Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CAPRIANA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Capriana (provincia di Trento) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Si comunicano omissis aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 cosi' come esposte nel dispositivo punto 1) di delibera del Consiglio comunale n. 26 decreto direttoriale 18 dicembre 2002.
1. di determinare, a decorrere dall'anno di imposta 2003 le seguenti nuove aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli Immobili:
aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;
aliquota ridotta I.C.I. pari al 4 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioe' proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonche' per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatori, anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata pari ad Euro 125,00.
La detrazione e' rapportata alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica alla pertinenza dell'abitazione principale per la quota eventualmente non gia' assorbita dalla medesima;
nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze il beneficio dell'aliquota ridotta e della detrazione e' limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza.
 
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