Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SALZANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Salzano (provincia di Venezia) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) Di determinare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I., cosi' come di seguito articolate:
aliquota: 5 per mille:
abitazione principale e relative pertinenze;
abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa, gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo case popolari, gli alloggi posseduti e non locati da soggetto disabile o anziano, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, nonche', le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso in comodato gratuito ai figli ovvero ai genitori, i quali le occupano come abitazione principale;
aree fabbricabili e terreni agricoli;
tutti i restanti immobili;
aliquota 5,5 per mille:
fabbricati commerciali, produttivi e amministrativi;
immobili locati;
aliquote 7 per mille:
abitazioni sfitte e loro pertinenze;
2) fissare la detrazione d'imposta pari a Euro 103,30 annue rapportate al periodo di possesso per:
l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo;
le unita' immobiliari utilizzati dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa, ed adibite ad abitazione principale;
gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo case popolari;
abitazione principali possedute e non locate da soggetto disabile o anziano, che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non sia locata ovvero concessa in comodato;
le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso in comodato gratuito ai figli ovvero ai genitori, le quali le occupano come abitazione principale;
3) di dare atto che il riconoscimento delle agevolazioni relative alle detrazioni riguardanti le abitazioni concesse in uso gratuito, e' subordinato alla presentazione di un'autocertificazione entro il termine del versamento della prima rata, relativa all'anno in cui il soggetto passivo intende applicare l'agevolazione, pena la decadenza del beneficio;
(Omissis).
 
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