Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 febbraio 2003
Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Determinazione delle tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, in tema di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 del suddetto provvedimento del 1997, che deferisce all'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'allora Ministro del tesoro, ora dell'economia e delle finanze, il potere di determinare con decreto le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;
Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in tema di costituzione di rendita vitalizia e di riserva matematica;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che stabiliscono i criteri per il calcolo dell'onere di riscatto in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo e con quello contributivo tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto;
Valutate le peculiari norme che disciplinano il Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, con particolare riferimento ai requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, nonche' le evoluzioni intervenute nelle linee demografiche degli iscritti e della popolazione generale italiana;
Decreta:
Articolo unico
1. Le tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi nel Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, relativamente alle domande presentate successivamente al 1 luglio 1997, e riferite a periodi per i quali il calcolo della pensione debba essere effettuato con il sistema retributivo, sono determinate in base alle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
Allegato 1
INDICE DELLE SEZIONI
Sezione 1 - M, F: per individui di condizione attiva;
Sezione 2 - IM, IF: per individui che acquisiscono una pensione di invalidita' immediata o la maggiorazione di una pensione di invalidita' in atto;
Sezione 3 - VM, VF: per individui che acquisiscono una pensione di vecchiaia o di anzianita' immediata o la maggiorazione di una pensione di vecchiaia o di anzianita' in atto;
Sezione 4 - WM, WF: per vedovi soli e vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto;
Sezione 5 - WKM, WKF: per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e un orfano, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto;
Sezione 6 - WKKM, WKKF: per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e due o piu' orfani, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

----> Vedere Sezioni da pag. 28 a pag. 36 della G.U. <----
 
Allegato 2 ISTRUZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL CALCOLO
DEGLI ONERI DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO NEL FONDO SPECIALE DI
PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI
NAVIGAZIONE AEREA DA APPLICARSI ALLE DOMANDE PRESENTATE DAL 1o
LUGLIO 1997.
Relativamente all'uso delle tavole valgono le seguenti osservazioni generali:
1. L'importo annuo della pensione o la maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita a seguito dell'operazione deve essere determinata con le norme vigenti al momento in cui e' proposta l'operazione. A tale data devono parimenti essere riferite le condizioni di diritto nelle quali viene a trovarsi il soggetto ad operazione acquisita.
2. Si determina l'eta' dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione, con riferimento alla data alla quale l'operazione e' stata proposta. L'eta' deve computarsi per valori interi e percio' saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.
3. Quando l'operazione riguarda un gruppo composto da vedovo o vedova ed orfani l'eta' deve essere calcolata soltanto per il beneficiario principale: il vedovo o la vedova.
4. Si determina l'anzianita' contributiva complessiva risultante al momento del calcolo, tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contributi sia dei periodi da riconoscere, trascurandosi anche a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno le frazioni pari o superiori. Il calcolo dell'anzianita' contributiva deve essere eseguito solo qualora l'operazione riguardi individui di condizione attiva e, in ogni caso, con riferimento alla data alla quale e' proposta l'operazione stessa.
5. Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato tenendo conto del sesso e dell'eta' e dell'anzianita' contributiva raggiunte.
6. Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare annuo della pensione calcolata come al precedente punto 1); il prodotto ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata, perche' possa darsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione.
Qualora si verifichino casi non inquadrabili in alcuna sezione prevista, come per il passato, occorrera' comunicare alla Direzione generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi all'operazione richiesta; la determinazione del coefficiente sara' effettuata utilizzando le stesse basi tecniche con le quali e' stata compilata la tariffa.
 
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