Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2
Testo del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003), coordinato con la legge di conversione 14 marzo 2003, n. 39, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19) recante: "Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all'articolo. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalita' connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, (( nonche', limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1o e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica. )) A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di (( 12,2 milioni )) di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. (( Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma. ))
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad (( Euro 12,2 milioni )) per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, e' attribuito (( nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del credito d'imposta. ))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, recante: "Interventi urgenti
in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate":
"Art. 2 (Esenzione dall'imposta provinciale di
trascrizione e dalla tassa automobilistica). - 1. Non sono
dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui
all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso
di cui all'art. 2 del regolamento recante modalita' e
termini di pagamento delle tasse automobilistiche, di cui
al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n.
462, e per le due annualita' successive, l'imposta di bollo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli
uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al
decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
1994, relativamente alle formalita' connesse agli atti di
acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta,
di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive
CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a
condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al
venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n.
91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive,
sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto
intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno
dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in
caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia
intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o
ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa
automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si
applicano, altresi', alle formalita' relative agli atti di
acquisto da imprese esercenti attivita' di commercio di
autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw,
conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento,
effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed
entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento
dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo
non conforme alla citata direttiva n. 91/441/CEE, e
successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso
soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto
o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato,
che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto
veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli
acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti
prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli
immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro
mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi
dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalita'
previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna
dell'autoveicolo conforme alle direttive CE
sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il
locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo
ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle
suddette direttive, ai centri di cui all'art. 46, comma 1,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di
provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta
di cancellazione per demolizione al Pubblico registro
automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario
rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante
l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In
ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in
circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello
Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle
province e degli enti interessati, nominato da apposito
decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati
forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, nonche' l'ACI, delle minori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate
risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti
enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia
e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto
riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province,
anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti rimborsi,
versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti
in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono
contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei
rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi cosi'
determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di
altre disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per
autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lettere a)
e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85.".
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma 5, e 14,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)":
"Art. 13 (Regime fiscale agevolato per le nuove
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo). -
(Omissis).
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui
al presente articolo, e' attribuito un credito d'imposta,
utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per
cento della parte del prezzo unitario d'acquisto
dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui
al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un
importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in
caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In
tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del
prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai
canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta,
fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e non e' rimborsabile.
(Omissis).".
"Art. 14 (Regime fiscale delle attivita' marginali). -
(Omissis).
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui
al presente articolo e' attribuito un credito d'imposta,
utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del
quaranta per cento della parte del prezzo unitario
d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli
accessori di cui al comma 7. Il predetto credito e'
riconosciuto per un importo non superiore a lire
seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei
beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito e'
commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed
e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati
in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire
seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.
(Omissis).".
 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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