Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2003, n. 4
Testo del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, coordinato con la legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra".

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana
ad operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e' differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: (("Enduring Freedom")) nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: (("International Security Assistance Force")) (ISAF), e' differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, e' differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e' differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 359.549.625.

Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali", come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002; si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali). - 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data e' diferito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.
2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 31 dicembre 2002.
3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al 31 dicembre 2002.
4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato "International Security Assistance Force" (l.S.A.F.), e' differito al 31 dicembre 2002.
5. Il termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, e' differito al 31 dicembre 2002.
6. Il termine previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e' differito al 31 dicembre 2002.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15".
- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali", come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002.
 
Art. 2.
Partecipazione italiana alla missione di polizia
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

1. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, ((nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennita' e corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'art. 1, comma 3, la misura del 90 per cento e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personle militare e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di misione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente".
 
Art. 2-bis.
Partecipazione italiana ai processi di pace in corso
per la Somalia e il Sudan

(( 1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonche' alle attivita' della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.)) (( 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.)) (( 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
 
Art. 2-ter.
Disposizioni in materia di personale militare

(( 1. All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attivita' operative" e' inserita la seguente: "ovvero".)) (( 2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331".))

Riferimenti normativi:
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2003; si riporta il testo dell'art. 34, comma l, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:
Art. 34. (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale). - 1. Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi".
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001; si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b), come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:
"1. All'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (Omissis).
b) Nell'ambito di ciascuna Forza armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di stato maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonche' i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'art. 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 5:
"3. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato.
4. (Omissis).
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' ed urgenza".
 
Art. 3.
Trattamento economico

(( 1. L'indennita' di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2.))
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF. (( 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.))

Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 2) si riporta il testo dell'art. 14 del medesimo decreto-legge:
"Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiana in Albania e nei Paesi dell'area balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcania nel campo del contrasto alle attivita' di criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma l, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo e' corrisposto in euro, il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati".
- Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, recante "Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia", come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 428, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1996; si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2:
"1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella ex Jugoslavia di cui all'art. 1, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la ex Jugoslavia con l'indennita' di missione ridotta all'ottanta per cento.
2. Al personale militare, non inquadrato nei contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della ex Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, e' attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i soldati all'estero".
 
Art. 4.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.".
 
Art. 5.
Compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente millitare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di Euro 425.250".
 
Art. 6.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42 e' autorizzata la spesa di Euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore delle difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
- Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante "Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania", come modificato dalla legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:
"1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi".
 
Art. 7.
Cessione di materiali

1. Nell'ambito delle finalita' previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
 
Art. 8.
Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri

1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.
2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116 (v. nota all'art. 1):
"1. L'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro delle difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari".
- La legge 20 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e' pubblicata ne supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001; si riporta il testo dell'art. 21:
"Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). - 1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'art. 79 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):
"2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 4, comma 2:
"2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo".
 
Art. 9.
Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 10.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ((esclusi gli articoli 2-bis e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910,)) si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995 - serie generale; si riporta il testo dell'art.1, comma 63:
"63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro".
 
Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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