Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 marzo 2003, n. 42 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3564): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (Martino) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 22 gennaio 2003. Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, XI. Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 28, 29 gennaio 2003; il 4, 5, 11, 12 febbraio 2003. Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 e approvato il 20 febbraio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2023): Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 21 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 25 febbraio 2003. Esaminato dalla 4ª commissione il 25, 26, 27 febbraio 2003. Esaminato in aula l'11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.
Avvertenza: Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
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| Art. 2.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4
All'articolo 2: al comma 1, le parole: "euro 1.930.389" sotto sostituite dalle seguenti: "euro 2.918.692"; al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: ", nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito". Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. - (Partecipazione italiana ai processi di pace in corsa per la Somalia e il Sudan). - 1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonche' alle attivita' della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di personale militare). - 1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attivita' operative" e' inserita la seguente: "ovvero". 2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331"". All'articolo 3: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'indennita' di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2"; dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: " 3-bis. In deroga a quarto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito". All'articolo 10, al comma 1, le parole: "escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910". |
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