riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale. 4. Ogni Cedente puo' stipulare distinti trattati per tipologia di polizza che devono essere sottoscritti entro il 31 marzo. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e hanno la durata di una campagna. 5. Tutte le modalita' di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie dovranno essere definite all'interno dei singoli trattati. |
| Art. 6. Relazione annuale
1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione dovra' essere articolata anche a livello territoriale regionale e dovra' contenere: a) un'analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parita' di condizioni contrattuali; b) un'analisi dei rischi assicurati; c) un'analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi; d) un'analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate. |
| Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. La riserva di stabilizzazione e' fissata fino al 20% del risultato tecnico della gestione. 2. Per la copertura dei rischi relativi a polizze pluririschio e' destinato, salvo il disposto al successivo comma 4, il 60% della dotazione del Fondo. 3. Per la copertura dei rischi relativi a polizze multirischio e' destinato, salvo il disposto al successivo comma 4, il 40% della dotazione del Fondo. 4. Le disponibilita' di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere diversamente allocate e compensate tra le due tipologie di polizza in funzione delle accertate esigenze del mercato. |
| Art. 8. Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' per l'anno 2003. 2. Al fine di garantire l'operativita' del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002, non fosse approvato un nuovo Piano, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono prorogate per l'anno successivo. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 7 febbraio 2003 Il Ministro: Alemanno |
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