Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CARUGO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carugo (provincia di Como), ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
di confermare che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:
1. l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 5,5 per mille;
2. la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in Euro 130,00, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. la detrazione per abitazione principale e' aumentata a Euro 155,00 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni:
a) proprieta' di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprieta' immobiliari soggette a I.C.I.;
b) reddito del nucleo familiare fino a Euro 28.406,00 annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla Prefettura;
c) percentuale di invalidita' attribuita dalla commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;
d) il diritto alla detrazione e' applicabile una sola volta anche in presenza di piu' disabili nello stesso nucleo familiare;
4. i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare all'Ufficio tributi del comune apposita comunicazione contente, anche in forma di autocertificazione:
cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente;
il possesso dei requisiti di cui al punto 3).
La richiesta dovra' essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi.
(Omissis)
 
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