Il comune di Maratea (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei soggetti passivi per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Con soggetti passivi devono intendersi le persone fisiche e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Maratea. 2. Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado a condizione che i soggetti cui le unita' sono concesse in uso gratuito le destinino a loro abitazione principale. 3. Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di: a) aree edificabili; b) immobili in aggiunta all'abitazione principale. 4. Di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103.29. Sono esclusi dal beneficio della detrazione per l'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. 5. Di determinare in Euro 200 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa che si trovano nelle seguenti condizioni: a. il soggetto passivo e i componenti del proprio nucleo familiare devono essere titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprieta', o di usufrutto, o di uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuali pertinenze. b. il reddito complessivo conseguito nell'anno 2002 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo convivente, il cui stato di convivenza risulti dall'anagrafe delle persone residenti nel comune di Maratea, non deve essere superiore a: a) Euro 7.230,40 L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona; b) Euro 12.394,97 L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due persone; c) Euro 15.493,71 L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto da tre persone; d) Euro 17.559,53 L. 34.000.000 se il nucleo familiare e' composto da quattro persone; e) Euro 18.592,45 L. 36.000.000 se il nucleo familiare e' composto da cinque persone; f) Euro 19.625,36 L. 38.000.000 se il nucleo familiare e' composto da sei persone; g) Euro 20.658,28 L. 40.000.000 se il nucleo familiare e' composto da piu' di sei persone; c. In alternativa alla condizione stabilita alla lettera b) il contribuente (persona fisica o socio di cooperative edilizie a proprieta' indivisa), che rispetti la condizione di cui al punto a), puo' comunque avere diritto alla detrazione di Euro 200 per l'abitazione principale e relative pertinenze se trattasi di invalido o membro invalido del nucleo familiare del soggetto passivo convivente, il cui stato di convivenza risulti dall'anagrafe delle persone residenti nel comune di Maratea, con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti come previsto dal TUIR vigente. L'agevolazione non si applicano nel caso di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A1, A7, A8 e A9. La detrazione va riportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La maggiore detrazione spetta esclusivamente a coloro che trovandosi nella condizione di cui alla lettera a), soddisfino anche la condizione di cui alla lettera b) o la condizione di cui alla lettera c); 6. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione debbono presentare, all'Ufficio Tributi Comunale, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il termine perentorio del 20 dicembre 2003. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione costituira' decadenza dal beneficio con conseguente recupero del tributo maggiorato di interessi e sanzioni cosi' come previsto per legge o regolamento. 7. di prendere atto che la modulistica necessaria sara' predisposta ed approvata dal responsabile dell'ufficio tributi. |