Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SUBIACO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Subiaco (provincia di Roma) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2003 nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'ICI istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per le abitazioni principali come identificate al punto 1) dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 54 del 30 ottobre 1998;
2. di fissare per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille, l'aliquota da applicare agli altri fabbricati diversi dalla abitazione principale ed alle aree fabbricabili;
3. di fissare per l'anno 2003, nella misura del 6,50 per mille, l'aliquota da applicare alle abitazioni concesse in comodato a figli o genitori ivi residenti, senza alcuna delle detrazioni di cui al punto seguente;
4. di fissare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni:
a) in Euro 114 per l'abitazione principale;
5.
a) in Euro 130 per l'abitazione principale con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a Euro 10.000;
b) in Euro 207:
b1) anziani che al 31 dicembre 2002 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a Euro 12.000;
c) in Euro 258:
c1) per abitazione principale di pensionato che vive da solo con reddito complessivo lordo pari alla pensione minima INPS.
I soggetti di cui al punto 5 devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) possesso del titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);
b) il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 - A6.
La detrazione effettiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita della sola abitazione principale.
Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potra' usufruire di una sola delle su esposte detrazioni.
Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra viene definita la seguente procedura:
autocertificazione: mediante compilazione, entro il 30 giugno 2003 di apposito stampato da richiedere all'Ufficio tributi del Comune;
per il reddito: quello percepito nell'anno precedente, presentando copia del 730 o Mod. Unico o CUD.
(Omissis).
 
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