Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 gennaio 2003, n. 41
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 214, comma 1, lettera JJ) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, nell'abrogare il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, fa salva, tra l'altro, la disposizione di cui all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia);
Visto l'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - la destinazione dell'eventuale residuo attivo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse che, tra l'altro, all'articolo 6, comma 1, prevede che "la gestione speciale si chiude alla scadenza del triennio successivo al termine di cui all'articolo 5, comma 3";
Visto l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 238/1998 che dispone che "le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento";
Visto l'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto ministeriale n. 238/1998 che stabiliscono che il piano triennale per la copertura della gestione speciale ed il piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie, al primo correlato, sono aggiornati con cadenza semestrale;
Viste le lettere del Fondo nazionale di garanzia n. 7003 del 25 febbraio 2002 e n. 7447 del 26 marzo 2002 che rappresentano il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 5 agosto 2002, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale, e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2005;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 30 settembre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota ACG/45/DGT/39118 del 3 gennaio 2003;
Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;
Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti, ex articoli 98 della legge fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, proposti da creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo;
Considerata la previsione di tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessita' della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;
Considerato che la mancata prosecuzione della gestione speciale porrebbe sia il problema dell'individuazione del soggetto chiamato a subentrare nell'esercizio delle funzioni del fondo e delle modalita' della successione medesima, sia problemi di parita' di tutela dei diritti dei creditori;
Considerata inoltre l'opportunita' di modificare il regolamento n. 238/1998 al fine di prevedere una differente periodicita' dell'aggiornamento sia del piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale sia del piano triennale, ad esso correlato, per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 238/1998 in quanto la periodicita' annuale appare meglio rispondente alle attuali caratteristiche operative del fondo;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 4 del regolamento n. 238/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola "semestrale" e' sostituita dalla parola "annuale";
b) al comma 4, la parola "semestralmente" e' sostituita dalla parola "annualmente".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della lettera jj) del comma 1 dell'art. 214
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' il seguente:
"Art. 214. (Abrogazioni). - 1. Sono o restano abrogati,
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:
a-ii) Omissis;
jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a
eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65".
- Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, reca:
"Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993
relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Il testo dell'art. 98 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) e' il seguente:
"Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi
con riserva). - I creditori esclusi o ammessi con riserva
possono fare opposizione, entro quindici giorni dal
deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando
ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i
creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a
lui, nonche' il termine per la notificazione al curatore
del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima
dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il
creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa
abbandonata.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.".
- Il testo del comma 5 dell'art. 57 del gia' citato
decreto legislativo n. 58/1998 e' il seguente:
"5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del testo
unico bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 87, comma 1, del testo unico bancario.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 del gia' citato
decreto ministeriale n. 238/1998, e' il seguente:
"3. Alla copertura finanziaria della gestione speciale
concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data
dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui
al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il limite delle
disponibilita' del Fondo istituito dall'art. 54, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale n.
238/1998, a seguito delle modificazioni apportate dal
regolamento qui pubblicato il seguente:
"Art. 4 (Copertura finanziaria). - 1. Il Fondo. sulla
base dei crediti iscritti nello stato passivo delle
insolvenze pregresse alla data di inizio della gestione
speciale, predispone un piano triennale per la copertura
finanziaria della gestione speciale medesima.
2. Il piano di cui al comma 1, e' aggiornato con
cadenza annuale in relazione ai crediti successivamente
ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di
dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi
dell'art. 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni o a seguito di giudizio di
opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e
100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonche' ai sensi
dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come
modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Alla copertura finanziaria della gestione speciale
concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data
dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui
al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il limite delle
disponibilita' del Fondo istituito dall'art. 54, comma 3,
della legge 2 dicembre 1997, n. 449.
4. Sulla base delle istanze di intervento pervenute
entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo
predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano
triennale per i versamenti delle risorse finanziarie
previste dal comma 3. Il piano e' aggiornato annualmente in
funzione delle istanze di indennizzo che perverranno
successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 3.
5. Gli intermediari aderenti al Fondo alla data
dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento versano
alla gestione speciale l'importo previsto a loro carico ai
sensi dei commi 3 e 4, secondo un criterio di ripartizione
proporzionale tra gli intermediari medesimi, sulla base
della contribuzione complessivamente da ciascuno versata, o
dovuta, dalla data di adesione al Fondo alla data
dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento.
6. I piani di cui ai commi 1 e 4 ed i loro
aggiornamenti nonche' la ripartizione dell'importo a carico
degli intermediari di cui al comma 5, sono comunicati al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che li approva entro sessanta giorni, sentite la
Banca d'Italia e la Consob".
- Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale n.
238/1998, a seguito delle modificazioni apportate dal
regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 6 (Saldo della gestione). - La gestione speciale
si chiude al 30 giugno 2005.
2. L'eventuale attivo residuo e' ripartito tra gli
intermediari di cui all'art. 4, comma 5, e il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in
misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla
copertura finanziaria della gestione speciale.".



 
Art. 2.
1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005".
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 90
 
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