Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 3 marzo 2003, n. 16090
Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonche' dei ciechi civili.

Le leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289 - recanti "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - hanno previsto rispettivamente agli articoli 1 e 40 la possibilita', per le sotto elencate categorie di invalidi, di usufruire di accompagnatori del servizio civile, individuati negli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e nei volontari in servizio civile previsti dalla legge 31 marzo 2001, n. 64.
In particolare, in base alle citate disposizioni, possono beneficiare di accompagnatori del servizio civile:
A) pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
B) grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
C) pensionati di guerra affetti da invalidita' specificate nella tabella E del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare;
D) invalidi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, recante "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili", che svolgano un'attivita' lavorativa o sociale ovvero abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
La legge n. 288/2002 ha altresi' previsto che - a decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti all'assegnazione degli accompagnatori non provvedano, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, a destinare al richiedente il giovane - ai grandi invalidi, che siano affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2 e A-bis della citata tabella E e che fruiscano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, di un accompagnatore militare o del servizio civile, compete, in sostituzione, un assegno mensile pari a Euro 878 per dodici mensilita'.
Inoltre la legge sopra citata ha rimesso ad un decreto interministeriale il compito di accertare, entro il 30 aprile 2003, il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore nonche' di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della legge in argomento ed ai quali gli enti preposti non siano stati in grado di assicurarlo.
L'entita' dell'assegno e' stabilito nella misura di Euro 878 ovvero in misura ridotta al 50 per cento a seconda della gravita' della patologia cui i beneficiari sono affetti.
Occorre evidenziare che la possibilita' di ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnamento non e' previsto dalla legge n. 289/2002 a favore dei ciechi civili.
Cio' premesso, la presente circolare provvede ad individuare le modalita' per l'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari per il servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonche' dei ciechi civili.
Per quanto riguarda la procedura volta a consentire ai soggetti legittimati di fruire per il servizio di accompagnamento di un obiettore di coscienza, si fa presente che i cittadini interessati devono inviare un'istanza, tramite raccomandata a/r, indirizzata all'Ufficio nazionale per il servizio civile sito in Roma, via San Martino della Battaglia n. 6.
All'istanza deve essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni che danno titolo al beneficio.
In particolare:
i soggetti di cui alla lettera A) devono documentare di essere affetti dalle invalidita' specificamente individuate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, di avere lo status di pensionato nonche' dichiarare di non usufruire di un accompagnatore militare;
i soggetti di cui alla lettera B) devono documentare di essere affetti dalle invalidita' contemplate nella tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e dichiarare di non usufruire di un accompagnatore militare.
i soggetti di cui alla lettera C) devono documentare di essere affetti dalle invalidita' contemplate nella tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, di avere lo status di pensionato, di essere stati insigniti di medaglia d'oro al valor militare nonche' dichiarare di non usufruire di un accompagnatore militare;
i soggetti di cui alla lettera D) devono documentare di essere affetti dalle invalidita' contemplate nella legge n. 382/1970 sopra citata nonche' lo status di lavoratore mediante certificato del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, degli ordini o degli albi professionali per i lavoratori autonomi, degli enti o associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, del medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
L'Ufficio, ricevuta l'istanza, accerta la completezza della documentazione trasmessa e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, provvedendo, se necessario, a richiedere l'integrazione della documentazione.
Tale eventuale fase sub-procedimentale comporta la sospensione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 288/2002.
Successivamente l'Ufficio provvede alla tempestiva verifica della esistenza, nell'ambito del comune di residenza del richiedente, di enti che siano convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza e che svolgano attivita' di carattere assistenziale. Effettuata tale verifica, l'Ufficio richiede agli enti individuati la disponibilita' a destinare uno dei giovani da loro impiegati alle specifiche esigenze dell'istante.
Gli enti interessati dovranno inviare apposita comunicazione, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio, solo nel caso in cui sussistano le condizioni per soddisfare la richiesta medesima.
L'Ufficio, in caso di mancata risposta entro il termine sopraindicato, o nel caso in cui non abbia individuato, nell'ambito territoriale di interesse, enti che operano nel settore assistenziale attesta l'impossibilita' di soddisfare la richiesta anche al fine di consentire ai soggetti legittimati di beneficiare dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 288/2002.
La procedura sopradescritta, comportante il coinvolgimento, ai fini dell'individuazione dell'obiettore da destinare al richiedente, degli enti titolari di convenzione, si rende necessaria in quanto il sistema normativo vigente non prevede la possibilita' di una gestione "diretta" degli obiettori di coscienza da parte dell'Ufficio, sia pure per fini di sicura rilevanza, ma conferisce agli enti titolari di una convenzione il compito di provvedere all'impiego e alla gestione diretta dei giovani sia per gli aspetti gestionali che per gli aspetti economico-amministrativi.
Di conseguenza l'Ufficio - diversamente da quanto avviene per le strutture militari - non ha la possibilita' di assegnare un accompagnatore al singolo invalido, a richiesta anche nominativa, in quanto provvede esclusivamente - nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 - a stipulare apposite convenzioni con gli enti interessati all'attuazione del servizio civile, impiegando gli obiettori di coscienza nei diversi settori unicamente mediante assegnazioni presso tali enti.
E' bene evidenziare al riguardo che resta, comunque, ferma la possibilita' per le associazioni cui aderiscono i grandi invalidi di guerra e per servizio o i ciechi civili nonche' per le amministrazioni che ne curino gli interessi, al fine di avvalersi dell'attivita' degli obiettori di coscienza da destinare al servizio di accompagnamento, di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Ufficio secondo le modalita' previste dalla legge n. 230/1998, inviando un'istanza all'Ufficio nazionale per il servizio civile - Servizio convenzioni e progetti - via San Martino della Battaglia n. 6 - Roma, previa presentazione di un apposito progetto volto a soddisfare le specifiche esigenze dei soggetti appartenenti alle categorie sopra individuate e beneficiari delle leggi numeri 288 e 289 del 2002.
Per quanto attiene all'impiego di volontari del servizio civile come accompagnatori dei soggetti beneficiari delle sopra richiamate leggi, si fa presente che anche in tale ipotesi l'Ufficio non puo' procedere - nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 - ad una assegnazione diretta del volontario al singolo richiedente ne' puo' seguire la procedura sopra descritta relativa all'utilizzo -- nel servizio di accompagnamento ai grandi invalidi e ai ciechi civili - degli obiettori assegnati agli enti convenzionati in considerazione della peculiarita' dei progetti di servizio civile volontario la cui approvazione e', peraltro, subordinata alla sussistenza di congruita' tra il numero di volontari da impiegare nel progetto e gli obiettivi da realizzare con il progetto medesimo.
Pertanto, al fine di utilizzare i volontari del servizio civile come accompagnatori delle categorie dei soggetti legittimati, e' necessario che le associazioni cui aderiscono i grandi invalidi di guerra o per servizio e i ciechi civili ovvero le amministrazioni che ne curino gli interessi presentino - ai sensi della legge n. 64/2001 - progetti per il servizio civile volontario finalizzati al soddisfacimento delle specifiche esigenze degli eventuali richiedenti appartenenti alle categorie di cui alle leggi numeri 288 e 289 del 2002.
In merito alle modalita' di presentazione dei progetti, alla valutazione degli stessi da parte dell'Ufficio e al necessario inserimento nei bandi di reclutamento dei volontari, si fa presente che si provvedera' ad applicare la circolare n. 31550/III/2.16 in data 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2002 e sul sito Internet www.serviziocivile.it, salvo che per cio' che concerne:
a) i tempi di presentazione dei progetti;
b) il numero minimo e massimo di volontari da impiegare.
Nel redigere la scheda di progetto allegata alla predetta circolare, gli enti proponenti avranno cura di richiamare le leggi numeri 288 e 289 del 2002 e di accludere l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, degli indirizzi e della categoria di appartenenza dei destinatari finali. I requisiti di appartenenza ad una delle categorie individuate dalle citate leggi numeri 288 e 289 del 2002 sono verificate dall'ente proponente il progetto.
I bandi di selezione dei volontari relativi ai progetti di cui trattasi potranno essere pubblicati anche in date diverse da quelle programmate dalla circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002.
Roma, 3 marzo 2003

Il direttore generale dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile
Palombi
 
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