Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 gennaio 2003, n. 40 |
Regolamento recante norme di omologazione ed installazione dei pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; Visto l'articolo 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388, con il quale sono state adottate norme di omologazione e di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti emanati dalla Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECE/ONU); Visto il regolamento ECE/ONU n. 70/01 ed il supplemento 1 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 1; Visto il supplemento 2 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 2; Visto il supplemento 3 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 3; Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 70, serie 01 di emendamenti, e' uno dei regolamenti ai quali la Comunita' europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 346 del 17 dicembre 1997; Ravvisata la necessita' di adeguare all'emendamento 01 ed ai successivi supplementi del regolamento 70 gli allegati al citato decreto del Ministro dei trasporti n. 388 del 1988, e di consolidare in unico testo le relative prescrizioni; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilita'
1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali N2 e N3), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 1 riportata nell'allegato A al presente decreto. 2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 2 riportata nell'allegato A.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada: "10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccornandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". Nota all'art. 1: - Si riporta, per completezza d'informazione, il testo del comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada: "2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzeria laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - cateoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t;".
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| Art. 2. Veicoli esenti
1. Sono esentati dall'obbligo dell'installazione dei pannelli i trattori per semirimorchio. |
| Art. 3. Caratteristiche tecniche dei pannelli
1. I pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti impiegati per la segnalazione dei veicoli di cui all'articolo 1, devono essere di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01 e riportate nell'allegato B al presente decreto. 2. La conformita' dei pannelli alle norme regolamentari e' attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell'allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 70/01 riportato nell'allegato B. |
| Art. 4. Modalita' di installazione dei pannelli sui veicoli
1. I pannelli devono essere installati sui veicoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) i pannelli devono essere fissati in maniera inamovibile nella parte posteriore del veicolo, in modo da risultare simmetrici rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo; b) i pannelli devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che non disti piu' di m 0,40 dal limite posteriore di sagoma. Per la verticalita' dei pannelli e' ammessa una tolleranza di þ 5o; c) nel caso delle configurazioni b), c) e d) delle figure 1 e 2 dell'allegato A i due elementi costituenti i pannelli devono essere installati sul veicolo in modo da risultare complanari; d) nel caso di pannelli marcati con la parola "TOP", l'installazione dovra' essere tale che la parola "TOP" risulti sul lato piu' alto del pannello; e) l'altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico non deve risultare inferiore a m 0,35; f) l'altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo vuoto non deve risultare superiore a: 1) m 1,70 per le configurazioni a) e b) delle figure 1 e 2 dell'allegato A; 2) m 2,20 per le configurazioni c) e d) delle figure 1 e 2 dell'allegato A; g) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo, ne' costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte di carrozzeria sulla quale sono applicati. La distanza massima dei pannelli dal limite di sagoma non deve risultare superiore a m 0,4; h) l'installazione dovra' essere tale da garantire la visibilita' di almeno il 95% della superficie dei pannelli nel campo definito nello schema illustrato nella figura 3 dell'allegato A. 2. Nel caso in cui le prescrizioni del comma 1 risultino incompatibili con le caratteristiche di impiego del veicolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potra' accordare deroghe alle modalita' di installazione. |
| Art. 5. Disposizioni transitorie relative all'articolo 3
1. A decorrere dal 12 settembre 2003 le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B non saranno piu' applicabili ai fini dell'omologazione dei pannelli posteriori di identificazione. 2. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate applicando le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B, potranno essere estese. 3. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate entro l'11 settembre 2003 e tutte le estensioni di omologazione, comprese quelle accordate in base a serie precedenti di emendamenti al regolamento n. 70, restano valide. 4. Se un tipo di pannello di identificazione posteriore omologato in base ad una versione precedente del regolamento ECE/ONU n. 70 soddisfa i requisiti del presente decreto, le autorita' che rilasciano l'omologazione ne danno comunicazione alle autorita' competenti degli altri Stati che sono parti contraenti del regolamento ECE/ONU n. 70. |
| Art. 6. Installazione dei pannelli sui veicoli
1. A decorrere da un anno dopo la pubblicazione del presente decreto i veicoli di cui all'articolo 1, immatricolati per la prima volta sul territorio nazionale, devono essere muniti di pannelli posteriori di identificazione conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 ed installati secondo le modalita' stabilite all'articolo 4 del presente decreto. 2. A decorrere dal 12 settembre 2005 dovranno essere installati sui veicoli, la cui omologazione od approvazione in unico esemplare e' stata accordata dopo il 12 settembre 2003, pannelli di identificazione posteriore omologati in base alle prescrizioni del presente decreto, ai quali non sono state applicate le disposizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B. |
| Art. 7. Revisioni
1. I veicoli di cui all'articolo 1, che entro i termini di cui all'articolo 6 siano privi di pannelli ovvero che siano muniti di pannelli non conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 3 o installati in maniera difforme dalle prescrizioni di cui all'articolo 4, saranno esclusi dalla circolazione. 2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata in occasione della revisione annuale, disposta ai sensi dell'articolo 80 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada: "1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.". - Si precisa, per opportuna concoscenza, che il punto 7.7 dell'appendice IX dell'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, considera i pannelli fluororiflettenti posteriori quali elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, ha recepito la direttiva n. 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunita'. Tale decreto, all'art. 1 comma 3, recita: "3. Fatta salva la normativa comunitaria, il presente decreto lascia del tutto impregiudicato il diritto dell'autorita' competente, ..., di effettuare i controlli in esso non contemplati, nonche' di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali, ...".
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| Art. 8. Allegati
1. Gli allegati A e B al presente decreto ne costituiscono parte integrante. |
| Art. 9. Abrogazione di norme preesistenti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 388, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 gennaio 2003 Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte conti il 28 febbraio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 127 |
| Allegato A
----> Vedere Allegato alle pagg. 8 - 9 della G.U. <---- |
| ALLEGATO B (Articolo 3; articolo 5, commi 1 e 2; articolo 6, comma 2)
TESTO DEL REGOLAMENTO ECE/ONU n. 70/01
ACCORDO
RIGUARDANTE LA ADOZIONE DI PRESCRIZIONI TECNICHE UNIFORMI APPLICABILI AI VEICOLI A MOTORE AI DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO ED ALLE PARTI CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI E/O UTILIZZATI SU DI ESSI, NONCHE' ALLE CONDIZIONI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE IN BASE A TALI PRESCRIZIONI(1)
(Revisione 2, inclusi gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995)
Addendum 69: Regolamento No. 70
Emendamento 01
Data di entrata in vigore: 15 Maggio 1987
Ultimo emendamento: Supplemento 2 alla serie di emendamenti 01 Data di entrata in vigore: 12 settembre 2001
PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI
Traduzione ufficiosa Regolamento No. 70/01
PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI
INDICE
Regolamento 1. Campo di applicazione 2. Definizioni 3. Domanda di omologazione 4. Marcature 5. Omologazione 6. Prescrizioni generali 7. Prescrizioni particolari (prove) 8. Modificazione del tipo di pannello posteriore di identificazione per veicoli pesanti e lunghi ed estensione dell'omologazione. 9. Conformita' della produzione 10. Sanzioni per la non conformita' della produzione 11. Arresto definitivo della produzione 12. Note concernenti le dimensioni l3. Prescrizioni transitorie alla serie 01 di emendamenti 14. Denominazione ed indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi
Allegati Allegato 1 -Sistema di coordinate CIE Allegato 2 -Comunicazione concernente l'omologazione, il rifiuto, l'estensione o il ritiro dell'omologazione o l'arresto definitivo della produzione di un tipo di pannello posteriore di identificazione, in applicazione del Regolamento N° 70 Allegato 3 -Esempio di marchio omologazione Allegato 4 -Procedure di prova Allegato 5 -Prescrizioni relative alla forma e dimensioni -Forma e dimensioni dei pannelli retro riflettenti/ fluorescenti posteriori di identificazione Allegato 6 -Prescrizioni colorimetriche Allegato 7 -Prescrizioni fotometriche Allegato 8 -Resistenza agli agenti esterni Allegato 9 -Resistenza al calore Allegato 10 -Rigidita' dei pannelli Allegato 11 -Stabilita' nel tempo delle proprieta' ottiche dei pannelli posteriori di identificazione Allegato 12 -Pannelli posteriori di identificazioni per autocarri e trattori Allegato 13 -Requisiti minimi per le procedure di controllo della conformita' di produzione Allegato 14 -Requisiti minimi per la campionatura eseguita da un ispettore Allegato 15 -Guida per l'installazione dei pannelli posteriori di identificazione per i veicoli
REGOLAMENTO No 70/01 PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti prescrizioni si applicano all'omologazione dei pannelli di identificazione destinati ad aumentare la visibilita' posteriore di taluni autoveicoli pesanti e rimorchi.(1)
2. DEFINIZIONI (2)
2.1. Limitatamente all'applicazione delle presenti prescrizioni tecniche, valgono le definizioni seguenti: 2.1.1. "Pannello posteriore di identificazione" un pannello rettangolare con un disegno caratteristico coperto con materiali o dispositivi retro riflettenti e fluorescenti; 2.1.2. "Unita campione" un pannello di identificazione finito e completo, pronto ad essere installato sul veicolo e rappresentativo della produzione corrente; 2.1.3. Classi di pannelli d'identificazione posteriore: Classe I: Pannello di identificazione posteriore per veicoli a motore pesanti (trattori e autocarri) con strisce alternate retro riflettenti gialle e rosso fluorescenti. Classe 2: Pannello di identificazione posteriore per veicoli lunghi (rimorchi e semirimorchi) con bordo rosso fluorescente e centro giallo retroriflettenti; Classe 3: Pannello di identificazione posteriore per veicoli a motore pesanti (trattori e autocarri) con strisce alternate rosse e gialle retro riflettenti; Classe 4: Pannello di identificazione posteriore per veicoli lunghi (rimorchi e semirimorchi) con bordo rosso retro riflettente e centro giallo retro riflettente. 2.2. Retroriflettenza Proprieta' ottica in base alla quale i raggi luminosi sono riflessi verso una direzione prossima a quella da cui provengono; questa proprieta' permane anche per grandi variazioni della direzione dei raggi incidenti; 2.2.1. "Materiale retroriflettente" una superficie o un dispositivo, che colpito da un raggio luminoso direzionale rinvia in condizioni di retroriflettenza la maggior parte della luce incidente; 2.2.2. "Dispositivo retroriflettente" l'insieme di una o piu' unita' ottiche retroriflettenti pronto per l'impiego; 2.3. Definizioni geometriche (vedi allegato 1, fig. 1) 2.3.1. "Centro di riferimento" un punto ubicato in prossimita' o sulla superficie retroriflettente, designato quale centro del dispositivo al fine della definizione delle sue caratteristiche; 2.3.2. "Asse di illuminazione" un segmento di retta che congiunge il centro di riferimento con il centro della sorgente luminosa; 2.3.3. "Asse di osservazione" segmento di retta che congiunge il centro di riferimento con il centro della parte sensibile dell'apparecchio di misura (ricettore); 2.3.4. "Angolo di osservazione (simbolo ?)" angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di osservazione. L'angolo di osservazione e' sempre positivo e, nel caso dei materiali retroriflettenti, e' limitato a piccoli angoli. Ampiezza massima: 0 ? ? < 180o; 2.3.5. "Semi-piano di osservazione" semi-piano definito dalle rette che comprendono l'asse di osservazione e l'asse d'illuminazione; 2.3.6. "Asse di riferimento" semi-retta con origine al centro di riferimento, utilizzata per definire l'orientamento del materiale retroriflettente; 2.3.7. "Angolo di illuminazione (simbolo ?)" angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di riferimento. L'angolo di illuminazione e' normalmente non superiore a 90o. Tuttavia, la sua variazione massima si intende definita dalla relazione 0 ????? 180o. Ai fini di specificare completamente l'orientamento, l'angolo di illuminazione e' caratterizzato dalle due componenti, ?1 e ?2; 2.3.8. "Primo asse" l'asse passante per il centro di riferimento e perpendicolare al semi-piano di osservazione; 2.3.9. "Prima componente dell'angolo di illuminazione (simbolo ?1)" l'angolo formato tra l'asse d'illuminazione ed il piano che contiene l'asse di riferimento ed il primo asse. Ampiezza: - 180o< ?1 ? 180o 2.3.10. "Seconda componente dell'angolo di illuminazione (simbolo ?2)" l'angolo formato dall'asse di riferimento e il semi-piano di osservazione Ampiezza - 90o ? ?2 ??90o; 2.3.11. "Secondo asse" asse passante per il centro di riferimento e perpendicolare al primo asse e all'asse di riferimento. Per valori dell'angolo ?1 compresi tra - 90o e + 90o, la posizione del secondo asse sul semi-piano di osservazione e' convenzionalmente assunta come positiva (vedi figura I dell'allegato I); 2.3.12. "Angolo di rotazione (simbolo ?)" angolo di rotazione del campione intorno al suo asse di riferimento a partire da una posizione definita qualunque, osservato nel senso dell'illuminamento, in senso orario (+?) o anteriore (-?). Quando i materiali o i dispositivi retro riflettenti portano una scritta (per esempio TOP), questa costituisce la posizione iniziale. L'angolo di rotazione ? e' compreso nell'intervallo -180o < ? ??180o. 2.4. Definizioni dei termini fotometrici 2.4.1. "Coefficiente specifico di intensita' luminosa (R')" rapporto tra il coefficiente di intensita' luminosa R della superficie retroriflettente ed il valore della superficie. R I R' = -------- = -------- A E A Il coefficiente di intensita' luminosa si esprime in candele per lux per metro quadro (cd-lux-1-m-2); 2.4.2. "Diametro angolare del campione di materiale retro riflettente (simbolo ?)" l'angolo sotteso dalla piu' grande dimensione del campione di materiale riflettente riferito sia al centro della sorgente luminosa sia al centro del ricettore; 2.4.3. "Fattore di luminanza" rapporto tra la luminanza della superficie e quella di diffusore perfetto nelle stesse condizioni di illuminazione e osservazione; 2.5. Materiale fluorescente Allorquando certe sostanze sono ubicate in prossimita' di una sorgente di radiazioni ultraviolette o blu. queste emettono radiazioni che sono quasi sempre di una lunghezza d'onda maggiore di quelle delle radiazioni eccitanti. Questo fenomeno e' definito fluorescenza. Di giorno, in prossimita' dell'alba o del crepuscolo, i colori fluorescenti sono piu' brillanti dei colori ordinari in quanto oltre a riflettere parte della luce che essi ricevono ne emettono dell'altra. In condizioni notturne tale fenomeno non si verifica. 2.6. Definizione del goniometro Nella figura 2 dell'allegato 1 e' stato riprodotto un goniometro che puo' essere utilizzato per effettuare misure di retroriflettenza secondo le caratteristiche geometriche della CIE. Nello schema il fotometro e' arbitrariamente ubicato al di sopra della sorgente. Il primo asse indicato come fisso, orizzontale e perpendicolare al semi-piano di osservazione. Nella pratica puo' essere utilizzata una qualunque geometria equivalente a quella schematizzata nell'allegato. 2.7. Definizione del termine "tipo" Per pannelli di identificazioni di tipo differente si intendono pannelli di identificazione che differiscono nelle seguenti caratteristiche essenziali: 2.7.1. Marchio di fabbrica o di commercio; 2.7.2. Caratteristiche del materiale retroriflettente. 2.7.3. Caratteristiche del materiale fluorescente; 2.7.4. Parti che possono influenzare le proprieta' del materiale o del dispositivo retro riflettente; 2.7.5. Le differenze di forma e dimensioni non costituiscono un diverso tipo di pannello posteriore
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
3.1.1. Da schemi sufficientemente dettagliati, in triplice copia, al fine di permettere la identificazione del tipo. Gli schemi devono mostrare la posizione geometrica sulla quale il pannello/i devono essere montati nella parte posteriore dei veicoli. Gli schemi devono indicare mediante un cerchio il punto del pannello sul quale e' prevista l'applicazione del numero e del marchio internazionale di omologazione; 3.1.2. Una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dei materiali costituenti le parti retroriflettenti; 3.1.3. Una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dei materiali fluorescenti; 3.1.4. Campioni delle parti retroriflettenti e fluorescenti nelle quantita' precisate nell'allegato 4. 3.2. Prima di rilasciare l'omologazione, l'Autorita' competente deve verificare l'esistenza di adeguate misure per garantire il controllo effettivo della conformita' di produzione.
4. MARCATURE
4.1. Ogni pannello posteriore di identificazione sottoposto ad approvazione deve riportare le seguenti indicazioni: 4.1.1. La regione sociale o il marchio di fabbrica del richiedente l'omologazione; 4.1.2. Sui pannelli posteriori di identificazione nei quali la parte retro riflettente non e' omni direzionale, la parola "TOP" scritta orizzontalmente sulla parte del pannello che, a pannello fissato sul veicolo, dovra' risultare parte superiore. 4.2. I marchi devono essere applicati sia sulla parte retroriflettente sia su quella fluorescente, sia sul bordo del pannello e, una volta che il pannello sia fissato sul veicolo, dovranno essere visibili da un osservatore esterno. 4.3. I marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili.
5. OMOLOGAZIONE
5.1. Se i pannelli posteriori di identificazione presentati all'omologazione in conformita' al paragrafo 4. del presente Regolamento rispondono alle prescrizioni tecniche del Regolamento, l'omologazione verra' accordata. 5.2. A ciascun tipo omologato sara' assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (al momento 01) dovranno indicare la serie di emendamenti contenenti le piu' recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al Regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Il simbolo situato sopra il cerchio indica la classe del pannello d'identificazione posteriore, "RF" se appartiene alle classi 1 e 2 (materiali retroriflettenti e fluorescenti) e "RR" se appartiene alle classi 3 e 4 (solo materiali retro riflettenti). La stessa Parte Contraente non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di pannello di identificazione posteriore. 5.3. L'omologazione o l'estensione o il rifiuto di omologazione di un pannello posteriore di identificazione, in applicazione del presente Regolamento, sara' comunicata alle parti contraenti che applicano il presente Regolamento per mezzo di un modello, conforme a quello riprodotto nell'allegato 2 al presente Regolamento e di un disegno fornito dal richiedente l'omologazione, possibilmente in scala 1:1, formato A4 (210 x 297 mm) o piegato secondo tale formato. 5.4. Su ogni pannello posteriore di identificazione conforme al tipo approvato in base al presente Regolamento, oltre ai marchi previsti al paragrafo 4.1., dovra' essere apposto: 5.4.1. Un marchio di omologazione internazionale composto da: 5.4.1.1. Un cerchio all'interno del quale e' posta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione (1); 5.4.1.2. Un numero di omologazione. 5.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile ed indelebile. 5.6. L'allegato 3 al presente Regolamento riporta un esempio del marchio di omologazione.
6. PRESCRIZIONI GENERALI
6.1. I pannelli posteriori di identificazione retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti devono essere realizzati in maniera tale da garantire un comportamento soddisfacente in condizioni normali di impiego. Oltre a cio' essi non devono presentare difetti di composizione o di fabbricazione che potrebbero nuocere all'efficacia delle loro prestazioni o al loro mantenimento in buone condizioni. 6.2. Le parti che costituiscono i pannelli di identificazioni posteriore retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti non devono potere essere smontate facilmente. 6.3. I dispositivi di fissaggio dei pannelli posteriori di identificazione devono essere tali da garantire un montaggio stabile e durevole nella parte posteriore dei veicoli, ad esempio con bulloni, rivetti o adesivi. 6.4. La superficie esterna dei pannelli di identificazione posteriore retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti deve essere facilmente pulibile. Pertanto essa non deve essere rugosa ed eventuali sporgenze non devono impedire un'agevole operazione di pulizia.
7. PRESCRIZIONI PARTICOLARI (PROVE)
7.1. I pannelli posteriori di identificazione devono soddisfare anche le condizioni relative alla forma, all'inclinazione delle bande, ai valori fotometrici e colorimetrici cosi' come ai requisiti meccanico-fisici prescritti negli allegati dal 5 al 12 al presente Regolamento. 7.2. E' facolta' delle Autorita' competenti autorizzare i laboratori ad omettere talune prove ritenute non necessarie in funzione della natura dei materiali componenti i pannelli posteriori di identificazione a condizione che tali omissioni siano menzionate nella rubrica "Remarques" del modello di comunicazione di omologazione (#).
8. MODIFICA DEL TIPO DI PANNELLO POSTERIORE DI IDENTIFICAZIONE PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
8.1. Ogni modifica del tipo di pannello posteriore di identificazione e' comunicata al servizio amministrativo che ha in precedenza accordato l'omologazione. Questo Servizio potra' allora: 8.1.1. Considerare che le modifiche introdotte non comportano il rischio di sensibili influenze sfavorevoli e che in ogni caso il tipo di dispositivo soddisfa ancora le prescrizioni; oppure 8.1.2. Richiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove. 8.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione con l'indicazione delle modifiche e' notificata alle Parti aderenti all'Accordo che applicano il Regolamento secondo la procedura gia' indicata al paragrafo 5.3. 8.3. L'Autorita' competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegnera' un numero di serie a tale estensione e ne dara' comunicazione alle altre Parti dell'Accordo del 1958 che applicano questo Regolamento mediante un modulo di comunicazione conforme al modello dell'allegato 2 di questo Regolamento.
9. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
Le procedure di conformita' di produzione devono essere conformi a quelle dell'Appendice 2 dell'Accordo del 1958 contenute nel documento E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505/REV.2 con le seguenti prescrizioni: 9.1. I pannelli posteriori di identificazione omologati secondo questo Regolamento devono essere prodotti in modo da essere conformi al tipo omologato e soddisfare i requisiti stabiliti nei paragrafi 6 e 7. 9.2. Dovranno essere rispettati i requisiti minimi per le procedure di controllo della conformita' di produzione stabiliti nell'allegato 13 di questo Regolamento. 9.3. Dovranno essere rispettati i requisiti minimi per la campionatura eseguita da un ispettore stabiliti nell'allegato 14 di questo Regolamento. 9.4. L'autorita' competente che ha concesso l'omologazione puo' verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformita' applicati in ogni unita' di produzione. La frequenza normale di queste verifiche sara' di una volta ogni due anni.
10. SANZIONI PER LA NON CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
10.1. Nel caso in cui quanto sopra stabilito non sia rispettato, ovvero se un pannello posteriore di identificazione marcato con numero di omologazione non sia conforme al tipo omologato, l'omologazione del tipo accordata in applicazione del presente Regolamento puo' essere ritirata. 10.2. Nel caso in cui una Parte aderente all'Accordo applicante il presente Regolamento ritiri una omologazione precedentemente accordata, essa dovra' darne comunicazione immediata a tutte le altre Parti contraenti che applicano questo Regolamento, mediante un modulo conforme a quello riportato nell'allegato 2 di questo Regolamento.
11. ARRESTO DEFINITIVO DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un'omologazione interrompe definitivamente la produzione di un pannello posteriore di identificazione omologato secondo questo Regolamento, sara' tenuto ad informare l'autorita' che aveva concesso l'omologazione. Dopo aver ricevuto la relativa comunicazione l'autorita' dovra' informare le altre Parti aderenti all'Accordo che applicano questo Regolamento per mezzo di un modello conforme a quello riportato nell'allegato 2 a questo Regolamento.
12. NOTE CONCERNENTI LE DIMENSIONI
L'articolo 3 dell'Accordo al quale e' allegato il presente Regolamento non impedisce alle Parti aderenti all'Accordo il limitare la lunghezza totale risultante dei pannelli posteriori di identificazione montati sui veicoli da esse immatricolati, a limiti inferiori o uguali a un valore fisso compreso tra i limiti prescritti al paragrafo 3 dell'allegato 5, e all'allegato 12, al presente Regolamento tenuto conto di una tolleranza di fabbricazione del piu' o meno 5%.
13. PRESCRIZIONI TRANSITORIE ALLA SERIE 01 DI EMENDAMENTI
(Omissis: le relative prescrizioni figurano nel testo dell'articolato)
14. DENOMINAZIONI ED INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le Parti aderenti all'Accordo, che applicano il presente Regolamento, comunicano alla Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazioni e quelli di servizi amministrativi che accordano le omologazioni e ai quali devono essere inviate le comunicazioni di omologazione e di rifiuto o di estensione o di ritiro delle omologazioni diramate dagli altri Paesi.
Allegato 1 SISTEMA DI COORDINATE CIE
----> Vedere immagine a pag. 20 della G.U. <---- Figura 1
1: Primo Asse I: Asse ?: Angolo di Illuminazione di Osservazione
2: Secondo Asse O: Asse ?1, ?2: Angoli (mobile con ?1) di Osservazione di Illuminazione
R: Asse ?: Angolo di Riferimento di Rotazione
----> Vedere immagine a pag. 21 della G.U. <----
Figura 2
Rappresentazione di un goniometro che comprende il sistema angolare della CIE per la specificazione e la misura dei materiali retroriflettenti. Tutti gli angoli e i sensi di rotazione sono rappresentati nella loro configurazione di segno positivo. Allegato 2
COMUNICAZIONE
(formato massimo: A4 (210 a 297 mm))
issued by: Name of administration: ....................... ....................... ....................... .......................
concerning: 2/ APPROVAL GRANTED APPROVAL EXTENDED APPROVAL REFUSED APPROVAL WITHDRAWN PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED
of type of rear marking plate, pursuant to Regulation No. 70.
Approval No.: ........... Extension No.: ............
1. Trade name or mark of the rear marking plate: .................
2. Rear marking plate type: ......................................
2.1. Rear marking plate class: .....................................
3. Manufacturer's name and address: ..............................
4. If applicable, name and address of manufacturer's representative: ...............................................
5. Submitted for approval on: ....................................
6. Technical service responsible for conducting approval tests: ...............................................................
7. Date of test report: ..........................................
8. Number of test report: ........................................
9. Remarks: ......................................................
10. Vehicles to which the device is intended to be fitted (if applicable): ..................................................
11. Position and nature of the marking: ...........................
12. Approval granted/refused/extended/withdrawn 2/ ................
13. Reason (s) for extension (if applicable): .....................
14. Place: ........................................................
15. Date: .........................................................
16. Signature: ....................................................
17. The list of documents deposited at the administrative service which has granted approval is annexed to this communication.
1) Distinguishing number of the country which has granted/ extended/ refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation). 2) Strike out what does not apply.
Allegato 3 ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE
----> Vedere marchio a pag. 24 della G.U. <----
Figura 3
Il pannello posteriore di identificazione che porta questo marchio di omologazione e' stato approvato in Olanda (E4) con il numero di omologazione 01148. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione e' stato concessa in accordo con i requisiti di questo Regolamento come modificato dalla serie di emendamenti 01. Il simbolo "RF" indica un pannello posteriore di identificazione di classe 1 o 2 (materiali retroriflettenti/fluorescenti). I pannelli delle classi 3 o 4 saranno contrassegnati dal simbolo "RR" (materiali solo retroriflettenti). NOTA: Il numero di omologazione ed il simbolo aggiuntivo devono essere posizionati accanto al cerchio e sopra o sotto alla lettera "E", oppure a destra o a sinistra della lettera. Le cifre del numero di omologazione devono essere poste sullo stesso lato della lettera "E" e devono essere orientati nella stessa direzione. Il numero di omologazione ed il simbolo aggiuntivo devono essere, l'uno rispetto all'altro, in posizione diametralmente opposte. Per evitare qualsiasi confusione con altri simboli si sconsiglia l'utilizzo dei numeri romani come numeri di omologazione.
Allegato 4
PROCEDURE DI PROVA
CAMPIONATURE DI PROVA
1. Per l'esecuzione delle varie prove, dovranno essere forniti al laboratorio due grandi pannelli posteriori di identificazione a bande trasversali per autocarri e trattori e due grandi pannelli posteriori di identificazione per rimorchi e semi-rimorchi. In luogo dei pannelli posteriori di identificazione grandi potra' essere fornito il dispositivo equivalente realizzato in targhe multiple. 2. I campioni di prova dovranno essere rappresentativi della produzione corrente, fabbricati secondo le raccomandazioni del produttore dei materiali o dei dispositivi retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti. 3. Dopo la verifica della rispondenza generali (paragrafo 6. del Regolamento) e delle prescrizioni relative alla forma e alle dimensioni (allegato 5.), le campionature devono essere sottoposte alla prova di resistenza al calore descritta nell'allegato 9. di questo Regolamento prima di venire sottoposte alle prove descritte negli allegati 6., 7. e 8. 4. Le misure fotometriche e colorimetriche possono essere eseguite sullo stesso campione. 5. Per ogni altra prova dovranno essere impiegati campioni vergini.
Allegato 5
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMA E DIMENSIONE
FORMA E DIMENSIONE DEL PANNELLO (I) POSTERIORE DI IDENTIFICAZIONE RETRORIFLETTENTE/FLUORESCENTE
1. Forma: I pannelli devono essere di forma rettangolare per essere montati nella parte posteriore dei veicoli. 2. Grafica: I pannelli destinati al montaggio sui rimorchi e semi-rimorchi devono aver uno sfondo retroriflettente giallo delimitato da un bordo rosso fluorescente o retroriflettente; I pannelli destinati al montaggio sui veicoli non articolati (trattori o autocarri) devono avere un disegno a bande oblique trasversali alternate di materiale o dispositivo retro riflettente gialli e materiale rosso fluorescente o retroriflettente. 3. Dimensioni: La lunghezza totale minima risultante di un insieme costituito da uno, due oppure quattro pannelli posteriori di identificazione con materiale o dispositivi retroriflettenti e materiali fluorescenti deve essere 1.130 mm; la lunghezza massima totale ammessa e' di 2.300 mm. 3.1. La larghezza di un pannello posteriore di identificazione e': per autocarri e motrici: 140± 10 mm per rimorchi e semirimorchi: 200 + 30 mm / -5 mm 3.2. La lunghezza di ogni pannello posteriore di identificazione composti da una serie di due targhe per autocarri e trattori, come illustrato nelle figure 1 (b) e 1 (c ) dell'Allegato 12, puo' essere ridotta, ad un minimo di 140 mm, purche' la larghezza venga aumentata in maniera tale che l'area di ogni pannello sia almeno di 735 cm2 e non superiore a 1725 cm2, e la forma dei pannelli sia rettangolare. 3.3. La lunghezza del bordo fluorescente o retroriflettente rosso che delimita i pannelli posteriori di identificazione e semirimorchi deve essere di 40 ± 1 mm 3.4. La pendenza delle strisce oblique delle bande alternate deve essere di 45o ± 5o La larghezza delle strisce deve essere di 100 ± 2,5 mm 3.5. I pannelli posteriori di identificazione forniti in piu' pezzi devono essere combinabili. Le forme prescritte, la grafica e i particolari dimensionali prescritti sono illustrati nelle figure 1. e 2. dell'allegato 12 a questo Regolamento.
Allegato 6
PRESCRIZIONI COLOMETRICHE
I pannelli posteriori di identificazione destinati ai veicoli pesanti ed ai rimorchi dovranno essere composti da materiali o dispositivi retroriflettenti gialli e rossi o retroriflettenti gialli e fluorescenti rossi. 2. Materiale giallo o rosso retroriflettente 2.1. Allorquando i campioni sono verificati con uno spettrofotometro conformemente alle prescrizioni del documento CIE No 15 (1971) ed illuminati mediante la sorgente standard CIE D65 sotto un angolo di 45o rispetto alla normale e osservati in direzione normale (geometria 45/0), il colore del materiale nuovo deve collocarsi all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 1. e deve avere il fattore di luminanza minimo indicato. Tabella 1
Coordinate tricromatiche x e y
==================================================================== Colore 1 2 3 4 fattore di luminanza (?) -------------------------------------------------------------------- x 0.545 0.487 0.427 0.465 Giallo ??0.16 y 0.454 0.423 0.433 0.534 -------------------------------------------------------------------- x 0.690 0.595 0.569 0.655 Rosso ??0.03 y 0.310 0.315 0.341 0.345 --------------------------------------------------------------------
2.2. Allorquando i campioni sono illuminanti da una sorgente standard CIE A sotto un angolo di illuminazione (angolo di incidenza) di ?1 = ?2 = 0o o se la superficie produce un riflesso incolore, un angolo di ?1 = ± 5o, ?2 = 0o e misurato sotto un angolo di divergenza di 20', il colore del materiale nuovo deve trovarsi all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 2. Tabella 2
Coordinate di tricromatiche x e y
==================================================================== Colore 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------- x 0.585 0.610 0.520 0.505 Giallo y 0.385 0.390 0.480 0.465 -------------------------------------------------------------------- x 0.720 0.735 0.665 0.643 Rosso y 0.258 0.265 0.335 0.335 -------------------------------------------------------------------- Nota: Il colore della luce retroriflessa dai materiali retroriflettenti e' attualmente oggetto di studio presso il Comitato Tecnico 1.6 della CIE; i limiti sopra indicati sono provvisori e verranno ridefiniti allorquando il TC1.6 della CIE avra' ultimato i suoi studi.
3. Materiale fluorescente rosso
3.1. Allorquando i campioni sono verificati con uno spettrofotometro conformemente alle prescrizioni del documento CIE No 45 (1971) ed illuminati policromaticamente mediante la sorgente standard CIE D65 sotto un angolo di 45o rispetto alla normale e osservati in direzione normale (geometria 45/0) il colore del materiale nuovo deve collocarsi all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 3 e deve avere il fattore di luminanza minimo indicato. Tabella 3
==================================================================== Colore 1 2 3 4 fattore di luminanza (?) -------------------------------------------------------------------- x 0.690 0.595 0.569 0.655 Rosso ??0.30 y 0.310 0.315 0.341 0.345 --------------------------------------------------------------------
4. La conformita' alle prescrizioni colorimetriche si verifica per comparazione visiva. Se a seguito della verifica sussistono dubbi, la conformita' alle prescrizioni colorimetriche e' verificata determinando le coordinate tricromatiche del campione piu' dubbio.
Allegato 7
PRESCRIZIONI FOTOMETRICHE
1. Proprieta' fotometriche
1.1. Quando le aree gialle retroriflettenti in condizioni nuove vengono illuminate con un illuminante standard A CIE e misurate come raccomandato da CIE TC 2.3, (Pubblicazione CIE n. 54, 1982), il coefficiente specifico di intensita' luminosa R' in candele per metro quadro per lux dovra' essere almeno quello indicato nelle tabelle 1 e 2, a seconda della classe di appartenenza. I dispositivi della classe 1 e della classe 2 dovranno rispettare i valori della tabella 1, mentre i dispositivi della classe 3 e della classe 4 dovranno essere almeno pari a quelli della tabella 2. Tabella 1
Coefficiente specifico di intensita' luminosa R' (cd . lux -1 . m -2)
==================================================================== angolo di osservazione ? [°] angolo di illuminazione ? [°] -------------------------------------------------------------------- ?1 0° 0° 0° 0° 20° ?2 5° 30° 40° 60° -------------------------------------------------------------------- Coefficiente R' Colore (cd . lux -1 . m -2) Giallo 300 180 75 10 --------------------------------------------------------------------
Tabella 2
Coefficiente specifico di intensita' luminosa R' (cd . lux -1 . m -2)
==================================================================== angolo di osservazione ? [°] angolo di illuminazione ? [°] -------------------------------------------------------------------- ?1 0° 0° 0° 0° 20° ?2 5° 30° 40° 60° -------------------------------------------------------------------- Coefficiente R' Colore (cd . lux -1 . m -2) Giallo 300 180 75 10 Rosso 10 7 4 - --------------------------------------------------------------------
1.2. L'angolo sotteso del campione non deve superare gli 80°.
1.3. Fattore di luminanza
Il fattore di luminanza (?) deve essere almeno quello indicato nella tabella 3.
Tabella 3
Fattore di luminanza ?
=================================================================== Colore Fattore di luminanza ? -------------------------------------------------------------------- Rosso ? 0.13 -------------------------------------------------------------------- Giallo ? 0.16 --------------------------------------------------------------------
Allegato 8
RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI
1. Resistenza agli agenti atmosferici
1.1. Procedura - Per ciascuna prova si utilizzano due campioni (unita' campione, vedere paragrafo 2.1.2 di questo Regolamento). Un campione deve essere conservato in un ambiente scuro e secco per poter essere usato successivamente come "Campione di riferimento non esposto". Il secondo modello deve essere esposto ad una fonte di illuminazione in accordo con la norma ISO 105-B02-1978, paragrafo 4.3.1. Il materiale retro riflettente deve essere esposto fino a quando la degradazione prodotta sul campione standard blu No. 7 e' uguale al grado 4 della scala dei grigi. Il materiale fluorescente e' esposto fino a quando la degradazione prodotta sul campione standard blu No. 5 e' uguale al No. 4 della scala dei grigi. Dopo questa prova, il campione deve essere lavato con una soluzione diluita di detergente neutro, asciugato e quindi esaminato per controllare la conformita' delle prescrizioni dei paragrafi dall'1.2 all'1.4. 1.2. Esame visivo - Nessuna parte del campione esposto deve mostrare segni di incrinamento, rigonfiamenti, distorsioni, rugosita', crateri, delaminazioni dello strato superficiale, sfarinamento, macchie o corrosioni. Non deve rilevarsi restringimento superiore allo 0.5% in alcuna direzione, scollamenti ai bordi o distacchi del materiale di supporto. 1.3. Solidita' del colore - I colori dei modelli esposti devono continuare a soddisfare le prescrizioni delle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 6. 1.4. Effetto sul coefficiente specifico di intensita' luminosa del materiale retroriflettenti: 1.4.1. Per questo controllo si procede ad una misura sotto un angolo di osservazione di 20' e ad un angolo di illuminazione di 5o secondo il metodo indicato nell'Allegato 7, 1.4.2. Il coefficiente specifico di intensita' luminosa R' del campione esposto, dopo asciugatura, non deve essere inferiore all'80% del valore indicato nell'Allegato 7, tavola 1. 1.4.3. Il campione e' successivamente esposto a pioggia simulata e il suo coefficiente specifico di intensita' luminosa R' in queste condizioni non deve essere inferiore al 90% del valore ottenuto nella misura effettuata sul campione asciugato secondo la procedura illustrata nel paragrafo 1.4.2. 2. Resistenza alla corrosione (norma ISO 3768) 2.1 Un provino ricavato dall'unita' campione e' sottoposto all'azione di una nebbia salma per 48 ore comprendendo due periodi di 24 ore ciascuno, intervallate da un tempo di due ore durante il quale il provino puo' asciugare. La nebbia salina e' prodotta atomizzando ad una temperatura di 35 ± 2oC una soluzione salina ottenuta sciogliendo 5 parti (in peso) di cloruro di sodio in 95 parti di acqua distillata che non contenga piu' dello 0,02% di impurita'. 2.2. Immediatamente dopo la fine di questa prova, il provino non deve mostrare segni di corrosione che potrebbero diminuire l'efficacia del dispositivo. 2.2.1. Dopo un periodo di riposo di 48 ore il coefficiente specifico di intensita' luminosa R' delle parti retroriflettenti misurato secondo le prescrizioni del paragrafo 1 dell'allegato 7, sotto un angolo di osservazione di 20' e di illuminazione di 5o non deve risultare inferiore ai valori indicati nella tabella 1 dell'allegato 7. Prima di procedere alle misure bisogna aver cura di pulire la superficie dai residui salini. 3. Resistenza ai carburanti Da una unita' campione si ricava un provino di lunghezza non inferiore a 300 mm e lo si immerge per un minuto in una miscela costituita dal 70% in volume di n-eptano e dal 30% di toluolo. Dopo la estrazione dal bagno, la superficie viene asciugata con un panno morbido e all'esame non deve mostrare nessun cambiamento visibile che possa diminuire l'efficienza del dispositivo. 4. Adesione al materiale di supporto (nel caso di materiali adesivi) 4.1. Si determina l'adesione dei prodotti retroriflettenti e fluorescenti. 4.2. I prodotti, qualunque sia la metodologia con la quale sono stati applicati, non devono poter essere staccati senza utensili o senza essere danneggiati. 4.3. I prodotti adesivi per essere staccati dal materiale di base devono essere sollecitati con uno sforzo superiore a 10 N per ogni 25 mm di larghezza, applicato ad una velocita' di 300 mm al minuto. 5. Resistenza all'acqua Da una unita' campione si ricava un provino di lunghezza non inferiore a 300 mm e lo si immerge per 18 ore in acqua distillata a temperatura di 23±5oC; successivamente, dopo estrazione dal bagno, viene fatta asciugare per 24 ore in condizioni normali di laboratorio. Alla fine della prova il provino viene esaminato e, a partire da 10 mm dal bordo tagliato, non deve aversi nessun segno di deterioramento suscettibile di ridurre l'efficienza del dispositivo. 6. Resistenza agli urti (ad eccezione dei materiali retroriflettenti prismatici in plastica). Si fa cadere da due metri di altezza una sfera omogenea di acciaio del diametro di 25 mm sulle superfici dei materiali retroriflettenti e fluorescenti di un provino rappresentativo dell'unita' campione mantenuto sospeso in un ambiente alla temperatura di 23±2oC. Il materiale sottoposto ad urto non deve presentare screpolature o separazione dal supporto all'esterno di un intorno di 5 mm dalla zona dell'impatto. 7. Pulizia Un provino ricavato dall'unita' campione imbrattato con una miscela di olio lubrificante detergente o di grafite deve poter essere pulito facilmente senza danno alle superfici retroriflettenti e fluorescenti. La pulizia e' normalmente effettuata con solvente alifatico debole tipo n-eptano seguito da lavaggio con detergente neutro e risciacquo.
Allegato 9
RESISTENZA TERMICA
1. Da una unita' campione si ricava un provino di lunghezza non inferiore a 300 mm e lo si espone per dodici ore (nel caso dei materiali retroriflettenti prismatici in plastica, l'esposizione durera' 48 ore) in una atmosfera secca alla temperatura di 65 ± 2oC; dopo questa esposizione si lascia raffreddare il provino per 1 ora a 23 ± 2oC. Successivamente il provino viene esposto per 12 ore alla temperatura di -20±2oC. 1.1. Dopo essere rimasto per 4 ore nelle condizioni normali di laboratorio, il provino viene sottoposto ad esame. 2. Dopo questa prova il provino non deve mostrare cretti o distorsioni apprezzabili della superficie in particolare di quella delle unita' ottiche.
Allegato 10
RIGIDITA' DEI PANNELLI
1. Il pannello posteriore di identificazione e' appoggiato su due supporti paralleli ai lati piu' corti del pannello, la distanza di ciascuno dei supporti dal lato adiacente del pannello non deve superare il valore L/10, in cui L e' la dimensione piu' grande del pannello fuori tutto. Successivamente il pannello e' caricato con dei sacchetti di graniglia metallica o di sabbia secca, in modo da raggiungere una pressione uniforme di 1/5 KN/mq. Quindi si misura la freccia del pannello alla mezzeria dei due supporti. 2. In questa prova, la massima freccia del pannello non deve superare 1/40 della distanza tra i supporti; dopo la rimozione della zavorra la freccia residua non deve superare il valore di 1/5 della freccia misurata a carico.
Allegato 11
STABILITA' NEL TEMPO DELLE PROPRIETA' OTTICHE (1) DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE
1. L'Autorita' che ha accordato l'approvazione ha il diritto di verificare la stabilita' nel tempo delle proprieta' ottiche dei tipi di pannello posteriore di identificazione in servizio. 2. Le Autorita' competenti dei Paesi che non sia quello che ha accordato l'approvazione, possono procedere ad analoghe verifiche nel loro territorio. Se un tipo di pannello posteriore di identificazione in servizio rileva un difetto ricorrente, le Autorita' di cui sopra inviano gli elementi smontati all'Autorita' che ha accordato l'approvazione affinche' questa proceda ad esami e riferisca in merito. 3. In assenza di altri criteri, la nozione di "Difetto ricorrente" di un tipo di pannello posteriore di identificazione in servizio sara' interpretata al lume delle prescrizioni generali contenute nel paragrafo 6.1. del presente Regolamento. 1 Qualunque sia l'importanza della prova effettuata per controllare la stabilita' nelle proprieta' ottiche dei pannelli posteriori, attualmente non e' possibile valutare questa stabilita' con prove di laboratorio di durata limitata. Allegato 12
PANNELLI DI IDENTIFICAZIONE POSTERIORE (CLASSE 1 e 3)
----> Vedere allegato a pag. 34 della G.U. <----
Figura 1
PANNELLI DI IDENTIFICAZIONE POSTERIORE (CLASSE 2 e 4)
----> Vedere allegato a pag. 35 della G.U. <----
Allegato 13
PRESCRIZIONI MINIME CONCERNENTI LE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
1. Generalita'
1.1. Le prescrizioni di conformita' sono considerate come soddisfacenti dal punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento se le differenze non superano gli scarti di fabbrica inevitabili. 1.2. Per cio' che concerne le caratteristiche fotometriche la conformita' dei pannelli di identificazione posteriore: di serie non e' contestata se in sede di verifica delle caratteristiche fotometriche di un pannello di identificazione posteriore scelto a caso, nessun valore misurato si discosta in senso sfavorevole piu' del 20% dei valori prescritti nel presente Regolamento. 1.3. Le coordinate cromatiche devono essere soddisfatte. 2. Esigenze minime per la verifica della conformita' del fabbricante Per ogni tipo di pannello di identificazione posteriore il detentore dell'omologazione e tenuto ad effettuare almeno le seguenti prove con una frequenza appropriata. Queste prove sono effettuate in conformita' alle specifiche del presente Regolamento. Ogni prelevamento di campioni che evidenzia la non conformita' al tipo di prova considerato dara' luogo ad un nuovo prelevamento ed a una nuova prova. Il fabbricante prendera' ogni misura per assicurare la conformita' della produzione corrispondente. 2.1. Natura delle prove Le prove di conformita' del presente Regolamento comprendono le caratteristiche fotometriche e colorimetriche e la prova di resistenza atmosferica di queste caratteristiche. 2.2. Modalita' delle prove 2.2.1. Le prove sono generalmente effettuate conformemente ai metodi definiti nel presente Regolamento. 2.2.2. Per ogni prova di conformita' effettuata a sua cura il fabbricante potra' tuttavia utilizzare metodi equivalenti dopo l'approvazione dell'autorita' competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante e' tenuto a giustificare che i metodi utilizzati siano equivalenti a quelli che sono riportati nel presente Regolamento. 2.2.3. L'applicazione dei paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. da' luogo a una verifica regolare dei strumenti di prova e a un confronto con le misure effettuate da un'autorita' competente. 2.2.4. In ogni caso, i metodi di riferimento sono quelli del presente Regolamento, in particolare per quel che riguarda i controlli e i prelevamenti amministrativi. 2.3. Natura del prelevamento I campioni di pannelli di identificazione posteriore devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Si intende per lotto omogeneo un insieme di pannelli di identificazione posteriori dello stesso tipo, definiti secondo i metodi di produzione del fabbricante. Generalmente la valutazione coprira' le produzioni in serie di singoli stabilimenti. Tuttavia, un fabbricante puo' raggruppare l'ammontare della produzione concernente lo stesso tipo ma prodotto da piu' stabilimenti, a condizione che questi applichino gli stessi criteri di qualita' e la stessa gestione di qualita'. 2.4. Caratteristiche fotometriche misurate e rilevate I pannelli di identificazione posteriore prelevati sono sottoposti alle misure fotometriche nei punti e per le coordinare cromatiche previste dal Regolamento. 2.5. Criteri di accettabilita' Il fabbricante e' tenuto ad effettuare la gestione statistica dei risultati delle prove e a definire in accordo con l'autorita' competente i criteri di accettabilita' della sua produzione al fine di soddisfare le prescrizioni per il controllo di conformita' della produzione definite al paragrafo 9.I del presente Regolamento. I criteri che regolano l'accettabilita' devono essere tali che, con un grado di affidabilita' del 95%, la possibilita' minima di passare con successo una verifica del sondaggio come descritto nell'allegato 14 (primo prelevamento) sara' dello 0,95.
Allegato 14
PRESCRIZIONI MINIME CONCERNENTI LA CAMPIONATURA FATTA DA UN ISPETTORE
1. Generalita'
1.1. Le prescrizioni di conformita' sono considerate come soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento, se le differenze, all'occorrenza, non eccedono gli scarti di fabbricazione inevitabili. 1.2. Per quel che concerne le caratteristiche fotometriche la conformita' dei pannelli di identificazione posteriore di serie non e' contestata se, quando si provano le caratteristiche fotometriche di un pannello di identificazione posteriore scelto a caso: 1.2.1. non si scarta nessun valore misurato in senso favorevole di piu' del 20% dei valori prescritti nel presente Regolamento; 1.2.2. i pannelli di identificazione posteriore presentanti dei difetti apparenti non sono presi in considerazione. 1.3. Le coordinate cromatiche devono essere soddisfatte. 2. PRIMO PRELEVAMENTO Al momento del primo prelevamento quattro pannelli di identificazione posteriore sono scelti a caso. La lettera A e apposta sul primo ed il terzo, e la lettera B sul secondo e sul quarto. 2.1. La conformita' non e' contestata 2.1.1. Alla conclusione della procedura di prelevamento indicata con la figura 1 del presente allegato, la conformita' dei pannelli di identificazione posteriore di serie non e' contestata se gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore, nel senso sfavorevole, sono le seguenti: 2.1.1.1. CAMPIONE A
A1 = per un pannello di identificazione posteriore 0% per l'altro pannello di identif. post. non piu' del 20%
A2 = per i due pannelli di identif. post, piu' dello 0% ma non piu' del 20% passare al campione B
2.1.1.2. CAMPIONE B
B1 = per i due pannelli di identificazione posteriore 0%
2.2. La conformita' e' contestata 2.2.1. Alla conclusione della procedura di prelevamento indicata nella fig. 1 dell'annesso allegato, la conformita' della produzione in serie dei pannelli di identificazione posteriore e' contestata, ed al fabbricante e' richiesto di rimettere in sua produzione in conformita' con le prescrizioni, se gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti: 2.2.1.1. CAMPIONE A
A3 = per un pannello di identif. post. non piu' del 20% per l'altro pannello di identif. post. piu' del 20% ma non piu' del 30%
2.2.1.2. CAMPIONE B
B2 = nel caso di A2 per un pannello di identif. posteriore piu' dello 0% ma non piu' del 20% per l'altro pannello di identif. post. non piu' del 20%
B3 = nel caso di A2 per un pannello di identificazione posteriore 0% per l'altro pannello di identif. post. piu' del 20% ma non piu' del 30%
2.3. Ritiro dell'omologazione La conformita' e' contestata e il paragrafo 10 applicato se, alla fine della procedura di prelevamento indicata alla figura 1 del presente allegato, gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti: 2.3.1. CAMPIONE A
A4 = per un pennello di identificazione poster. non piu' del 20% per l'altro pannello di identif. posteriore piu' del 30%
A5 = per i due pannelli di identificazione poster. piu' dello 0%
2.3.2. CAMPIONE B
B4 = nel caso di A2 per un pannello di identif. posteriore piu' dello 0% ma non piu' del 20% per l'altro pannello di identif. posteriore piu' del 20%
B5 = nel caso di A2 per i due pannelli di identificazione poster. piu' dello 20%
B6 = nel caso di A2 per un pannello di identif. posteriore 0% per l'altro pannello di identif. posteriore piu' del 30%
3. SECONDO PRELEVAMENTO
Nel caso di A3, B2, B3 e' necessario che entro un periodo di due mesi dopo la notifica si proceda ad un nuovo prelevamento di un terzo campione C di due pannelli di identificazione posteriore e di un quarto campione D di due pannelli di identificazione posteriore, scelti da una scorta di prodotti costruiti dopo che il costruttore ha rimesso la sua produzione in conformita'. 3.1. La conformita' non e' contestata 3.1.1. Alla conclusione della procedura di prelevamento indicata con la figura 1 del presente allegato, la conformita' dei pannelli di identificazione posteriore di serie non e' contestata se gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti: 3.1.1.1. CAMPIONE C
C1 = per un pannello di identif. posteriore 0% per l'altro pannello di identif. posteriore piu' del 20%
C2 = per i due pannelli di identif. post. piu' dello 0% ma non piu' del 20% passare al campione D
3.1.1.2. CAMPIONE D
D1 = nel caso di C2 per i due pannelli di identif. posteriore 0%
3.2. La conformita' e' contestata 3.2.1. Alla conclusione della procedura di prelevamento indicata nella fig. 1 del presente allegato, la conformita' della produzione in serie dei pannelli di identificazione posteriore e' contestata, ed al fabbricante e' richiesto di rimettere la sua produzione in conformita' con le prescrizioni, se gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti: 3.2.1.1. CAMPIONE D
D2 = nel caso di C2 per un pannello di identif. posteriore piu' dello 0% ma non piu' del 20% per l'altro pannello di identif. post. non piu' del 20%
3.3. Ritiro dell'omologazione La conformita' e' contestata e il paragrafo 10 applicato se, alla fine della procedura di prelevamento indicata alla figura 1 del presente allegato, gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti: 3.3.1. CAMPIONE C
C3 = per un pannello di identif. posteriore non piu' dello 20% per l'altro pannello di identif. post. piu' del 20%
C4 = per i due pannelli di identif. posteriore piu' del 20%
3.3.2. CAMPIONE D
D3 = nel caso di C2 per un pannello di identif. posteriore 0% o piu' dello 0% per l'altro pannello di identif. posteriore piu' del 20%
4. PROVE DI RESISTENZA
I provini di uno dei pannelli di identificazione posteriore del campione A, dopo la procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, sono provati secondo le procedure descritte negli allegati 8 e 9 del presente Regolamento. Se le prove sono superate il pannello di identificazione posteriore e' considerato soddisfacente. Comunque, se le prove sui provini del campione A non sono superate, i due pannelli di identificazione posteriore del campione B sono soggetti alla stessa procedura ed entrambi devono superare le prove.
----> Vedere figura a pag. 42 della G.U. <----
Allegato 15 (1)
GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE PER I VEICOLI - OMISSIS -
(1) Il presente allegato contiene delle raccomandazioni relative all'installazione dei pannelli di identificazione posteriore sui veicoli. A livello nazionale, tali prescrizioni figurano agli articoli 4 e 6 del presente decreto.
(1) PRECEDENTE TITOLO DELL'ACCORDO. Accordo concernente l'adozione di Condizioni Uniformi di Omologazione nonche' di Reciproco Riconoscimento delle Omologazioni e dei dispositivi di equipaggiamento e delle parti di veicoli a motore. fatto a Ginevra il 20 marzo 1958
1 Niente in questo Regolamento impedisce ad una parte contraente dell'Accordo del 1958 che applica questo regolamento di proibire l'uso di pannelli di identificazione posteriore di una certa classe/classi. 2 Le definizioni dei termini tecnici sono quelle adottate dalla Commissione Internazionale per l'illuminazione (CIE) - Confrontare il rapporto tecnico sulla retro riflettenza, pubblicazione No 54 (1982) traduzione dall'inglese. 3.1. La domanda di omologazione di un tipo di pannello posteriore di identificazione dovra' essere presentata dal detentore del marchio di fabbrica o di commercio e dovra' essere accompagnata da: (1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica Ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Jugoslavia, 11 per il Regno Unito, l2 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (vacante), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione Russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (vacante), 31 per la Bosnia Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33-36 (vacante), 37 per la Turchia, 38-39 (vacante), 40 per La costituita Repubblica Jugoslava di Macedonia, 41 (vacante), 42 per la Comunita' Europea (le approvazioni sono rilasciare dai Stati Membri utilizzando i loro rispettivi simboli ECE) e 43 per il Giappone. I numeri seguenti saranno attribuiti agli altri paesi a seconda dell'ordine cronologico della loro ratifica all'Accordo riguardante l'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed il riconoscimento reciproco dell'omologazione delle attrezzature e parti dei veicoli a motore, oppure della loro adozione a questo Accordo, ed i numeri cosi' attribuiti saranno comunicati al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti. (#) Questa facolta' non sara' piu' ammissibile a partire dal 12 settembre 2003 (vedi art. 5 del presente decreto).
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