Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI ANCONA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ancona ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1) di applicare per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta:
a) aliquota ridotta - pari al 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota agevolata - pari al 5 per mille a favore dei soggetti che concedono l'unita' immobiliare ad uso abitativo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o agli affini, limitatamente al vincolo di parentela intercorrente tra coniuge e genitori dell'altro coniuge, il soggetto a cui e' stato concesso l'immobile ad uso gratuito dovra' avere nello stesso la residenza anagrafica e dovra' far parte di un nucleo familiare costituito da almeno due persone conviventi, ovvero di un nucleo unifamiliare nello stato di vedovo/a, divorziato/a;
c) aliquota agevolata - pari allo 0 per mille a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge n. 431/1998; come specificato:
contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998);
contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 431/1998);
contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998); purche' redatti in conformita' ai contratti-tipo promossi al comune di Ancona;
d) aliquota maggiorata - pari al 9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo, non locati o locati ma senza atto di registrazione;
e) aliquota ordinaria - pari al 7 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto registrato e non convenzionato ai sensi della legge n. 431/1998; l'applicazione di tale aliquota e' subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto;
f) aliquota agevolata - pari al 4,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo di proprieta' dell'Istituto autonomo delle case popolari (I.A.C.P.);
g) aliquota ordinaria - pari al 7 per mille per tutti gli altri immobili.
Per l'applicazione delle aliquote ai punti b), c) ed e) deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza di tale autocertificazione verra' applicata l'aliquota maggiorata;
2) di confermare che l'aliquota ridotta, pari al 4 per mille, prevista per l'abitazione principale venga applicata anche alle pertinenze, limitatamente ad una unica unita' immobiliare compresa tra le categorie di seguito indicate: C6 e C7. Si precisa inoltre che ai fini dell'agevolazione si considerano pertinenze le unita' immobiliari contraddistinte con categoria di cui sopra purche' destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali sopra indicate;
3) di non apportare modifiche alla misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale stabilita dalla legge n. 662/1996 e, quindi, applicare la detrazione di Euro 103,29.
(Omissis).
 
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