Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2003, n. 43
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle attivita' produttive;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
2 febbraio 2002, n. 23

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "tra il territorio di paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunita' europea ed il territorio di paesi terzi";
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata";
c) all'articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";
d) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformita'" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformita' del tipo";
e) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti";
f) all'articolo 15, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.";
g) all'articolo 15, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005.";
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15";
i) all'allegato V, le parole: "ai sensi dell'allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'allegato IV".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato, e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 138 del 1° giugno 1999.
- La direttiva 2001/2/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 005 del 10 gennaio 2001.
- La decisione 2001/107/CE reca: "2001/107/CE:
Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2001 che rinvia
per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data
di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del
Consiglio". (Gazzetta Ufficiale n. L 039 del 9 febbraio
2001).
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2000". L'art. 1, comma 4, cosi' recita:
"4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1".
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, reca:
"Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della
decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a
pressione trasportabili.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23,
vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 1 (Scopo e ambito d'applicazione). - 1. Il
presente decreto persegue lo scopo di accrescere la
sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili
omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e
per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche
con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul
mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione
ripetuta.
2. Il presente decreto si applica:
a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle
attrezzature a pressione trasportabili di nuova
fabbricazione definite all'art. 2;
b) per quanto riguarda la rivalutazione della
conformita', alle attrezzature a pressione trasportabili
esistenti definite all'art. 2, conformi ai requisiti
tecnici stabiliti:
1) per le attrezzature a pressione trasportabili
per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e
dalle disposizioni interne di recepimento;
2) per le attrezzature a pressione trasportabili
per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE
e dalle disposizioni interne di recepimento;
c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e
l'ispezione periodica:
1) alle attrezzature a pressione trasportabili di
cui alle lettere a) e b);
2) alle bombole per gas esistenti che recano il
marchio di conformita' previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse
sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15,
commi 1 e 2, o, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello
stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non
rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti
dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni
interne di recepimento.
4. Non rientrano, altresi', nell'ambito di applicazione
del presente decreto le attrezzature a pressione
trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di
trasporto di merci pericolose tra il territorio della
Comunita' europea ed il territorio di Paesi terzi,
realizzate a norma dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7
della direttiva 94/55/CE, o dell'art. 6, paragrafo 1, e
dell'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE."
- Il testo dell'art. 3, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 3 (Valutazione di conformita' per l'immissione
sul mercato della Comunita' europea delle attrezzature a
pressione trasportabili di nuova fabbricazione). - 1. I
recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono
essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle
direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne
di recepimento. La conformita' di tali attrezzature a
pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve
essere accertata da un organismo notificato ed attestata
mediante le procedure di valutazione di conformita' fissate
dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione
utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle
relative disposizioni degli allegati alle direttive
94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di
recepimento.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione
diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione
trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le
valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle
bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di
valutazione della conformita' di livello pari o superiore a
quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati.
Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il
trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di
valutazione della conformita' separata da quella relativa
al recipiente od altra cisterna.
4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3 per
quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non
contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle
disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai
requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo medesimo, ad una procedura di
valutazione della conformita' di categoria II, III o IV, a
seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella
categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del
presente decreto.
5. Non e' consentito vietare, limitare o ostacolare
l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle
attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e
recanti il relativo marchio previsto dall'art. 10, commi 1
e 2.".
- Il testo dell'art. 5, come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
"Art. 5 (Rivalutazione della conformita' per le
attrezzature a pressione trasportabili esistenti). - 1. La
conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili,
indicate nell'art. 1, comma 2, lettera b), alle relative
disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e
96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, deve
essere accertata da un organismo notificato secondo la
procedura di rivalutazione della conformita' di cui
all'allegato IV, parte II. Quando tali attrezzature sono
fabbricate in serie, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, puo' autorizzare l'effettuazione della
rivalutazione della conformita' relativa ai recipienti,
compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per
il trasporto, da parte di un organismo autorizzato, a
condizione che la rivalutazione della conformita' del tipo
venga operata da un organismo notificato.
2. Non e' consentito vietare, limitare od ostacolare
l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle
attrezzature a pressione trasportabili di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), conformi al presente decreto e recanti
il marchio pertinente previsto all'art. 10, comma 1.".
- Il testo dell'art. 6 cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 6 (Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta).
- 1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro
rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto,
di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e' effettuata da un
organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di
cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle
cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori
utilizzati per il trasporto, e' effettuata da un organismo
notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV,
parte III, modulo 1. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti puo' autorizzare l'effettuazione
dell'ispezione periodica delle cisterne, a cura degli
organismi autorizzati all'uopo riconosciuti idonei, che
operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato;
secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III,
modulo 2, concernente l'ispezione periodica mediante
garanzia di qualita'.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili indicate
nell'art. 1, comma 2, possono essere sottoposte ad
un'ispezione periodica in qualsiasi Stato membro della
Comunita' europea in conformita' alla normativa
comunitaria.
3. Non e' consentito, in forza di motivi concernenti le
attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali,
vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione, compresi il
riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica,
delle:
a) attrezzature indicate nell'art. 1, comma 2,
lettere a) e b) e lettera c), punto 1), se le stesse sono
conformi alle disposizioni di cui al presente decreto e
recano il marchio corrispondente;
b) bombole per gas esistenti che recano il marchio di
conformita' previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE
e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile
1986, del Ministero dei trasporti nonche' il marchio e il
numero di identificazione di cui all'art. 10, comma 3,
attestanti l'avvenuta sottoposizione a ispezione periodica.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce i requisiti nazionali relativi al deposito o
all'utilizzazione delle attrezzature a pressione
trasportabili, con esclusione delle attrezzature o degli
accessori necessari durante il trasporto. Restano in
vigore, a norma dell'art. 7, i requisiti nazionali
concernenti i dispositivi per il collegamento, i codici di
colore e la temperatura di riferimento.".
- La direttiva 84/525/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 300 del 19 novembre 1984.
- La direttiva 84/526/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 300 del 19 novembre 1984.
- La direttiva 84/527/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 300 del 19 novembre 1984.
- Il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro
dei trasporti, reca: "Recepimento delle direttive CEE
numeri 76/767, 84/527, 84/525 e 84/526, riguardanti la
costruzione ed i controlli di particolari categorie di
bombole.".
- Il testo dell'art. 15, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle
attrezzature a pressione trasportabili, con l'esclusione
dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e
delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto stesso.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle
cisterne, a decorrere dal 1° luglio 2003.
3. E' consentita fino al 30 giugno 2003 l'immissione
sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a
pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla
normativa anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto. E' altresi' ammessa la successiva messa
in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a
tale data.
4. E' consentita fino al 1° luglio 2005 l'immissione
sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione
delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi
alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2003. E'
altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle
attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005".
- Il testo dell'art. 16 cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:
"Art. 16 (Applicabilita' di norme di recepimento di
direttive CEE). - 1. A partire dalle date di cui all'art.
15 commi 1 e 2, o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni
dalle date ivi indicate, le direttive 84/525/CEE,
84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto
ministeriale 7 aprile 1986 del Ministro dei trasporti
trovano applicazione limitatamente alle disposizioni
dettate dall'art. 1 e dall'allegato I, parti 1, 2 e 3, di
ciascuna di esse. Le disposizioni di cui alla direttiva
76/767/CEE, recepita con il decreto ministeriale 7 aprile
1986, del Ministro dei trasporti, non sono piu' applicabili
a decorrere dalle date indicate nell'art. 15, commi 1 e 2
o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi
indicate; per le attrezzature a pressione trasportabili che
rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.
Le omologazioni CEE di modelli di bombole rilasciate in
applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e
84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile
1986, del Ministro dei trasporti, sono comunque
riconosciute equivalenti alle certificazioni CE previste
dal presente decreto.".
- Il testo dell'allegato V, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato, cosi' recita:

"Allegato V

Moduli per la valutazione della conformita'

La tabella seguente indica quali moduli di valutazione della conformita' devono essere seguiti ai sensi dell'allegato IV, parte 1, per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

===================================================================== Categorie di attrezzature a | pressione trasportabili |Moduli ===================================================================== 1. Recipienti in cui il prodotto | della pressione di prova per la | capacita' e' inferiore o pari a 30| MPa/litro (300 bar/litro). |A1, oppure D1, oppure E1 --------------------------------------------------------------------- 2. Recipienti in cui il prodotto | della pressione di prova per la | capacita' e' superiore a 30 e |H, oppure B ed E combinati, oppure inferiore o pari a 150 MPa/litro |B e C1 combinati, oppure B1 e F (rispettivamente 300 e 1500 |combinati, oppure B1 e D bar/litro). |combinati. --------------------------------------------------------------------- 3. Recipienti in cui il prodotto | della pressione di prova per la | capacita' e' superiore a 150 | MPa/litro (1.500 bar/litro), |G, oppure H1, oppure B e D nonche' le cisterne. |combinati, oppure B e F combinati.

Nota 1: Le attrezzature a pressione trasportabili
devono essere sottoposte ad una delle procedure di
valutazione della conformita', che il fabbricante puo'
scegliere tra quelle previste per la categoria in cui sono
classificate. Per i recipienti o i loro rubinetti ed altri
accessori utilizzati per il trasporto, il fabbricante puo'
parimenti scegliere di applicare una delle procedure
previste per le categorie superiori.
Nota 2: Nel quadro delle procedure per la garanzia
della qualita', l'organismo notificato, quando svolge
visite senza preavviso, preleva un campione
dell'attrezzatura dai locali di fabbricazione o di
magazzinaggio al fine di effettuare o far effettuare una
verifica della conformita' ai requisiti della presente
direttiva. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo
notificato del programma di produzione previsto.
L'organismo notificato effettua almeno due visite durante
il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite
successive e' determinata dall'organismo notificato sulla
base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli
pertinenti dell'allegato IV, parte I.".



 
Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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