Il comune di Cuggiono (provincia di Milano) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, nella misura di cui al prospetto seguente le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili l.C.l., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze: aliquota 4,7 per mille; Terreni agricoli: aliquota 4,7 per mille; Altri immobili: aliquota 6 per mille; Aree fabbricabili: aliquota 6 per mille; 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992m n. 504 e s.m. per l'anno 2003, le detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi I.N.P.S. (pensionati, cassa integrati, persone in mobilita) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante abitualmente nell'immobile riferito all'anno 2002 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori:
Numero componenti nucleo familiare |Importo in Euro 1 .... |5.164,57 (lire 10.000.000) 2 .... |8.521,54 (lire 16.500.000) 3 .... |11.103,82 (lire 21.500.000) 4 .... |13.066,36 (lire 25.300.000) 5 .... |15.235,48 (lire 29.500.000) 6 .... |17.249,66 (lire 33.400.000) 7 e oltre .... |19.236,84 (lire 37.300.000)
Detrazioni Euro 129,11 (lire 250.000)
b) di stabilire che ai sensi dell'art. 3 comma 55 modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'imposta dovuta per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a Lire 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione; 3) di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalita' previste dal medesimo comma; 4) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, compre previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996; |