Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 27 febbraio 2003, n. 2918 |
Settore zootecnia - Modalita' di esecuzione per l'erogazione dell'indennizzo per i capi macellati previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 18 giugno 2002, n. 118. |
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Al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative BSE - Ministero delle politiche agricole e forestali Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale politiche agroalimentari - PAGR IV Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori - QTC IX Al Ministero della salute - Direzione generale sanita' pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione Agli Assessorati regionali all'agricoltura Agli Assessorati regionali alla sanita' Agli Assessorati all'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano Agli Assessorati della sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano Al Comando reparto carabinieri - Politiche agricole Alla Direzione generale Corpo forestale dello Stato Al Corpo forestale della regione Siciliana Alle Organizzazioni professionali agricole Ai Centri di assistenza agricola Alle Organizzazioni di categoria Alla Confcooperative All'Anca Lega Alla AGCI
La normativa in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2002, n. 141, ha previsto il finanziamento di ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. Si specificano, di seguito, le modalita' di esecuzione per l'erogazione dell'indennizzo previsto all'art. 1, comma 7, della citata legge n. 118/2002. Tale disposizione prevede che al secondo periodo della lettera b) del comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2001 e' corrisposto nella misura del 50% dell'importo massimo fissato dal citato art. 7-bis, comma 2, lettera b). A tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo per i capi macellati dal 1 aprile 2001 al 30 giugno 2001 e detenuti in azienda, per almeno cinque mesi, dal richiedente. Gli importi degli indennizzi sono pari a euro 38,73 (lire 75.000) per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi; a euro 77,47 (lire 150.000) per i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi; a euro 116,20 (lire 225.000) per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a euro 142,03 (lire 275.000) per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi. In sede di prima applicazione, dell'art. 7-bis, comma 2, lettera b), di cui alla circolare AGEA n. 2933/DG, del 17 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo e' stato concesso per i bovini, macellati dal 12 gennaio 2001 al 31 marzo 2001 e detenuti in azienda per almeno cinque mesi. 1. Presentazione della domanda di indennizzo. L'indennizzo riconosciuto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 118/2002, compete agli animali macellati, nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2001, detenuti in azienda per almeno cinque mesi, previa attestazione della macellazione stessa. Tale indennizzo compete in aggiunta dell'ordinario premio di macellazione previsto dal reg. CEE n. 1254/1999, per cui le domande in questione, per la campagna 2001, saranno considerate validamente presentate per la richiesta dell'indennizzo di cui all'art. 1, comma 7 della legge n. 188/2002, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e fermo restando gli esiti del previsto riscontro attraverso l'anagrafe zootecnica nazionale. In considerazione della circostanza che la domanda di indennizzo per la macellazione dei capi, ai sensi della legge in oggetto, e' valida anche per la richiesta di premio di macellazione di cui al Reg. CEE n. 1254/1999, si precisa che i vitelli macellati con peso superiore a kg. 160, di eta' compresa tra il sesto e il settimo mese, nonche' i tori, manzi, vacche e giovenche macellati di eta' inferiore a 8 mesi indicati nelle domande di premio alla macellazione, gia' presentate per la campagna2001, sono considerati ai soli fini dell'indennizzo di cui alla citata legge n. 118/2002 art. 1, comma 7, non avendo titolo al premio comunitario. Fermo restando le norme prescritte nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001, sezione V (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001), in materia di premio alla macellazione, per gli animali compresi nella fascia fra i 7 e gli 8 mesi di eta' e per i vitelli di peso superiore ai 160 kg, deve essere presentata all'AGEA apposita domanda, utilizzando la modulistica predisposta per il premio alla macellazione della campagna 2001 (allegato 1) da compilarsi in due copie. La prima copia della domanda deve essere indirizzata in originale all'AGEA - Prodotti animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite di terzi, la seconda copia resta al richiedente. Le domande devono pervenire all'AGEA entro e non oltre le ore 17 del 30 aprile 2003. Le domande pervenute dopo tale termine non sono accolte. 2. Documenti da allegare. Alla domanda deve essere allegato un documento rilasciato dalla A.S.L. competente, attestante la presenza del capo nella banca dati dell'anagrafe bovina nazionale, l'eta' del bovino ed il periodo di permanenza minima in azienda di cinque mesi e la data di macellazione. Nel certificato A.S.L. devono essere individuati, in modo analitico, i capi per i quali la A.S.L. rilascia l'attestazione. Qualora l'A.S.L. dell'azienda richiedente non sia in grado di certificare la macellazione nel citato documento o il bovino sia stato macellato presso un macello ricadente nelle competenze di una A.S.L., diversa da quella dell'azienda richiedente, deve essere allegato alla domanda l'originale dell'attestato di macellazione. Qualora la struttura di macellazione aderisca ad un organismo riconosciuto, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2000, n. 124), gli attestati di macellazione possono essere omessi se i medesimi risultano gia' trasmessi, in via telematica, dal predetto organismo. Qualora non pervengano a questa agenzia le suindicate certificazioni oppure pervengano non conformi a quanto sopra indicato, sara' eseguita, per mezzo dell'anagrafe zootecnica bovina nazionale, la procedura di validazione dei capi per i quali e' richiesto l'indennizzo. 3. Fascicolo del produttore. Per le domande di indennizzo che pervengono all'AGEA, direttamente dal detentore o per il tramite delle organizzazioni professionali agricole o i Centri di assistenza agricola (CAA), si fa obbligo delle istruzioni applicative, impartite dall'AGEA con circolare 24 aprile 2001, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001), in materia di presentazione delle domande di premio PAC zootecnia. Inoltre, per i soggetti aventi diritto che aderiscono alle organizzazioni professionali o ai Centri di assistenza agricola, in regime di convenzione con l'AGEA, tali organizzazioni o i CAA sono tenuti a costituire o ad aggiornare il fascicolo del produttore. 4. Norme di salvaguardia. L'AGEA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o di forza maggiore. Qualora le domande comportino una erogazione complessiva superiore rispetto alle risorse disponibili, si procedera' all'erogazione degli indennizzi richiesti sulla base di una graduatoria, formata secondo l'ordine cronologico delle macellazioni. Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e di perdita del beneficio per le dichiarazioni mendaci. L'AGEA provvede, per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. I contributi e gli indennizzi di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 118/2002 non sono concessi o, se concessi sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini, ai sensi dell'art. 7-quater, comma 3, della legge n. 49/2001. Roma, 27 febbraio 2003 Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli |
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