Il comune di Cavallino - Treporti (provincia di Venezia) ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); di confermare, (omissis), le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2003 alle varie fattispecie immobiliari, come di seguito specificato: 1) aliquota al 4 per mille (minimo previsto dalla legge): per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per le relative pertinenze (cantina, garage, magazzino, box, posto auto, soffitta, comprese nelle rispettive categorie catastali); per le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione o di restauro, esclusi i lavori di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che diventeranno abitazione principale dei soggetti passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a seguito di presentazione, al servizio tributi, di autocertificazione pena la decadenza del beneficio e recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e soprattasse previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli) come dovra' risultare da autocertificazione da parte del proprietario, tale aliquota spetta anche per un'altra unita' immobiliare oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di piu' abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. Aliquota 5,8 per mille: per le abitazioni concesse in affitto con regolare contratto registrato, su accordo del comune e proprietari e associazioni della proprieta' edilizia, da comprovarsi mediante autocertificazione del proprietario da presentare al servizio tributi, a norma dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3, 4 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Aliquota 5 per mille: per le attivita' produttive e commerciali se nel corso del 2003 vengono effettuati lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Aliquota al 7 per mille: per tutte le restanti unita' immobiliari, ivi comprese le residenze secondarie e le abitazioni affilate con contratto registrato a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni del lavoro o studio; 2) di applicare una detrazione di Euro 103,30 per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3) di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 61,97 (detrazione complessiva massima Euro 165,27) per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisisti: a) titolari di pensione/assegno sociale; b) portatori di handicap riconosciuto al 100%; c) ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto. L'ulteriore detrazione potra' essere applicata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le su indicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto. Per ottenere tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata un'autocertificazione; 4) l'autocertificazione deve intendersi valida fintanto non intervengono condizioni modificative (stipula o rinnovo contratto, cambio inquilino, diritto all'ulteriore detrazione) e deve essere prodotta al servizio tributi nei termini previsti dal regolamento. L'autocertificazione deve riportare: i dati anagrafici dell'interessato, gli identificativi catastali dell'unita' immobiliare e la motivazione. (Omissis). |