Il comune di Mirandola (provincia di Modena) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); di approvare per l'anno 2003 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: 1) aliquota del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) aliquota del 4,9 per mille per le unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale; 3) aliquota del 4,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso; 4) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; 5) aliquota dell'1 per mille per interventi di recupero, disciplinati dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dei fabbricati situati nel centro storico, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori; 6) aliquota del 4 per mille per interventi volti a rendere le abitazioni esistenti piu' funzionali alle esigenze degli anziani disabili e dei portatori di handicap; gli interventi devono essere volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, quali costruzione di rampe, ascensori, etc.; l'aliquota agevolata si applica limitatamente all'anno di realizzo degli interventi suddetti; 7) aliquota dell'1 per mille per interventi di recupero dei fabbricati con vincolo storico architettonico individuati nel Piano regolatore generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori; 8) aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dal 1 gennaio 2003 risultano non locate, ovvero non occupate, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; 9) aliquota del 6 per mille per gli immobili con categoria catastale C/1 e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita), direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita'; 10) aliquota del 6,8 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti; di determinare in Euro 114,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). |