IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2002 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista l'istanza, in data 20 febbraio 2003, presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione controllata "Colli di Parma" tesa ad ottenere integrazioni al disposto dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche per l'immissione al consumo della tipologia ""Colli di Parma "Malvasia " tale da renderle compatibili con il disposto dell'art. 7; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma"; Decreta: Articolo unico Le caratteristiche dell'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" "Malvasia" di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma", approvato con decreto direttoriale 7 ottobre 2002, sono sostituite per intero dal testo di seguito riportato, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. "Colli di Parma" Malvasia: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico; sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico, tranquillo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; alcool effettivo minimo: 5,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' prevista la tipologia frizzante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2003 Il direttore generale: Abate |