Il comune di Zane' (provincia di Vicenza) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 1) di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,5 per mille; aliquota ridotta applicata nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale nonche' quelle equiparate, cosi' come definito dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e per tutte le unita' di pertinenza catastalmente descritte alla categoria C6; 2) di concedere, relativamente all'anno d'imposta 2003, le seguenti agevolazioni per l'abitazione principale: elevazione della detrazione d'imposta determinata in Euro 134,28; elevazione della detrazione d'imposta determinata in Euro 258,23 in favore dei soggetti passivi che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale nonche' di handicap grave o invalidita' assoluta in possesso dei seguenti requisiti: A) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, di un'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza; B1) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare costituito unicamente da pensioni sociali, oltre al reddito della sola prima casa; B2) in alternativa al punto B1): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, uguale od inferiore a Euro 15.493,71 e presenza all'interno del nucleo familiare di handicappato grave o invalido che necessiti di assistenza esterna; 3) di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 2 dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2003. (Omissis). |