Il comune di Nago - Torbole (provincia di Trento) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di confermare anche per l'anno 2003 e per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di diversificare l'aliquota di cui al punto 1) del presente dispositivo secondo i seguenti criteri: aliquota 4 per mille: 1) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: a) del soggetto passivo residente nel comune; b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; 2) per la pertinenza dell'abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze il beneficio del presente punto e' esteso ad un unica unita' immobiliare di pertinenza). Tale agevolazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1o grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata); aliquota 4,5 per mille: 1) per l'unita' immobiliare locata: a) utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato; l'applicazione dell'aliquota sopracitata e' subordinata alla presentazione, entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione, di una comunicazione che individui l'unita' abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, e durata) e gli estremi di registrazione del contratto; aliquota del 6 per mille (nuova a decorrere dal 1 gennaio 2002) 1) per le aree fabbricabili. aliquota 7 per mille: 1) per le unita' immobiliari e relative pertinenze che risultano non locate (privi di contratto regolarmente registrato); 2) per le unita' immobiliari e relative pertinenze di proprieta' di soggetti (persone fisiche e societa) non residenti nel comune (cosiddette seconde case), utilizzate a scopi turistici (dal proprietario o da terzi) o non utilizzate, in quanto rientranti nella fattispecie degli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale. Sono esclusi dall'applicazione di tale aliquota: a) unita' immobiliari e relative pertinenze di soggetti residenti, purche' locate anche solo parte dell'anno a scopo turistico; b) unita' immobiliari e relative pertinenze utilizzate dai residenti o dai loro familiari (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata); 4) di confermare per il 2003 in Euro 258,22, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s uccessive modificazioni, per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: a) del soggetto passivo residente nel comune; b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate; a) e per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata); 5) di precisare che per la pertinenza dell'abitazione principale, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato, la detrazione di Euro 258,22 si applica solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; 6) di confermare anche per il 2003 la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ad Euro 103,29 come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. (Omissis). |