IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 258, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Salerno; piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Benevento; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256: Benevento: piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Amorosi, Apice, Benevento, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelvenere, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Molinara, Morcone, Paduli, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano; piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Forchia, Solopaca, Tocco Caudio; Salerno: piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Altavilla Silentina, Colliano, Controne, Laviano, Oliveto Citra, Valva; piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Controne, Contursi Terme, Eboli, Laviano, Oliveto Citra, Sicignano degli Alburni, Valva. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003 Il Ministro: Alemanno |