Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2003, n. 44
Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una piu' funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, ed una piu' razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V, parte II, della Costituzione;
Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante "Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi";
Considerato che la razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevista dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 335/2000, convertito nella legge n. 3/2001, e' necessaria per garantire una piu' efficace tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari ed un elevato livello di sicurezza agroalimentare;
Ritenuto che, nell'ambito della prescritta razionalizzazione, debbano essere privilegiate, in particolare, la programmazione delle attivita' istituzionali, nonche' l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' ispettiva ed analitica, svolte dall'Amministrazione centrale, oltre alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale;
Ritenuto che, allo scopo precipuo di garantire una presenza piu' tempestiva e capillare sul territorio, l'attivita' ispettiva vada espletata per circoscrizioni territoriali omogenee, comprendenti una o piu' Regioni, tenuto conto del numero di aziende operanti e del tipo di produzioni piu' diffuse, nonche' del piu' o meno elevato rischio di commissione di frodi nel comparto agro-alimentare;
Considerato, altresi', necessario procedere alla razionalizzazione delle attivita' di laboratorio, provvedendo alla individuazione di un congruo numero di laboratori, da accreditare a norma del decreto legislativo n. 156/97, con adeguata dotazione organica e strumentale, collocati in strutture funzionali ed idonee a garantire l'espletamento tempestivo delle analisi, nonche' qualificati scientificamente, in grado di conseguire le necessarie specializzazioni nei diversi settori merceologici e di mettere in atto studi indirizzati alla messa a punto di metodi analitici per individuare le sempre piu' sofisticate frodi commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;
Ritenuto indispensabile prevedere un'adeguata razionalizzazione dell'attivita' sanzionatoria, al fine di consentire la definizione con maggiore tempestivita' dei relativi procedimenti, anche in modo da non danneggiare gli operatori del settore nell'accesso al regime degli aiuti comunitari;
Ritenuto che una riorganizzazione fondata sui criteri poc'anzi descritti rappresenti anche lo strumento piu' idoneo per consentire all'Ispettorato di espletare con maggiore efficacia i propri compiti istituzionali;
Ritenuto necessario, allo scopo di rendere piu' agevole il concorso con le altre forze di polizia, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/1986, istituire un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti di tutti gli organi di controllo operanti sul territorio, con il compito di concertare azioni volte ad attuare una piu' incisiva lotta alle frodi agroalimentari, evitando possibili sovrapposizioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Ritenuta necessaria, in considerazione della competenza statale in materia di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, nonche' della peculiare operativita' sul territorio nel settore agricolo ed agroalimentare delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'istituzione di un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con il compito di individuare idonee forme di cooperazione volte a garantire la migliore efficienza e funzionalita' dell'azione di vigilanza sul territorio e della lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;
Considerato che i suddetti organismi collegiali hanno carattere esclusivamente tecnico e che sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati;
Acquisito il parere della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati in data 16 gennaio 2003 e considerato che la IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto del 1 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 5164 del 27 gennaio 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
Ufficio I: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi annuali di attivita'; rapporti con gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato.
Ufficio II: indirizzo e coordinamento operativo dell'attivita' ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; elaborazione ed aggiornamento periodico dei dati riguardanti l'attivita' ispettiva svolta.
Ufficio III: indirizzo e coordinamento operativo dell'attivita' dei laboratori nei vari settori merceologici; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; armonizzazione, per gli aspetti tecnicoanalitici, delle norme interne in materia di prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari con quelle degli altri Paesi europei.
Ufficio IV: trattamento giuridico, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale del personale; mobilita'; contenzioso del lavoro; relazioni sindacali.
Ufficio V: affari generali; gestione dei capitoli di bilancio; trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza; conto annuale delle spese sostenute per il personale, predisposto a norma dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165/2001; tenuta della contabilita' analitica; controllo di gestione a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; stipula di convenzioni di collaborazione con enti vari; informatizzazione degli uffici centrali e periferici.
Ufficio VI: irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza; indirizzo e coordinamento dell'attivita' sanzionatoria svolta dagli uffici periferici; esame delle problematiche giuridiche nelle materie attinenti all'attivita' istituzionale dell'Ispettorato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante:
"Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
"1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e' istituito un Ispettorato centrale repressione
frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla
prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di
qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei
settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
affidati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente
in uffici a livello interregionale, regionale ed
interprovinciale, con laboratori di analisi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge
21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante: "Misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio
2001:
"Art. 2. - Allo scopo di garantire una maggiore
efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale
repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e
forestali e' autorizzato a provvedere, con regolamento da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400/1988, sentite le rappresentanze del personale
interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla
razionalizzazione di tale struttura operativa, con
particolare riguardo alla dislocazione logistica degli
Uffici, al fine di conseguire una piu funzionale presenza
del personale a livello centrale e periferico, fermo
l'attuale organico determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio 1997, ed una piu' razionale organizzazione dei
laboratori d'analisi, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette
dipendenze del Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione (INRAN) e' autorizzato ad effettuare a
richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, reca:
"Rideterminazione delle dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali, e dei
profili professionali del personale del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato
centrale repressione frodi".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante:
"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme
bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 16 del 12 marzo 2001:
"3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, reca: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre
2001, reca: "Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 18 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre
2001, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)":
"1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alla pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2002, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 21 dicembre 2002, reca: "Regolamento recante
rideterminazione della dotazione organica del personale
appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale
repressione frodi".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997, reca: "Attuazione
della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo dei prodotti alimentari".
- Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 6 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante:
"Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
"7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in
concorso, con i nuclei di polizia tributaria della Guardia
di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la
Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9
maggio 2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
"Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi
anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e
le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita' alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro della funzione pubblica, dispone visite ispettive,
a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche,
nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai
fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive,
i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato esercitano presso le
predette amministrazioni, enti ed aziende sia le funzioni
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed all'art. 2,
comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui
all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n.
93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante
presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di
finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in
materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero dell'interno e di altro personale comunque in
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999, recante:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59":
"Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo art. 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza
anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta
da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato
il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono adeguare le normative
regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel
rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme
concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione
dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e
ricercatori delle universita', all'attivita' didattica del
personale della scuola, all'attivita' di ricerca dei
ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6,
ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
disposizioni relative all'accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attivita' di
valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto
all'accesso dei dirigenti di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il
controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il
controllo strategico riferiscono sui risultati
dell'attivita' svolta esclusivamente agli organi di vertice
dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo
politico-amministrativo individuati dagli
articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione
amministrativa. In ordine ai fatti cosi' segnalati, e la
cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative
funzioni di controllo o valutazione, non si configura
l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.".



 
Art. 2.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione periferica dell'Ispettorato centrale repressione frodi verra' articolata nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, per i quali viene stabilita la sede, la circoscrizione territoriale di competenza e le sedi distaccate di livello non dirigenziale:
Ufficio di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
sedi distaccate: Asti e Genova;
Ufficio di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia;
sede distaccata: Brescia;
Ufficio di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
sedi distaccate: Verona, Udine e S. Michele all'Adige;
Ufficio di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna;
sede distaccata: Modena;
Ufficio di Firenze, avente competenza territoriale sulle regioni Toscana, Umbria e Marche;
sedi distaccate: Pisa, Perugia ed Ancona;
Ufficio di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo;
sede distaccata: Pescara;
Ufficio di Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata;
sedi distaccate: Salerno, Potenza e Campobasso;
Ufficio di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia;
sede distaccata: Lecce;
Ufficio di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria;
Ufficio di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia;
sede distaccata: Catania;
Ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.
 
Art. 3.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso l'Ispettorato centrale repressione frodi opereranno i seguenti laboratori di livello dirigenziale non generale, con relative sezioni distaccate di livello non dirigenziale:
Laboratorio di Modena, con sezione distaccata in Genova;
Laboratorio di Conegliano Veneto, con sezione distaccata in Milano;
Laboratorio di Perugia, con sezione distaccata in Cagliari;
Laboratorio di Salerno, con sezione distaccata in Bari;
Laboratorio di Catania.
2. Fino al 31 dicembre 2005, i laboratori di Bologna, Firenze e Roma, previsti nell'ambito dell'organizzazione generale di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1986, operano come sezioni distaccate, rispettivamente, il primo del laboratorio di Modena e gli altri due del laboratorio di Perugia di cui al comma 1.



Nota all'art. 3:
- Il decreto ministeriale 12 agosto 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 6
settembre 1986, reca: "Determinazione delle sedi e delle
circoscrizioni territoriali degli uffici periferici
dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la
repressione delle frodi agro-alimentari".



 
Art. 4.
1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.
 
Art. 5.
1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/1986, con il compito di rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 febbraio 2003
Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 153



Nota all'art. 5:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 6 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante:
"Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986, si
vedano i riferimenti normativi alle premesse.



 
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