Il comune di Bastiglia (provincia di Modena) ha adottato il 3 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del: 1) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) 5,5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale; 3) 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 4) 5,5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5) 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 6) 5,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; 7) 5,5 per mille per le unita' immobiliari degli enti senza scopo di lucro; 8) 2 per mille alle unita' adibite ad abitazione e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini; 9) 6 per mille per i terreni agricoli; 10) 6,5 per mille per le aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 11) 7 per mille per gli alloggi non locati; di confermare, per l'anno 2003, in Euro 104,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per: a) l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; (Omissis). |