Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003
Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3267).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi nonche' procedure atte ad individuare soluzioni finalizzate a realizzare lo smaltimento dei medesimi rifiuti dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzata da profili di maggiore gravita' in relazione alla situazione di diffusa crisi internazionale;
Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha profondamente modificato la strategia da seguire per la messa in sicurezza dei residui radioattivi, con particolare riferimento ai tempi di attuazione della medesima, determinando l'assoluta urgenza della sua immediata realizzazione;
Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni idonee a salvaguardare la salute della collettivita';
Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali di sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le imprescindibili condizioni di necessita' ed urgenza per imporre l'adozione di immediate misure finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio delle regioni sopra elencate, anche in vista dell'avvio a soluzione della problematica dello smaltimento dei predetti materiali;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Dispone:
Art. 1.
1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a definire la possibilita' di adottare azioni dirette al conseguimento dell'obiettivo dell'esportazione dei rifiuti radioattivi, il presidente della Societa' di gestione degli impianti nucleari (SOGIN), istituita in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attivita', nonche' alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche' degli impianti dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat - Avio di Saluggia (Vercelli), impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera) nonche' degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria).
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, esercita i poteri necessari per realizzare le finalita' di cui al precedente comma 1 anche utilizzando, per la relativa programmazione ed attuazione, la societa' di cui al comma 1. Il Commissario delegato, a tal fine, e' autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al compimento di attivita' di cooperazione internazionale, nonche' ad attivare accordi internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla presente ordinanza.
3. E' costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, per le successive iniziative di attuazione da parte del Commissario delegato. La predetta Commissione e' composta da sette membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attivita' produttive ed uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La predetta Commissione e' integrata da un rappresentante, con funzioni consultive, delle regioni, ogniqualvolta le deliberazioni ineriscano ai territori di rispettiva competenza.
4. Al fine di garantire unitarieta', celerita' ed economicita' delle operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato, anche avvalendosi della Societa' di cui al comma 1, assume, sentite le regioni territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa per la gestione dell'attivita' di messa in sicurezza, nonche' per lo smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare di proprieta' dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e delle sue societa' partecipate. Al fine di consentire il conseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza le licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli impianti assegnati alla Societa' di cui al comma l sono trasferite, con il consenso dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base di apposito provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. Il personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e delle Societa' dallo stesso partecipate, in servizio presso gli impianti assegnati in gestione alla Societa' di cui al comma 1, e' posto alle dipendenze funzionali della stessa Societa', previo consenso del personale medesimo, limitatamente alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni inerenti alle attivita' di cui al presente comma verranno assunte dal Commissario delegato d'intesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'ambiente, con il presidente FN e con il Presidente della Nucleco.
5. I piani degli interventi di cui al comma l sono inviati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che dovra' rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni dalla trasmissione del medesimo piano.
6. Per conferire un piu' completo grado di sicurezza ai materiali di cui al comma 1, nonche' per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione, il Commissario delegato provvede, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a porre in essere ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata delle modalita' di deposito dei rifiuti radioattivi.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per gli impianti nucleari e per le relative modifiche;
legge 24 aprile 1975, n. 131 e relativi adempimenti autorizzativi;
legge 7 agosto 1982, n. 704 e relativi adempimenti autorizzativi;
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi ivi previsti;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e norme in esso richiamate;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle disposizioni in materia di concessioni per le derivazioni d'acqua per usi industriali;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 8, comma 6 e art. 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23, 24 e 25;
decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1;
decreto ministeriale 27 febbraio 2002 limitatamente ai punti E.1.3 e E.3.1 dell'annesso 3;
circolare del Ministero dei trasporti prot. 1772/4967/1, n. 162/96 del 16 dicembre 1996, limitatamente al trasporto di merci pericolose su percorsi stradali;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 19, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale appartenente al comparto Ministeri, sottoscritto in data 19 febbraio 1999;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, comma 2, lettera b);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
 
Art. 3.
1. Al fine di consentire il perseguimento degli scopi attinenti al controllo, in condizioni di sicurezza, degli impianti di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone un piano di sicurezza, sulla base di quanto stabilito dal Capo I della legge 1 aprile 1981, n. 121, attivando i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilita', in attuazione, altresi', di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149; definisce, inoltre, il quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari. Per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate prescindendo dall'attivazione dei consorzi ivi previsti.
 
Art. 5.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a costituire nell'ambito del medesimo Dipartimento un'apposita struttura di coordinamento e di monitoraggio operativi, diretta da un Prefetto, nonche' ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale, anche dirigenziale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad individuare personale appartenente alle Amministrazioni statali, civili, militari, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'; l'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 
Art. 6.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono poste a carico del bilancio della Societa' di cui all'art. 1, comma 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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