IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto i propri decreti 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2002, n. 119, e 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre n. 248, con i quali e' stata, tra l'altro, dichiarata l'eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 1 dicembre 2001 al 1 febbraio 2002 in provincia di Catania e di Siracusa; Viste le proposte integrative n. 110 del 9 gennaio 2003 e n. 0026372 del 17 dicembre 2002, della regione Sicilia con le quali si forniscono ulteriori elementi di valutazione; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 1 dicembre 2001 al 1 febbraio 2002, di cui ai decreti 6 maggio e 15 ottobre 2002, e' estesa ai territori agricoli elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Catania: gelate dal 1 dicembre 2001 al 31 gennaio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea; Siracusa: gelate dal 1 dicembre 2001 al 1 febbraio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino, Sortino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003 Il Ministro: Alemanno |