Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Farra di Soligo (provincia di Treviso), ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare, per il periodo d'imposta 2003, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota unica del sei per mille per tutte le unita' immobiliari, cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. di prendere atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in via ordinaria in Euro 103,29.
3. che sono equiparate alle abitazioni principali (come da previsione regolamentare):
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
4. di elevare la detrazione a Euro 154,94 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale per i contribuenti che abbiano compiuto 70 anni di eta' e appartenenti alla seguente categoria:
nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi di pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima Inps comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo e' composto da una persona), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. La fruizione della maggiore detrazione e' condizionata alla presentazione all'ufficio tributi, entro il 20 dicembre 2003, di una apposita istanza.
(Omissis).
 
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