Il comune di Drena (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2003, nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a tutti gli immobili, presupposto di imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm., ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; 2. di confermare, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili; 3. di confermare, altresi', per l'anno 2003, in Euro 129,00.= la detrazione prevista all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss. mm. ed ii. per l'imposta dovuta: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune; dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune; dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1o grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; |