Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002
Fondo sanitario nazionale 2001 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale, 2a annualita', periodo 2000-2002, bando D.M. 23 marzo 2000. (Deliberazione n. 120/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale stabilisce, tra l'altro, che un quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la propria delibera dell'8 marzo 2001, n. 32, (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) con la quale e' stata accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - anno 2001;
Vista la proposta del Ministero della salute, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, e' stato incrementato dell'aliquota IRAP dell'8,5%;
Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del Fondo sanitario;
Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette al recupero;
Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al Ministero della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare 24.399.633 euro;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 28 novembre 2002, sulla proposta del Ministro della salute;
Delibera:
A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - 2001, e' assegnata alle regioni la somma complessiva di 24.399.633 euro, per la formazione specifica in medicina generale, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
Tremonti Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 68
 
----> vedere tabella a pag. 10 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone