Il comune di Finale Ligure (provincia di Savona), ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate per l'anno 2002, come di seguito specificate:
Aliquota |Fattispecie impositiva | Detrazione --------------------------------------------------------------------- |a1. abitazione principale | |a2. unita' immobiliari | |appartenenti alle | |cooperative edilizie a | |proprieta' indivisa, | |adibite ad abitazione | |principale dai soci | |assegnatari; a3. unita' | |immobiliari possedute a | |titolo di proprieta' o | |usufrutto da anziani o | |disabili che acquisiscono | |la residenza in istituti di| |ricovero o sanitari a | |seguito di ricovero | |permanente, a condizione | |che le stesse non risultino| |locate; a4. unita' | |immobiliari regolarmente | |assegnate dagli Istituti | |autonomi per le case | Spettante (vedere misura 4,3 per mille|popolari; | detrazione) --------------------------------------------------------------------- |b1. per le unita' | |immobiliari adibite a | |civile abitazione concesse | |in locazione a titolo di | |abitazione principale con | |contratto concertato ai | |sensi dell'art. 2, comma 4,| |della legge 431/1998; b2. | |unita' immobiliari | |destinate a pertinenza | |dell'abitazione principale.| |(Per pertinenze | |dell'abitazione principale | |si intendono le unita' | |immobiliari classificate o | |classificabili nelle | |categorie catastali C2 | |(magazzini, cantine, locali| |di deposito), C6 (garage, | |box, posto auto), C7 | |(tettoie) destinate in modo| |diretto e permanente al | |servizio dell'abitazione | |principale. Possono essere | |considerate pertinenze fino| |ad un numero massimo di una| 4,3 per mille|per categoria catastale); | non spettante --------------------------------------------------------------------- |c1. fabbricati e/o immobili| |a qualsiasi uso destinati, | |diversi comunque da quelli | |adibiti a civile | |abitazione; c2. fabbricati | |realizzati per la vendita e| |non venduti dalle imprese | |che hanno per oggetto | |esclusivo o prevalente | |dell'attivita' la | |costruzione e l'alienazione| |degli immobili; c3. unita' | |immobiliari dichiarate | |inagibili o inabitabili; | |c4. abitazione concessa in | |uso gratuito a parenti fino| |al secondo grado o affini | |di primo grado che nella | |stessa abbiano stabilito la| |propria residenza; c5. | |abitazione locata a | |soggetti residenti nella | |stessa con contratto | 5,8 per mille|registrato; | non spettante --------------------------------------------------------------------- |d1. unita' immobiliari | |adibite a civile | |abitazione, in numero | |massimo di una per singolo | |soggetto passivo (persona | |fisica) residente in altro | |comune, tenute a | |disposizione dallo stesso | |per uso personale (seconda | |casa); d2. abitazioni per | |le quali risultino contatti| |di locazione regolarmente | |registrati di durata almeno| |annuale, nel corso | 7 per mille |dell'ultimo biennio; | non spettante --------------------------------------------------------------------- |e1. unita' immobiliari | |destinate ad abitazione e | |per le quali non risultino | |essere stati registrati | |contratti di locazione di | |durata almeno annuale, | 9 per mille |nell'ultimo biennio; | non spettante
2. di confermare la misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale nel minimo di legge pari a Euro 103,29; 3. di confermare, per i contribuenti residenti nel comune e titolari di pensione, che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', la detrazione d'imposta per abitazione principale a Euro 258,23, a condizione: che risultino proprietari, sull'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (si intendono comprese le relative pertinenze); che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a Euro 11.878,51. 4. di dare allo che per poter usufruire dell'ulteriore detrazione, di cui al punto precedente, il soggetto passivo e' tenuto a presentare all'ufficio tributi, per ogni anno d'imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresi l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.; 5. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1., lettere a3; b1 e b2; c2, c4 e c5; d1 e d2, i soggetti passivi d'imposta devono presentare, entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, pena la decadenza dal beneficio. Chi ha gia' presentato analoga dichiarazione negli anni passati, e' esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che da' diritto all'aliquota agevolata; 6. di dare atto che il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 11418175 intestato a comune di Finale Ligure - Servizio Tesoreria Riscossione I.C.I., direttamente presso gli sportelli della Tesoreria comunale - Banca Carige S.p.a. o a mezzo Bancomat presso l'Ufficio I.C.I. del comune; 7. di dare atto che verranno rispettate le modalita' di pubblicazione previste dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il presente provvedimento; 8. di dare atto che la presente deliberazione sara' allegata al bilancio di previsione 2003 in corso di formazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 267/2000. (Omissis). |