Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2002
Disposizioni integrative sulle modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione negli allevamenti zootecnici delle infezioni di lingua blu e influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluiriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 129, comma 1, della medesima legge n. 388/2000, che prevede interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della "lingua blu", negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata, negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia Sharka, nonche' interventi strutturali e di prevenzione, dell'encefalopatia spongiforme bovina, compreso il sostegno alla tracciabilita' delle carni, e aiuti per l'eccezionale crisi agrumicola;
Visto il proprio decreto 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2001, n. 145, con il quale sono state stabilite le modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu, influenza aviaria, flavescenza dorata e sharka;
Viste le osservazioni della Commissione europea del 2 ottobre 2001, n. AGR 23598, sulla conformita' delle disposizioni contenute nel decreto 9 aprile 2001, agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02) ed in particolare sulle aliquote contributive per le emergenze lingua blu ed influenza aviaria;
Sentiti i competenti settori tecnici delle regioni e delle province autonome;
Ritenuto di adeguare le aliquote contributive per le infezioni di lingua blu ed influenza aviaria, al punto 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1.
In conformita' a quanto indicato nelle premesse, le disposizioni contenute nel decreto 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2001, n. 145, sono modificate ed integrate come di seguito riportato. 1. Lingua blu negli allevamenti ovini.
c. Entita' del contributo.
Il punto l. e' sostituito dal seguente:
"1. Fino al 40% elevabile al 50% nelle zone svantaggiate. Tali massimali possono essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a favore di giovani agricoltori, entro 5 anni dall'insediamento". 2. Influenza aviaria.
I punti "b" Interventi finanziabili, e "c" - entita' del contributo, sono sostituiti dai seguenti:
"b." Interventi finanziabili.
l. Miglioramento delle strutture produttive, di trattamento della pollina ed impianti per lo smaltimento in ambito aziendale degli animali morti o abbattuti a seguito di provvedimenti sanitari, per garantire la sicurezza igienico-sanitaria e migliorare il benessere degli animali, senza aumentare le capacita' produttive;
2. Adeguare i sistemi produttivi ad ulteriori normative che prevedono nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria, ambientale e di benessere degli animali, favorendo anche le riconversioni produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o di mercato, senza aumentare le capacita' produttive;
3. Adeguamento di impianti di allevamento di galline ovaiole in gabbia, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della direttiva 1999/74/CEE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce nuove regole per la protezione delle galline ovaiole;
4. Adeguamento degli impianti per l'allevamento di galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche, al regolamento CEE 2092/91, integrato dal regolamento CE 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999, ai fini delle produzioni biologiche;
5. Adeguamento degli impianti di fauna selvatica alle seguenti disposizioni: art. 10, comma 7, e art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997.
Le regioni stabiliscono le priorita' in base alle richieste di intervento, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie derivanti dalla ripartizione degli stanziamenti di bilancio.
"c". Entita' del contributo.
1. Fino al 40% elevabile al 50% nelle zone svantaggiate. Tali massimali possono essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a favore di giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento.".
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2002
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 27
 
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