Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CODOGNE'
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Codogne' (provincia di Treviso), ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di applicare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) 4 per mille:
abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7;
abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli - figli/genitori);
b) 7 per mille: per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;
gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purche' da persone ivi residenti;
c) 6 per mille: aree fabbricabili;
d) 5 per mille: tutti gli altri immobili.
2. di determinare per l'anno 2003 in Euro 114,00 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
3. di determinare per l'anno 2003 in Euro 181,00 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti pensionati che hanno i requisiti di cui all'art. 8 comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili "I.C.I.".
4. di fissare anche per l'anno 2003 l'aliquota agevolata dell'uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori).
(Omissis).
 
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