Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BASTIGLIA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bastiglia (provincia di Modena) ha adottato il 3 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:
1) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2) 5,5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale;
3) 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
4) 5,5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5) 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
6) 5,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
7) 5,5 per mille per le unita' immobiliari degli enti senza scopo di lucro;
8) 2 per mille alle unita' adibite ad abitazione e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini;
9) 6 per mille per i terreni agricoli;
10) 6,5 per mille per le aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
11) 7 per mille per gli alloggi non locati;
di confermare, per l'anno 2003, in Euro 104,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per:
a) l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
(Omissis).
 
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