Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE 11 marzo 2003, n. 41
Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Monitoraggio dei contratti di grande rilievo per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati.

Ai responsabili dei sistemi
informativi automatizzati delle
Amministrazioni destinatarie del
decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento della funzione
pubblica
Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Ragioneria generale dello
Stato

1. Premessa.
L'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede che "e' oggetto di periodico monitoraggio" l'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, "determinati come contratti di grande rilievo".
La stessa norma prevede, inoltre, che le amministrazioni possono affidare "l'esecuzione del monitoraggio" a societa' specializzate - incluse in un apposito elenco predisposto dall'Autorita' - a condizione che esse non risultino collegate "con le imprese parte dei contratti", ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Con la presente circolare l'Autorita' intende ora:
a) ridefinire le cause di incompatibilita' per i monitori esterni rilevabili in sede di esame della richiesta di qualificazione;
b) dettare le linee guida per:
la selezione di un monitore esterno attraverso procedure concorsuali, con particolare riguardo alle cause di incompatibilita' relative allo specifico contratto da sottoporre al monitoraggio;
la successiva stipula dei contratti di monito raggio;
c) fornire definizioni utili ai fini di consentire una univoca interpretazione dei criteri di incompatibilita' enunciati.
In particolare:
il punto 3 della presente circolare sostituisce:
il punto 2.2 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, concernente la "verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilita'";
il punto 6 della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, concernente le "cause di incompatibilita' per i monitori esterni";
il punto 4 sostituisce il punto 9 della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, concernente l'affidamento delle attivita' di monitoraggio e verifica ex post ad un monitore.
Resta, pertanto, immutato quanto previsto dalle circolari 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, e 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, nelle parti non superate o emendate, e la circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, riguardante i gruppi di monitoraggio interni. 2. Definizioni.
Ai fini dell'applicazione della presente circolare, si intende per:
a) Forniture ICT: l'insieme delle seguenti tipologie di attivita' e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio:
sviluppo di sistemi informativi e software applicativo: tutte le attivita' incentrate sull'utilizzo di metodologie, tecnologie e prodotti informatici, destinate alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono svolte per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi automatizzati;
servizi ICT: i servizi di Information and Communication Technology, basati su tecnologie informatiche, non destinati alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono forniti per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati;
prodotti ICT: il risultato di attivita' inerenti la progettazione, realizzazione, vendita, consegna, installazione, configurazione, di infrastrutture informatiche sotto forma di beni materiali (hardware) o immateriali (software di base e d'ambiente).
b) Amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, cioe' tutti i destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (art. 1, comma 1);
c) Monitori interni: i gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni, qualificati dall'Autorita' ad operare sui relativi contratti informatici, sulla base dei criteri indicati nella circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, cosi' come modificati dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38;
d) Monitori esterni: le societa' specializzate in attivita' di monitoraggio, ivi incluse quelle qualificate dall'Autorita' sulla base dei criteri indicati nella circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, cosi' come modificati dalla presente circolare, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
e) Raggruppamenti di societa': tutte le tipologie di soggetti previsti dal decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE);
f) Societa' ICT: esclusivamente nel contesto della presente circolare, le societa', o raggruppamenti di societa', operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3 anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, valori entrambi calcolati al netto di IVA;
g) Fornitori: le societa' che abbiano stipulato con un'amministrazione un contratto "di grande rilievo" per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, sottoposto all'azione di direzione dei lavori da parte di un monitore. 3. Cause di incompatibilita' per i monitori esterni.
Le fasi di verifica previste dalla metodologia di qualificazione delle societa' di monitoraggio di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, cosi' come modificata dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, sono le tre seguenti, ciascuna propedeutica all'altra, e riguardano:
la completezza della documentazione richiesta: prerequisito per la qualificazione e' la produzione, da parte della societa' aspirante alla qualificazione, della documentazione atta a consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti;
l'insussistenza di cause di incompatibilita': il riconoscimento che per la societa' aspirante alla qualificazione non sussistono cause di incompatibilita' per l'affidamento di attivita' di monitoraggio costituisce presupposto essenziale ai fini della valutazione della capacita' tecnica della stessa;
la capacita' tecnica: e' richiesta un'adeguata capacita' tecnica complessiva che deve essere comprovata da un'idonea organizzazione aziendale, dalla necessaria competenza del management, dall'adozione di tecniche e metodiche adeguatamente strutturate e rappresentate, da rilevanti esperienze maturate nella gestione di progetti di monitoraggio aventi dimensioni e complessita' paragonabili a quelle riscontrate nei contratti "di grande rilievo" delle pubbliche amministrazioni.
La societa' ottiene la qualificazione e la conseguente iscrizione nell'elenco tenuto dall'Autorita' una volta superate tutte le tre anzidette fasi di verifica. Nel caso in cui una di esse non venga superata, la societa' viene esclusa dal prosieguo del processo di qualificazione e, pertanto, non puo' essere qualificata e inserita nel citato elenco.
Fermo restando quanto previsto per la prima e la terza fase del procedimento di qualificazione dei monitori esterni, con la presente circolare vengono apportate ulteriori modifiche per quanto attiene alla seconda fase del procedimento, concernente la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilita', gia' oggetto di modifiche con la circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38.
Esse riguardano, in particolare:
a) dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita' resa dalla societa' aspirante alla qualificazione e' contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ben noti all'Autorita' attraverso convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali ed altra documentazione ufficiale;
b) vendita non marginale di forniture ICT: la societa' aspirante alla qualificazione e' una societa' ICT, ovvero vende, o ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, valori entrambi calcolati al netto di IVA;
c) legame di dipendenza non marginale con societa' ICT:
la societa' aspirante alla qualificazione partecipa ad una societa' ICT in misura superiore al 20% del capitale sociale di questa;
la societa' aspirante alla qualificazione e' partecipata da una societa' ICT in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale;
la societa' aspirante alla qualificazione e' partecipata, in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, da una societa' terza, che a sua volta partecipa ad una societa' ICT, in misura superiore al 20% del capitale sociale di quest'ultima.
La verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilita' si effettua sulla base:
del modulo QSM/II riprodotto nell'appendice I;
della dichiarazione prevista al punto I.A del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, redatta dalla societa' aspirante alla qualificazione o, nel caso di Raggruppamenti di societa', da ognuna delle societa' raggruppate, conformemente al modello riprodotto nell'appendice II, a firma del legale rappresentante;
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la societa' aspirante alla qualificazione o, nel caso di Raggruppamenti di societa', ognuna delle societa' raggruppate, in persona del legale rappresentante, dichiara la composizione del capitale.
La societa' cui sia stata rifiutata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di societa', ognuna delle societa' raggruppate, non potra' presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera dell'Autorita' relativa alla mancata qualificazione.
Nel caso di societa' gia' iscritta nell'elenco dei monitori, la revoca della qualificazione e' effettuata con provvedimento motivato dell'Autorita'. La societa' cui sia stata revocata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di societa', ognuna delle societa' raggruppate, non potra' presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della delibera dell'Autorita' relativa alla revoca della qualificazione stessa.
La qualificazione abilita il monitore all'esecuzione di attivita' sia di monitoraggio, sia di verifica ex post. 4. Affidamento delle attivita' di monitoraggio e verifica ex post ad un monitore.
Per le attivita' di monitoraggio e verifica ex post l'Amministrazione puo' utilizzare un monitore interno, qualificato ai sensi della circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, cosi' come modificata dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38. Il monitore interno puo' operare esclusivamente su contratti afferenti all'Amministrazione di appartenenza. Un monitore interno al quale sia stata negata, o revocata, la qualificazione da parte dell'Autorita' non puo' essere impegnato in attivita' di monitoraggio o verifica.
L'aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad un monitore esterno avviene di regola in base ad una procedura concorsuale, preferibilmente ristretta (appalto concorso), salvo i casi in cui sia possibile ricorrere alla trattativa privata.
In considerazione del valore economico dei contratti "di grande rilievo", quello del contratto di monitoraggio supera generalmente la soglia comunitaria. Il meccanismo di aggiudicazione da applicare e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, conformemente al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.
Cio' premesso, si ritiene utile che la procedura concorsuale preveda che:
siano effettuati almeno due incontri con le societa' concorrenti: il primo per fornire congiuntamente le informazioni eventualmente richieste sul contratto oggetto dell'azione di monitoraggio, il secondo per comunicare la valutazione espressa relativamente alle capacita' tecniche e procedere, poi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
la durata del contratto di monitoraggio sia collegata a quella del contratto informatico per il quale e' prevista l'attivita' di direzione dei lavori o, nel caso di realizzazione di studi di fattibilita' o di verifiche ex post, al tempo necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
la societa' concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio, uguale o superiore al doppio dell'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;
la societa' concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio, attribuibile ad attivita' di monitoraggio uguale o superiore all'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;
la societa' mandataria, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, soddisfi da sola almeno il 40% dei limiti previsti per il fatturato;
la societa' concorrente non possa ricorrere al subappalto;
la societa' concorrente possa ricorrere a consulenti esterni per una percentuale dell'impegno complessivamente previsto inferiore al 30% dell'impegno-persona complessivamente previsto;
la societa' concorrente impieghi non piu' di due persone fisiche per ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;
la societa' concorrente pratichi una tariffa media per giorno-persona non inferiore ad un valore minimo, fissato in relazione alla competenza richiesta;
la societa' concorrente indichi nell'offerta in maniera dettagliata:
l'approccio metodologico per la realizzazione, se richiesta, di studi di fattibilita', piani di continuita' ed emergenza, analisi della soddisfazione del personale dell'amministrazione;
i criteri e le metodologie che intende applicare per la direzione dei lavori;
l'indice e i contenuti della documentazione da rilasciare nel corso delle attivita' di monitoraggio;
le modalita' di trasferimento di conoscenze e competenze, se richiesto;
la descrizione delle risorse professionali che intende utilizzare, con riferimento all'anzianita' lavorativa, alla formazione, ai ruoli ricoperti, ai progetti ed ai clienti per i quali esse abbiano operato, fornendo i relativi curricula;
il piano di progetto che descriva le diverse attivita' previste, definisca l'organizzazione del lavoro e pianifichi la quantita', e la qualita', delle risorse professionali da impiegare in relazione alle attivita' previste.
Il possesso della certificazione EN ISO 9001 da parte della societa' concorrente non deve essere considerato requisito necessario.
Alla procedura concorsuale possono chiedere di partecipare societa' gia' iscritte nell'elenco e societa' non ancora qualificate. L'eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad una societa' non qualificata non comporta l'iscrizione nell'elenco delle societa' qualificate.
Gli atti di gara devono conformarsi alla metodologia di qualificazione di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, cosi' come modificata dalla presente, in modo da consentire, nei confronti delle societa' non qualificate, analisi equivalenti a quelle svolte dall'Autorita' per i monitori esterni qualificati.
Le societa' qualificate sono esonerate dal produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione. Conseguentemente, non si deve procedere alla loro valutazione.
E' opportuno che gli atti di gara prevedano:
l'iscrizione nell'elenco dei monitori esterni o, in alternativa, la presentazione dei documenti previsti ai punti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; la mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti comporta l'esclusione dalla gara;
l'esclusione delle societa' che non dichiarino l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di incompatibilita' previste al precedente punto 3; il requisito della compatibilita' e' ritenuto soddisfatto per i monitori esterni compresi nel suddetto elenco tenuto dall'Autorita';
l'esclusione delle societa' che non dimostrino di possedere la capacita' tecnica prevista al punto 2.3 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; i monitori esterni si ritengono, comunque, dotati di capacita' tecnica adeguata.
l'esclusione delle societa' alle quali l'Autorita' abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione, salvo che nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto, o la revoca, della qualificazione o siano trascorsi almeno dodici mesi dal provvedimento dell'Autorita', prevedendo altresi', in quest'ultimo caso, la verifica da parte dell'Amministrazione dell'adeguatezza della capacita' tecnica e dell'insussistenza di cause di incompatibilita';
l'esclusione delle societa' alle quali l'Autorita' abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione nell'intervallo temporale compreso tra l'emissione del bando di gara e la stipula del contratto di monitoraggio; a tal fine la commissione di gara e l'Amministrazione appaltante verificheranno la permanenza delle societa' concorrenti e della societa' risultata aggiudicataria nell'elenco dei monitori esterni;
la possibilita', per l'Amministrazione, di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui l'Autorita' abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione durante il periodo di validita' del contratto.
Nella fase di prequalificazione particolare attenzione deve essere posta, da parte della commissione di gara, alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilita' per l'esercizio dell'attivita' di monitoraggio sullo specifico contratto dell'amministrazione appaltante per il quale e' richiesto il monitoraggio stesso.
Una societa', o un Raggruppamento di societa', non puo' essere invitata o ammessa a partecipare ad una gara di monitoraggio, e tantomeno esserne aggiudicataria, in presenza di:
a) dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita' resa dalla societa' concorrente e' contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Amministrazione appaltante attraverso comunicazioni dell'Autorita', convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali, o altra idonea documentazione;
b) legame di dipendenza con il fornitore del contratto da monitorare:
la societa' concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di societa', una delle societa' raggruppate, ha partecipazioni, di qualsivoglia entita', in quella del fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di societa', in una qualsiasi delle societa' raggruppate;
la societa' concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di societa' una qualsiasi delle societa' raggruppate e' partecipata in qualsivoglia misura dal fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di societa', da una qualsiasi delle societa' raggruppate;
la societa' concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di societa' una qualsiasi delle societa' raggruppate, e' partecipata in qualsiasi misura da una societa' terza che, a sua volta, partecipa in qualsivoglia misura a quella del fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di societa', ad una qualsiasi delle societa' raggruppate.
La verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' si effettua sulla base:
della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita', redatta dalla societa' aspirante alla aggiudicazione o, nel caso di Raggruppamenti di societa', da ognuna delle societa' raggruppate, conformemente al modello riprodotto nell'appendice III, a firma del legale rappresentante;
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la societa' concorrente o, nel caso di Raggruppamenti di societa', ognuna delle societa' raggruppate, in persona del legale rappresentante, dichiara la composizione del capitale. 5. Atti di gara per l'appalto di servizi di monitoraggio.
Nel sito dell'Autorita' (www.aipa.it) sono suggeriti la struttura ed i contenuti degli atti di gara per appaltare i servizi di monitoraggio.
E' opportuno che gli atti di gara per l'appalto di servizi di monitoraggio siano il piu' possibile conformi a detti suggerimenti. 6. Limiti di applicazione.
Quanto previsto dalla presente circolare non si applica:
ai contratti di monitoraggio stipulati prima della data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale;
alle gare per l'appalto di contratti di monitoraggio il cui bando di gara sia stato pubblicato, prima della data di pubblicazione della circolare stessa, nella Gazzetta Ufficiale. 7. Appendici.
Le Appendici I, II e III costituiscono parti integranti della presente circolare.
Roma, 11 marzo 2003
Il presidente f.f.: Batini
 
Appendice I
Modulo QSM/II - Verifica della compatibilita'
con attivita' di monitoraggio

Il seguente modulo sostituisce quelli con la stessa denominazione riportati sia nell'appendice I della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, sia nell'appendice I della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38.

Mod. QSM/II - Verifica della compatibilita'
con attivita' di monitoraggio

Criteri di esclusione

--------------------------------------------------------------------- 1 Dichiarazione non veritiera

La dichiarazione di insussistenza di cause di SI
compatibilita' resa dalla societa' aspirante NO
alla qualificazione e' contraddetta, in tutto
o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti
all'Autorita'?

2 Vendita non marginale di forniture ICT

La societa' aspirante alla qualificazione e' SI
una societa' ICT, ovvero vende, o ha venduto, in NO
uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT,
per un valore complessivo superiore al 30% di quello
del proprio fatturato annuo corrispondente, valori
entrambi calcolati al netto di IVA?

3 Legame di dipendenza non marginale con societa' ICT

3.1 La societa' aspirante alla qualificazione partecipa SI
ad una Societa' ICT in misura superiore al 20% del NO
capitale sociale di questa?

3.2 La societa' aspirante alla qualificazione e' SI
partecipata da una Societa' ICT in misura superiore NO
al 20% del proprio capitale sociale?

3.3 La societa' aspirante alla qualificazione e' partecipata, SI
in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, NO
da una societa' terza, che a sua volta partecipa ad una
Societa' ICT, in misura superiore al 20% del capitale
sociale di quest'ultima?

NOTE ---------------------------------------------------------------------

Appendice II

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) circa l'insussistenza di cause di incompatibilita' per la qualificazione prevista dal punto I.A del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16 e dal paragrafo 3 della
circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41.
Il sottoscritto .................................................., nato a ..................................... il .................... e residente in ..........................., in via ................., nella qualità di ............................ e legale rappresentante della ....................................... (di seguito "Società"), con sede legale in ..................... via ......................., partita IVA e codice fiscale n. ...................................., Registro delle imprese n. .........................................., Rea di .................................. n. ........................

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41:
Forniture ICT, l'insieme delle tipologie di attivita' e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio;
Raggruppamento di societa', tutte le tipologie di soggetti previsti dal D.Lgs. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE);
Societa' ICT, le societa', o raggruppamenti di societa', operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA' CHE LA SOCIETA'
a) non vende e non ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, ambedue al netto di IVA;
b) non partecipa in misura superiore al 20% al capitale sociale di una societa' ICT;
c) non e' partecipata in misura superiore al 20% da una societa' ICT;
d) non e' partecipata in misura superiore al 20% da una societa' terza che a sua volta partecipi in misura superiore al 20% del capitale sociale di una societa' ICT;

In fede ......................

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identita' del dichiarante.

Appendice III

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) circa l'insussistenza di cause di incompatibilita' per la partecipazione a gara per l'affidamento di servizi di monitoraggio prevista dal paragrafo 4 della circolare 11 marzo 2003, n.
AIPA/CR/41.
Il sottoscritto .................................................., nato a ..................................... il .................... e residente in ..........................., in via ................., nella qualità di ............................ e legale rappresentante della ....................................... (di seguito "Società"), con sede legale in ..................... via ......................., partita IVA e codice fiscale n. ...................................., Registro delle imprese n. .........................................., Rea di .................................. n. ........................

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41:
Forniture ICT, l'insieme delle tipologie di attivita' e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio.
Raggruppamento di societa', tutte le tipologie di soggetti previsti dal D. Lgs. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE).
Societa' ICT, le societa', o raggruppamenti di societa', operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3 anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA.
Fornitore, la societa' che abbia stipulato con l'Amministrazione il contratto per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, da sottoporre all'azione di direzione dei lavori.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA' CHE LA SOCIETA'
a) non partecipa in qualsiasi misura al fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di societa' ad una qualsiasi delle societa' raggruppate;
b) non e' partecipata in qualsiasi misura dal fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di societa' da una qualsiasi delle societa' raggruppate;
c) non e' partecipata in qualsiasi misura da una societa' terza che a sua volta partecipa in qualsiasi misura al fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di societa' ad una qualsiasi delle societa' raggruppate.

In fede .................

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identita' del dichiarante.
 
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