Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario)
LEGGE 7 marzo 2003, n. 38
Disposizioni in materia di agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1
Delega al Governo per la modernizzazione dei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste

1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57: a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente
fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione
dell'attivita' dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione
europea concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva
delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il Ministro
competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio
dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o
componenti di giunta regionale allo scopo delegati; b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per
oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini
della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito
procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo,
qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di
concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni
ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento
di approvazione presso gli organismi comunitari; c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi
anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di
competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti,
con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di
controversie; d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche
attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12
della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo
10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di
quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999; e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine
di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le
condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarita' dei settori
di cui al comma 1, nonche' di favorirne il miglioramento
dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale,
garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli
interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di
trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002; f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuita' della
corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi
pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale
per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle
imposte, nonche' di una disciplina tributaria che agevoli la
costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone
l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e
favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso
il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei
terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorita' per
i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche; g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro
delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli
adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese
agricole; h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e
previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la
normativa regionale per la parte concorrente di tali materie; i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di
sostenerne la competitivita' e la permanenza stabile sui mercati,
definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito
e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle imprese
agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi
calamitosi o straordinari; l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura
anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e
previdenziale adeguata; m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo
dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare
l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita',
all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei
mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita',
differenziate per filiera, anche attraverso la modifica
dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in
coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo
adeguati sostegni alla loro diffusione; o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli
e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i
consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le
distorsioni della concorrenza; p) individuare le norme generali regolatrici della materia per
semplificare e accorpare le procedure amministrative relative
all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai
sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni; q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti
organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche
in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori
agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma
1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola,
per garantire il corretto funzionamento delle regole di
concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato,
anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi,
e permettendo, altresi', la vendita del prodotto in nome e per
conto dei soci; r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione
delle attivita' di promozione dei prodotti del sistema
agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti
tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di
produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le
regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al
fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti; s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente
dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei
loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di
regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo
alle iniziative operanti a livello interregionale; t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e
i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la
partecipazione delle regioni sulla base di principi di
sussidiarieta' e garantire il trasferimento di un adeguato
vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228
del 2001; u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di
armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione
dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di
funzioni in materia di pesca e di acquacoltura; v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di
razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima; z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire
l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche
danneggiate da calamita' naturali o da avversita' meteomarine; aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore
ittico e le attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le
attivita' connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001; bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica
amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001,
nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente; cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo
supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca,
anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della
navigazione; dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie
ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore
della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle
risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica
dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001; ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di
cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del
2001, gli enti e le associazioni alle societa'; ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando
esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare
le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la
sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le
operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e
per lo stoccaggio dei prodotti; gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e
acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e
degli organismi operanti a tale fine; hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da
pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 20 (Istituti della concertazione). - 1. Nella
definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge
30 luglio 1998. n. 281, composta di tre rappresentanti
designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di
concertazione presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali sono definite con decreto del Ministro.".
- Si trascrive il testo dell'art. 117 della
Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Si trascrive il testo degli articoli 7, comma 3, ed 8
della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati":
"Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 3. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola
agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.
(Omissis).".
"Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione. sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.".
- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge
9 maggio 1975, n. 153, recante "Attuazione delle direttive
del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma
dell'agricoltura", come modificato dall'art. 10 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 12. - Si considera a titolo principale
l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno
due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
reddito globale da lavoro risultante dalla propria
posizione fiscale.
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo
dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
Il requisito della capacita' professionale si considera
presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita'
agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello
universitario nel settore agrario, veterinario, delle
scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore
di carattere agrario, ovvero di istituto professionale
agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
Il detto requisito si presume, altresi', quando
l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore
alla data di presentazione della domanda l'attivita'
agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante
familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni
possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
Negli altri casi il requisito della capacita'
professionale e' accertato da una commissione provinciale
nominata dal presidente della giunta regionale e composta
dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali
professionali degli imprenditori agricoli piu'
rappresentative e da un funzionario della regione che la
presiede.
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a
titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto
sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed
inoltre:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la
meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa'
in accomandita la percentuale si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative qualora
utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed
almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il
50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da
imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione
deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso
di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto
puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci
che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa
qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in
tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota,
determinando le modalita' e i tempi di esercizio di tale
diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale e' tenuto a darne
comunicazione all'organo di amministrazione della societa'
entro quindici giorni.".
- Il regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) che modifica ed abroga taluni regolamenti, e'
pubblicato nella GUCE n. L 160 del 26 giugno 1999.
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare":
"Art. 9 (Consultazione dei cittadini). - I cittadini
sono consultati in maniera aperta e trasparente,
direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso
dell'elaborazione, della valutazione e della revisione
della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della
questione non lo permetta.".
- Si trascrive il testo dell'art. 49 della legge
9 marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro":
"Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione
dei datori di lavoro disposta dall'istituto ha effetto a
tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita':
manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia;
dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie
industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla
legge 8 agosto 1985. n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge
20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione,
intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le
attivita': bancarie e di credito; assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non
rientranti fra quelle di cui al comma l sono inquadrati nel
settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino
ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori
indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli
effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
che svolgono attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
atto nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o
conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797.".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, reca
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di previdenza
agricola".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, reca "Regolamento di attuazione dell'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca
"Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57".
- Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 18 (Promozione dei processi di tracciabilita). -
1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono definite le modalita' per la promozione, in tutte le
fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema
volontario di tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi e
degli animali destinati alla produzione alimentare e delle
sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di
un mangime in base ai seguenti criteri:
a) favorire la massima adesione al sistema volontario
di tracciabilita' anche attraverso accordi di filiera;
b) definire un sistema di certificazione atto a
garantire la tracciabilita', promuovendone la diffusione;
c) definire un piano di controllo allo scopo di
assicurare il corretto funzionamento del sistema di
tracciabilita'.
2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso
degli esercenti attivita' agricola, alimentare o
mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento
nazionale, assicurano priorita' alle imprese che assicurano
la tracciabilita', certificata ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, 290, reca "Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente.
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uninformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe i quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controlIo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche;
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti
negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termini: di sei mesi decorrenti dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 27 (Requisiti delle organizzazioni di
produttori). - 1. Le organizzazioni di produttori devono,
ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo
di produttori aderenti come determinati in relazione a
ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume
minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5
per cento del volume di produzione della regione di
riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il
volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in
quantita' o in valore, sono aggiornati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per
cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento
siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa
comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente
il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci
ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della
normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione
commercializzata dalla organizzazione di produttori sia
certificata biologica ai sensi della vigente normativa.
2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero
minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se
l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50
per cento del volume di produzione della regione di
riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori
chieda il riconoscimento per i vini di qualita' prodotti in
regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il
30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30
per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a
quelli di cui al comma 1.
4. Qualora una organizzazione di produttori sia
costituita da soci le cui aziende sono ubicate in piu'
regioni, e' competente al riconoscimento la regione nel cui
territorio e' stato realizzato il maggior valore della
produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono
effettuati dalle regioni interessate su richiesta della
regione competente al riconoscimento.".
- Si trascrive il testo dell'art. 26, comma 7, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57":
7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo le associazioni di produttori
riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
adottano delibere di trasformazione in una delle forme
giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di
avviamento previsti dalla legislazione vigente sono
concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e
di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non
adottino le predette delibere le regioni dispongono la
revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti
in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati,
in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva
determinata nella misura di lire un milione.".
- Si trascrive il testo dell'art. 31 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 31 (Programmazione negoziata). - 1. Nel documento
di programmazione agroalimentare e forestale e nel
documento di programmazione economica e finanziaria sono
definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi
strategici da conseguire attraverso gli strumenti della
programmazione negoziata in agricoltura.
2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla
legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998. n.
208, e successive modificazioni, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
provvede ad individuare una quota da destinare agli
obiettivi di cui al comma 1.".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
- La legge 14 luglio 1965, n. 963, reca "Disciplina
della pesca marittima".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 72, reca "Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca".
- Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 7
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante
orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57":
"Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore
ittico chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o
alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini,
salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse,
ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione
attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed
all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
3. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di
legge, l'imprenditore ittico equiparato all'imprenditore
agricolo.
4. Ai soggetti che svolgono attivita' di acquacoltura
si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive
modificazioni.".
"Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Ai
fini della modernizzazione e della razionalizzazione del
settore e in ragione della preferenza accordata alla
multifunzionalita' delle relative aziende ed in particolare
per la piu' rapida e funzionale erogazione delle
agevolazioni pubbliche, le seguenti attivita' sono connesse
a quelle di pesca purche' non siano prevalenti rispetto a
queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione
prevalente di prodotti derivanti dall'attivita' di pesca
ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attivita' ittica esercitata:
a) imbarco di persone non facenti parte
dell'equipaggio su navi da pesca a scopo
turistico-ricreativo, sinteticamente denominato
pescaturismo;
b) attivita' di ospitalita', di ristorazione, di
servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della
pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo
dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti
singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria
abitazione o struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la
conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la
commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonche'
le attivita' di promozione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prevalentemente i prodotti della propria attivita'.
2. Alle opere ed alle strutture destinate
all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10, secondo e terzo comma, della legge 28 gennaio
1977, n. 10, nonche' all'art. 24, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di
opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento
delle barriere architettoniche.".
"Art. 4 (Distretti di pesca). - 1. Al fine di
assicurare la gestioni razionale delle risorse biologiche,
in attuazione del principio di sostenibilita', e' prevista
l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati
distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di
vista ambientale, sociale ed economico.
2. Le modalita' di identificazione, delimitazione e
gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta
della regione o delle regioni interessate, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni
nazionali di categoria."
"Art. 5 (Convenzioni). - 1. Entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero
delle politiche agricole e forestali e le regioni
interessate, per la parte di propria competenza, sentito,
per le attivita' di interesse ambientale, il Ministero
dell'ambiente, possono promuovere e stipulare con le
associazioni nazionali di categoria, o con i centri di
servizi da esse istituiti, una o piu' convenzioni per lo
svolgimento delle seguenti attivita' e correlati obiettivi,
ispirati ai principi della pesca responsabile verso
l'ambiente e verso i consumatori:
a) promozione delle vocazioni produttive degli
ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di
tecnologie ecosostenibili;
b) tutela e valorizzazione delle tradizioni
alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di
qualita' anche attraverso la istituzione di consorzi
volontari per la tutela del pesce di qualita';
c) messa a punto di sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari ittiche;
d) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita'
documentali nel quadro della semplificazione amministrativa
e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore
e pubblica amministrazione secondo i principi e gli
orientamenti normativi in vigore.
2. I criteri generali relativi alle attivita' di cui
alla lettera a) del comma 1 sono definiti dal Ministero
delle politiche agricole e forestali e dal Ministero
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte
dall'istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi
in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per
l'ambiente.".
"Art. 7 (Accelerazione delle procedure). - 1. Al fine
di assicurare la piu' idonea realizzazione delle misure
previste dal regolamento CEE n. 2080/1993 del Consiglio e
garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero
delle politiche agricole e forestali provvede, entro il
30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di
liquidazione delle istanze relative alle unita' della
flotta oceanica - approvate dal comitato ex art. 23 della
legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a
valere sulle disponibilita' finanziarie della delibera CIPE
30 giugno 1999.
2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche
agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilita'
finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione
delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi
degli istituti specializzati nel settore in materia
economica, che abbiano svolto attivita' di assistenza
tecnica all'amministrazione.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto si provvede alla revisione delle norme
relative agli obblighi previsti per la verifica delle
cassette medicinali, al collaudo della stazione
radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento
alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente
installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza
pubblica, e stabiliscono i criteri affinche' la visita
medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari,
possa sostituire la visita per il conseguimento del
libretto sanitario e la visita prevista dal decreto
legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del
lavoro.
4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma
1 il Ministero delle politiche agricole e forestali
provvede alla definizione del contenzioso relativo alle
pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE
4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio
nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della
situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di
ammissione ed a cancellare le unita' dall'archivio delle
licenze di pesca.".
- Si trascrive il testo degli articoli 123, 164, da 169
a 179, e 323 del codice della navigazione:
"Art. 123 (Titoli professionali del personale
marittimo). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione
con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle
abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la
necessaria attivita' di certificazione.
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali
sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo
sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma
dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da
leggi e regolamenti speciali.
Il regolamento determina le altre qualifiche relative
all'esercizio della professione marittima e prescrive
altresi' i requisiti per la specializzazione del personale
di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il
personale addetto ai servizi portuali e per il personale
tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal
regolamento.".
"Art. 164 (Condizioni di navigabilita). - La nave che
imprende la navigazione deve essere in stato di
navigabilita', convenientemente armata ed equipaggiata,
atta all'impiego al quale e' destinata.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai
quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria
e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per
quanto riguarda:
a. struttura degli scafi e sistemazione interna;
b. galleggiabilita', stabilita' e linea di massimo
carico;
c. organi di propulsione e di governo;
d. condizioni di abitabilita' e di igiene degli
alloggi degli equipaggi.
Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni
di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni
di bordo, nonche' quelle dei mezzi di segnalazione, di
salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i
requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle
quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di
passeggeri, nonche' quelle addette al trasporto di speciali
categorie di merci; sono altresi' disciplinati i servizi di
bordo.
L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni e' fatta
constare con i documenti previsti dalle norme predette.".
"Art. 169 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte
di bordo, sono, per le navi maggiori, l'atto di
nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e
i galleggianti, la licenza.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono
avere a bordo:
a. il certificato di stazza; il certificato di classe
o quello di navigabilita', i certificati di bordo libero e
di galleggiabilita'; i certificati di visita;
b. i documenti doganali e sanitari;
c. il giornale nautico;
d. gli altri libri e documenti prescritti da leggi e
regolamenti.
Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti
devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal
presente codice, da leggi e da regolamenti.".
"Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio). - Il
ruolo di equipaggio deve contenere:
1. il nome della nave;
2. il nome dell'armatore;
3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore
nominato a sensi dell'art. 267;
4. l'indicazione della data di armamento e di quella
di disarmamento;
5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con
l'indicazione del contratto individuale di arruolamento,
nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle
mansioni da esplicare a bordo della retribuzione fissata
nel contratto stesso;
6. la descrizione delle armi e delle munizioni in
dotazione della nave.".
"Art. 171 (Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di
equipaggio). - Sul ruolo di equipaggio si annotano:
1. i contratti di assicurazione della nave;
2. le visite del Registro navale italiano per
l'accertamento della navigabilita';
3. il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
4. i dati relativi all'arrivo e alla partenza della
nave;
5. i testamenti ricevuti dal comandante durante il
viaggio;
6. le altre indicazioni prescritte da leggi e
regolamenti.
Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal
comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello
stato civile.".
"Art. 172 (Annotazioni sulla licenza). - Per le navi
marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui
ai numeri 2, 3, 4, 5 dell'art. 170 sono, a tutti gli
effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai
regolamenti speciali, inserite nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza
lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono
inserite altresi' le annotazioni di cui all'art. 171. Le
annotazioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo
sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di
stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella
licenza sono stabilite dal regolamento.".
"Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e
sbarco). - 1. Per i marittimi, arruolati con il patto di
cui al secondo comma dell'art. 327, su navi e galleggianti
dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e
adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a
servizi pubblici di linea o privati di carattere locale,
l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di
trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco
e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora,
per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi
sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i
galleggianti medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente
all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione
effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e
le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto
nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il
patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi o
galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti
alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di
acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e
galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o
ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di
cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con
apposita nota riepilogativa, previa comunicazione
giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorita'
marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di
ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto
assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per
tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi
di navi interessate alla procedura di cui al presente
articolo.".
"Art. 173 (Giornale nautico). - Il giornale nautico e'
diviso nei libri seguenti:
a) inventario di bordo;
b) giornale generale e di contabilita';
c) giornale di navigazione;
d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la
destinazione della nave.".
"Art. 174 (Contenuto del giornale
nautico). - Nell'inventario di bordo sono descritti gli
attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento
della nave.
Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate
le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio,
gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti
per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i
reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i
testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali
compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di
ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la
salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti
straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre
indicazioni previste dal regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta
seguita e il cammino percorso, le osservazioni
meteoreologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed
in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli
sbarchi delle merci, con la indicazione della natura,
qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle
marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle
stive, della data e del luogo di carico e del luogo di
destinazione, del nome del caricatore e di quello del
destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondita'
delle acque dove si effettua la pesca, la quantita'
complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la
prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra
indicazione relativa alla pesca.".
"Art. 175 (Giornale di macchina e giornale
radiotelegrafico). - Le navi maggiori a propulsione
meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.
Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono
essere provviste del giornale radiotelegrafico.".
"Art. 176 (Libri di bordo delle navi minori). - Le navi
minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti
dell'inventario di bordo.
Le navi e i galleggianti della navigazione interna
indicati a tal fine dal regolamento, devono essere
provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a
servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del
giornale di bordo, formato con le modalita' stabilite dal
regolamento.".
"Art. 177 (Norme per la tenuta dei libri di
bordo). - Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri
di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal
regolamento.".
"Art. 178 (Efficacia probatoria delle annotazioni sui
documenti della nave). - Ferme per le rimanenti annotazioni
sui documenti della nave le disposizioni degli articoli
2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale
nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche
a favore dell'armatore, quando sono regolarmente
effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma
chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il
contenuto.".
"Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita'
marittima). - All'arrivo della nave in porto il comandante
della nave deve far pervenire al comandante del porto o
all'autorita' consolare una comunicazione, che potra'
essere trasmessa anche con mezzi elettronici, dalla quale
risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il
tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e
il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la
qualita' del carico, nonche' l'indicazione della
sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il
numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il
numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la
data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la
partenza della nave, il porto di provenienza e quello di
prevista destinazione, la posizione della nave nel porto,
nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni
legislative o regolamentari o eventualmente determinati con
decreto del Ministro della marina mercantile.
Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della
partenza da una dichiarazione del comandante della nave
relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di
polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale da
consegnarsi, o da trasmettersi con mezzi elettronici, alla
predetta autorita' marittima o consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero,
qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di
chiusura del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a
fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la
comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli
elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione
integrativa di partenza sara' resa in base a particolari
disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza
di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere
alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi
pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al
comandante del porto o all'autorita' consolare nel
successivo porto di approdo.
Il Ministro della marina mercantile puo', con proprio
decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai
servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o
di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite
a servizi particolari.".
"Art. 323 (Visita medica). - L'arruolamento degli
iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a
far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le
modalita' prescritte da leggi e regolamenti, essere
preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita'
della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve
essere adibita.".
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedenti' all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2
miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.".
- Si trascrive il testo dell'art. 408 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
recante "Regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione":
"Art. 408 (Categorie di pesca). - La pesca costiera e'
quella che si esercita nel mare territoriale.
La pesca mediterranea e' quella che si esercita nel
Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei
Dardanelli e il Canale di Suez.
La pesca oltre gli stretti e' quella che si esercita
fuori dei limiti di cui al comma precedente.".
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".



 
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di produzione agricola
e agroalimentare con metodo biologico)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarieta' e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;
b) rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:
1) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;
2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;
3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di controllo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla European Cooperation for Accreditation (EA) o, a livello internazionale, dall'International Accreditation Forum (IAF);
4) l'attivita' di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarieta';
5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;
6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;
7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento affinche' sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.
4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.
5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57", si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, reca
"Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.
2092/91 in materia di produzione agricola ed
agro-alimentare con metodo biologico".



 
Art. 3.
(Promozione e sviluppo delle imprese agricole
e zootecniche biologiche)

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1ยบ febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e' finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta";
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis";
d) al comma 5, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

----------

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2122-ter):
Disegno di legge risultante dallo stralcio degli
articoli 21 e 22 dell'atto Camera 2122 deliberato dall'aula
nella seduta del 14 gennaio 2002.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per la funzione pubblica
(Frattini) il 14 gennaio 2002.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 14 gennaio 2002 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, X, XI, XII, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione il 30 gennaio 2002; il
6, 13, 27 febbraio 2002; il 5, 6, 21 marzo 2002; il 9, 10,
18, 23 aprile 2002; il 15, 28, 29 maggio 2002.
Relazione orale annunciata il 29 maggio 2002 relatore
on. De Ghislanzoni Cardoli.
Esaminato in aula l'11, 13 marzo 2002; il 10 luglio
2002 e approvato l'11 luglio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1599):
Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 17 luglio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 8a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta
per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 9a commissione il 18, 26 settembre
2002; il 1o, 8, 16 ottobre 2002; il 12, 13 novembre 2002.
Esaminato in aula il 12 febbraio 2003 e approvato il
13 febbraio 2003.



Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 59 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)", gia' modificato dall'art. 123
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001), come ulteriormente
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualita). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione agricola di qualita' ed ecocompatibile e di
perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi
per la salute degli uomini e degli animali, e per
l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un
contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura
del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo
alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi
degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare
con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi
sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45,
R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei
Ministri della sanita' e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno,
e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui
al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui
al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione
in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in
base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da
allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da
tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale
ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici
e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti
proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definiti i
criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente
comma.
2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle
entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il
Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali,
nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura
biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita'
degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C
28/02 della Commissione europea sugli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. C 28 del 1 febbraio 2000. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, determina le modalita' di funzionamento del
Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle
spese di ricerca ammissibili.
2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un
contributo statale pari a lire quindici miliardi per
ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e'
finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione
agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e
agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di
produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza
tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto
uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti:
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti
ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di
origine protetta.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito
annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di
un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i
competenti organi delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero
delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di
ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in
rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese
successivo con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita',
compresa la degustazione dei prodotti aziendali e
l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e
didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della
diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita',
possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita'
agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e
secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle
province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e'
consentita ai produttori di prodotti a denominazione di
origine protette (DOP), a indicazione geografica protette
(IGP) e con attenzione di specificita' (AS), cui ai
regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a
tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la
vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni
emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8
dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le
parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti:
"anche per via telematica".
4. Per garantire la promozione della produzione
agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a
denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla
ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e
la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il
compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche
italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne
la conoscenza. in Italia e nel mondo. Del comitato fanno
parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie
produttive, delle regioni e delle amministrazioni
interessate. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali sono dettate le regole relative alla
composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge
anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.
5. A partire dal 1 gennaio 2001, il Ministro delle
politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di
ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente
articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla
realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.".
- La comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione
europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. C 28 del 1 febbraio 2000, reca
"Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo".
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente, Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati di competenza di piu'
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone