Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 28 febbraio 2003, n. 20 |
Quote tabacco raccolto 2003. Bollettino quote di produzione. Accordi di cessione di quota (mod. TC1). |
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Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA All'A.P.T.I. All'UNITAB All'O.N.T. Italia Alla Coldiretti-DIP.ECON.CO Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confagricoltura Alla COPAGRI Alla Confcooperative Federagroalimentare All'ANCA Lega Coop. Alla Organizzazione interprofessionale Interbright Alla Organizzazione interprofessionale Interorientali All'Associazione interprofessionale tabacco All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani e, per conoscenza: Al Comando carabinieri - Politiche agricole L'AGEA, in attuazione del regolamento (CE) n. 2848/98, deve procedere alla distribuzione delle quote di coltivazione tabacco, per il raccolto 2003, entro la data del 28 febbraio 2003. Per ciascuna associazione saranno disponibili alla data suddetta del 28 febbraio 2003, tramite Sistema informativo tabacco, i dati relativi alle quote dei propri associati, mentre per quanto riguarda gli appositi bollettini di quota generali (BOASS), verra' fornito a tutte le associazioni riconosciute, nonche' alle organizzazioni professionali agricole; inoltre le ditte trasformatrici, eventualmente interessate ad informare i coltivatori non associati, potranno avere copia del relativo file informatico tramite posta elettronica facendone formale richiesta e fornendo il proprio indirizzo e-mail. A tal proposito si comunica che, essendo stati stabiliti i limiti di garanzia soltanto con il regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002, e pertanto i cambi varietali richiesti a decorrere dal raccolto 2003 non sono ancora stati formalmente autorizzati dalla commissione, poiche' il regolamento applicativo e' tuttora in fase di elaborazione, nei bollettini di quota si e' deciso di tenere conto degli spostamenti di quota tra gruppi varietali in occasione dell'attribuzione di cui in premessa. Si comunica tuttavia che tale assegnazione e' obbligatoriamente condizionata a ratifica, che potra' essere formalizzata soltanto in seguito all'adozione del relativo regolamento comunitario che modifichera' i limiti di garanzia nazionali. Per tale motivo verra' inviato per via telematica alle associazioni dei produttori l'elenco dettagliato dei produttori interessati ai cambi varietali e per i quali quindi l'assegnazione di quota risulta subordinata alla condizione sopra evidenziata dell'adozione del regolamento comunitario. Resta inteso che i coltivatori non associati potranno rivolgersi anche ai servizi di utenza di questa Agenzia per ottenere la necessaria informazione. Cessione delle quote (mod. TC1). Il regolamento (CEE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede, all'art. 33, la possibilita' di un trasferimento, tra produttori, di quote di produzione loro assegnate, a titolo temporaneo o definitivo, mediante accordo scritto tra le parti. La cessione e': temporanea quando e' limitata ad un solo raccolto; definitiva quando e' superiore ad un anno, e resta pertanto vigente fino a quando non viene di fatto "storicizzata" dall'azienda acquirente. Gli accordi potranno essere conclusi utilizzando una semplice fotocopia del modello denominato TC1, allegato alla presente circolare. Si rammenta che, in caso di cessione da parte di produttore associato, il numero ADQ da indicare sul mod. TC1 deve essere sostituito dal numero di ripartizione quota per socio, e la quota ADQ dalla quota parte nominale corrispondente. Tali dati saranno desumibili dalla consultazione della banca dati delle quote a partire dal 28 febbraio 2003, come indicato in premessa. La stessa disposizione vale anche per il produttore cessionario, qualora anche quest'ultimo risulti associato. La stipula e l'inserimento in banca dati di tali accordi per il trasferimento delle quote, tramite le apposite funzionalita' operative, da parte delle associazioni (o la presentazione all'AGEA per quanto riguarda gli acquirenti non associati), dovra' avvenire successivamente alla data del 28 febbraio 2003 e tassativamente entro il 31 marzo 2003. Inoltre, si dispone quanto segue: i produttori associati cessionari debbono consegnare i mod. TC1 per la richiesta di registrazione esclusivamente all'associazione di appartenenza; si precisa che tali modelli dovranno pervenire con apposta la firma del coltivatore cedente (e del rappresentante legale dell'associazione dello stesso se diversa da quella dell'acquirente) e del cessionario medesimo, o dei rappresentanti legali se trattasi di persone giuridiche, con allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento valido di tutti i firmatari; solo ed esclusivamente i singoli coltivatori cessionari non associati debbono consegnare i mod. TC1, firmati come sopra descritto, secondo una delle seguenti modalita': 1. personalmente o a mezzo terzi, dietro rilascio di apposita ricevuta, all'ufficio accettazione dell'AGEA, via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 31 marzo 2003; 2. a mezzo raccomandata con a.r., la cui integrita' ed il cui recapito entro il termine del 31 marzo 2003 sono a totale carico del concorrente, al medesimo indirizzo di cui sopra. Le associazioni provvederanno direttamente, entro e non oltre il 31 marzo 2003, all'inserimento dei dati relativi ai mod. TC1 dei propri coltivatori cessionari, tramite un'apposita funzione di caricamento nel Sistema informativo tabacco che, per ciascun inserimento rilascera' una stampa da allegare al relativo modello TC1: sara' cura delle associazioni verificare la correttezza degli inserimenti confrontando i due documenti e conservare il tutto nei fascicoli aziendali per eventuali verifiche da parte dell'AGEA. Relativamente alle cessioni di quota, inoltre, occorre sottolineare che: 1) la cessione oggetto di ciascun accordo puo' essere totale o parziale; 2) la cessione temporanea non potra' essere piu' ripetuta; cio' implica che il coltivatore che l'ha effettuata, negli anni successivi, potra' solo utilizzare la propria quota direttamente o cederla definitivamente. Si rimanda inoltre a quanto disposto in merito, al punto 4 dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 2848/98, nonche' alla lettera D) del punto 6, e altresi' dal punto 22, della circolare MIPA n. 167/G-1; 3) il cessionario deve essere in possesso di una propria quota individuale o di quota-parte di attestato associativo in quanto coltivatore storico; 4) limitatamente ai soli casi di cessione totale, questa potra' essere effettuata anche nei confronti di produttori cessionari che dispongono di una quota di produzione per altri gruppi di varieta'; 5) oggetto di cessione definitiva possono essere esclusivamente quote oggetto di contratti di coltivazione, a qualsiasi titolo, e senza interruzioni, nel triennio 2000-2001-2002; 6) non possono essere cedute quote attribuite dalla riserva nazionale 2001, in quanto tale raccolto non e' compreso nel triennio di riferimento; pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota in qualita' di cedenti da parte di coltivatori ai quali e' stata precedentemente attribuita anche una quota di riserva nazionale 2001, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterra' solo la quota derivante da produzioni relative al triennio di riferimento; 7) non possono essere cedute quote di gruppo varietale 07 attribuite dal 2001, in quanto tale raccolto non e' compreso nel triennio di riferimento; pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota g.v. 07 in qualita' di cedenti da parte di coltivatori ai quali e' stata attribuita una quota di gruppo varietale 07 nel 2001 e/o nella corrente campagna, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterra' solo la quota di tale gruppo derivante da produzioni relative al triennio di riferimento; 8) non possono essere cedute quote inferiori a kg 100, tranne per le quote di produzione complessivamente inferiori a tale limite minimo, che devono quindi essere cedute interamente con un unico accordo; 9) allo scopo di tutelare il potenziale acquirente, non possono essere cedute quote detenute a titolo provvisorio per effetto di precedenti acquisizioni di azienda a titolo temporaneo, in particolare affitti o comodati con scadenza 2004 se iniziati con decorrenza successiva al 1998, oppure con scadenza successiva al 2004, se iniziati dopo il 2001; si avverte che tale eventualita' invaliderebbe completamente l'accordo; tuttavia, il coltivatore cedente puo' effettuare una cessione parziale fino a concorrenza della quota derivante dalle produzioni storiche delle aziende acquisite definitivamente del cedente medesimo, oltre a quelle proprie di quest'ultimo; fanno eccezione a quanto descritto nel presente punto le cessioni di quota derivanti da affitti e comodati con scadenza successiva al 2007, da ritenersi a tutti gli effetti definitive; 10) nella stessa campagna non possono essere acquisite e cedute quote dello stesso gruppo varietale con diversi accordi di cessione mod. TC1; 11) se il cedente e' membro di un'associazione di produttori, la cessione deve essere autorizzata dalla stessa qualora il cessionario non appartenga alla medesima associazione; questa e' obbligata a concedere l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato interesse ad utilizzare le quote oggetto della cessione alle medesime condizioni offerte. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, relativamente al ruolo rivestito dall'associazione ed alle problematiche in materia di prelazione nell'acquisto, si stabilisce che: 1. se il coltivatore cedente non e' associato, il modello TC1 e' redatto e sottoscritto dalle parti e sottoposto alla registrazione: non e' necessario nessun visto da parte di alcuna associazione; 2. se il coltivatore cedente e' associato, occorre distinguere i seguenti casi: se il cessionario appartiene alla stessa associazione e' sufficiente il visto della propria associazione; se il cessionario non appartiene alla stessa associazione e' necessario, allo scopo di ottenere il visto dell'associazione del cedente, che: 1. il cedente invii alla propria associazione, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r. o a mano con apposizione di data e visto per ricevuta su copia della missiva, una comunicazione con la quale, sotto la propria responsabilita', informi di aver sottoscritto un preliminare di acquisto della quota, descrivendone le condizioni e, piu' in particolare, indicando il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento; 2. entro otto giorni dal ricevimento del preavviso di cui sopra, l'associazione deve rispondere al socio cedente, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r., o a mano con apposizione di data e visto per ricevuta su copia della missiva, convocandolo per la concessione del visto o, in alternativa, presentando la controproposta di acquisto avente almeno medesime condizioni, indicando in particolare il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento, da parte di uno o piu' soci della medesima e convocandolo in sede per la sottoscrizione del modello TC1. Si precisa che: la pari o maggiore convenienza della controproposta deve essere facilmente riscontrabile e, in tal caso, non puo' essere rifiutata dal cedente; decorsi gli otto giorni di cui sopra senza invio di risposta, il visto si intende tacitamente concesso ed irrevocabile; accertata, tramite la sottoscrizione del modello TC1, la volonta' consensuale delle parti, ogni controversia relativa all'esatto adempimento degli impegni di pagamento e' demandata alle Autorita' giudiziarie competenti; e' indispensabile che le parti sottoscrivano il modello TC1 dopo averlo compilato in ogni sua parte. Si avverte che ogni cancellazione o rettifica apportata deve essere convalidata espressamente dalle parti firmatarie, pena l'invalidazione dell'atto ai fini della volturazione della quota; come per il punto precedente, anche in tal caso ogni controversia e' demandata alle Autorita' giudiziarie competenti; E' necessario richiamare l'attenzione dei produttori intenzionati ad acquisire quote di produttori aderenti ad altra associazione, riguardo l'esigenza di formulare tali proposte di acquisto entro il 20-21 marzo 2003, onde consentire ai soci dell'associazione medesima di disporre dei tempi minimi necessari ad esercitare l'eventuale diritto di prelazione, permettendo altresi', in caso negativo, di ottenere il necessario nulla osta secondo le modalita' sopra descritte. Si raccomanda agli Organi in indirizzo di assicurare la tempestiva divulgazione del contenuto della presente. Roma, 28 febbraio 2003 Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli |
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 48 della G.U. <---- |
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