Il comune di Porto Empedocle (provincia di Agrigento) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). Confermare, con effetto dal 1 gennaio 2003, le seguenti aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille; aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili; aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e le pertinenze , nonche' per i terreni fabbricabili; aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate; aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico, localizzate nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29 ed aumentare la stessa a Euro 129,12 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale: 1) pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a Euro 10.845,60 piu' Euro 1032,91 per ogni persona a carico; 2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino ad Euro 10.845,60 piu' Euro 1032,91 per ogni persona a carico; nel caso di presenza, nei nuclei familiare suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico del contribuente , l'aumento del reddito e' elevato per ogni persona a carico da Euro 1032,91 a Euro 1549,37. Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di Euro 129,12 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie: A/1 (abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville). (Omissis). |