Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1) di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 cosi' come segue:
5,3 per mille per i seguenti casi:
a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;
b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze;
c) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;
d) per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;
e) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (parentela in linea retta di primo grado: genitori e figli; parentela in linea retta di secondo grado: nonni e nipoti; parentela in linea collaterale di secondo grado: fratelli/sorelle) nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, previa presentazione, a pena di decadenza del beneficio, apposita autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste;
f) per due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;
g) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;
h) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge n. 662/1996 e per le relative pertinenze;
7 per mille per i seguenti casi:
per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze;
per le aree fabbricabili;
6,7 per mille per i seguenti casi:
per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;
per le abitazioni locate;
per tutti gli altri immobili non individuati nei precedenti punti;
per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari;
2) di prendere atto che per l'anno 2003 la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 103,29, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,3 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere e) ed h), e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;
3) di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,3 per mille nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, e' necessario presentare, a pena di decadenza del beneficio, idonea autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del 20 dicembre 2003, data di scadenza della seconda rata I.C.I.;
4) di precisare che l'applicazione dell'aliquota del 5,3 per mille di cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste, che necessariamente devono sussistere alla data del 30 giugno 2003;
5) di prendere atto che per l'anno 2003 viene confermata in Euro 258,23 la maggiore detrazione per l'abitazione principale per i soli casi previsti alle lettere a) e b) in premessa indicate per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione che si trovino nelle seguenti condizioni:
A.1) che siano pensionati che alla data del 30 giugno 2003 abbiano compiuto i sessanta anni di eta'; oppure
A.2) il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore al 67,00%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;
B) possiedano un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 8.249,81 per nucleo familiare composto da una sola persona, di Euro 16.060,54 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in piu' il reddito si aumenta di Euro 8.249,81) (redditi aggiornati in base all'indice ISTAT novembre 2002);
C) siano proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con un massimo di due pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.);
6) di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di compresenza delle tre condizioni indicate, nonche' in caso di comproprieta', proporzionalmente al numero dei possessori dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;
7) di dare atto che ai fini di cui ai punti 5 e 6 si considera il reddito relativo all'anno 2002 escludendo dal calcolo dell'imponibile:
i redditi soggetti a tassazione separata;
i redditi esenti IRPEF;
il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;
i redditi dominicali e agrari fino ad Euro 51,65 se non titolari di partita IVA;
la maggiorazione sociale, invalidita';
8) di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di Euro 258,23, dovranno inviare o consegnare l'apposita autocertificazione resa sulla modulistica all'uopo predisposta, a pena di decadenza, entro il termine del 20 dicembre 2003, data di scadenza della seconda rata I.C.I.
(Omissis).
 
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