Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 dicembre 2002
Integrazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989";
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1 settembre 2001;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping";
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive";
Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali del 15 ottobre 2002, recante "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376";
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 16 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. La sezione V della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, e' cosi' sostituita: Sezione V - Pratiche e metodi vietati.
Sono proibiti i seguenti metodi e pratiche:
1) Doping ematico:
a) Processi che aumentano artificialmente la massa eritrocitaria.
Sono proibite le trasfusioni di sangue sia autologhe che eterologhe, salvo che per comprovate finalita' terapeutiche. E' altresi' vietata la trasfusione di soli eritrociti.
E' proibita la somministrazione di Epoetina di qualsiasi tipo e di qualsiasi altra sostanza atta a produrre una stimolazione eritropoietica.
E' proibito l'uso di pratiche ipobariche;
b) Trasportatori di Ossigeno (Carrier).
Sono proibiti l'uso di procedure, metodi e composti che consentono alla massa plasmatica di aumentare il trasporto di ossigeno rispetto alle condizioni basali, ivi compresi:
Emoglobine modificate;
Poliemoglobine;
Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti;
Emoglobine coniugate;
Emoglobine microincapsulate;
Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (Hb-Dex-BTC);
Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-HB);
Emoglobina - raffinosio;
Perfluorocomposti in grado di trasportare ossigeno, ivi compresi:
F-Tributilammina;
Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina);
Perfluorodecalina (Flutec PP5);
Perfluorottil Bromuro (C8F17Br);
Perfluorodiclorottano ( C8F16Cl2);
Dodecafluoropentano (DDFP);
Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag - AgCO2 (CF2)n-CF3 con n = 10-12-14-16;
c) Modificatori allosterici dell'emoglobina.
E' proibito l'uso di procedure, metodi e composti che consentono di modificare allostericamente l'emoglobina al fine di aumentare il rilascio di ossigeno della stessa a livello periferico, ivi compresi tutti i modificatori allosterici della serie RSR ( 2-[4-[(3.5 diclofenilcarbomoil) metil] -2 -metil -propionato), nonche' la somministrazione di 2-3-difosfoglicerato e di metil-acetilfosfato.
2) Sostanze che modificano artificialmente il pH, l'effetto tampone e/o il volume totale del sangue.
E' proibita la somministrazione per infusione di tutte quelle sostanze che siano in grado di aumentare la volemia (o che comunque per effetto osmotico di aumentare la quantita' di liquidi nel torrente circolatorio), di modificare il pH e/o l'effetto tampone del sangue ivi compresi:
Polimeri dei monosaccaridi;
Amido idrossidietilato (HES);
Destrano;
Gelatina;
Albumina umana;
Lattato soluzione di Ringer;
Acetato soluzione di Ringer;
Soluzioni ipertoniche di qualsiasi natura;
Soluzioni di bicarbonato Sodico ed altre soluzioni basiche;
3) Manipolazioni del campione per alterarne la sua integrita'.
Sia prima che dopo la raccolta del campione e' proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o sono indirizzati ad alterare l'integrita', la validita' dei campioni nonche' il regolare responso analitico, ivi incluse:
l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di "urina pulita", soluzione fisiologica, acqua distillata e di ogni qualsiasi altro liquido che possa alterare sia la concentrazione che la composizione del campione stesso;
l'addizione al campione di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di Sodio. Perossido di Idrogeno) e di sostanze che comunque siano in grado di alterare la composizione quali/quantitativa del campione prelevato.
E' altresi' vietata l'alterazione della concentrazione del campione tramite aggiunta di qualsiasi solvente.
E' vietata la sostituzione del campione.
4) Utilizzo di sostanze che alterano la composizione e la concentrazione del campione.
E' vietata l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi modo alterare la normale escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping, ivi compresi:
Probenecid ed analoghi;
Bromantan;
Vasopressina e derivati;
5) Doping genetico.
E' vietato il doping genetico o cellulare, che viene definito come l'utilizzo di geni, elementi di tipo genetico e/o cellule che hanno la capacita' di migliorare la performance atletica.
6) Altri metodi e pratiche vietate.
Sono proibiti procedure, metodi e composti capaci di esplicare effetti anabolizzanti, o di produzione e rilascio endogeno di ormoni, ivi compresi gli omologhi e/o i derivati della serie delle "Ecdystetoides" e i peptidi di qualsiasi origine in grado di svolgere le azioni di sopra indicate.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2002

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 137
 
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