Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI GORGONZOLA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gorgonzola (provincia di Milano) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per questo comune con effetto dal 1 gennaio 2003:
5.5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di Euro 145,00= rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione;
5.5 per mille per l'unita' immobiliare, nel numero di una o piu', qualificabile come pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purche' sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unita' immobiliare principale e purche' classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto) e direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi;
5.5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora (detrazione Euro 145,00=, con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate;
5.5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in alcun modo locata (detrazione Euro 145,00=), con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate;
6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati (box non di pertinenza dell'abitazione principale, uffici, negozi, capannoni, etc.);
7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze (box, cantine, solai, soffitte, etc.) locati con qualunque tipo di canone diverso da quello concertato, o non locati.
Per gli altri fabbricati (box non di pertinenza dell'abitazione principale, uffici, negozi, capannoni, etc.) locati;
4 per mille per gli immobili che siano stati concessi in locazione con contratto di tipo concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione, con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), della copia del contratto.
 
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