Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 febbraio 2003 |
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale. |
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IL CAPO del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modifiche; Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale; Visto l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facolta' di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale; Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale; Decreta: Art. 1. Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale. |
| Art. 2. Rispondenza a norme generali Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada. |
| Art. 3. Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, debbono essere dotati di: attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale; impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni, certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994; materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore; idoneo estintore. Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpo o servizio di polizia locale, possono essere equipaggiati con: dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada; scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l'individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformita' a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali; grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilita' posteriore del conducente. |
| Art. 4. Prescrizioni per l'immatricolazione Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono immatricolati esclusivamente a nome dell'ente di appartenenza del corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli. Roma, 20 febbraio 2003 Il capo del Dipartimento: Fumero |
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